IL DIRETTORE GENERALE 
             per l'igiene e la sicurezza degli alimenti 
                           e la nutrizione 
 
  Visto l'art. 6 della legge  30  aprile  1962,  n.  283,  modificato
dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Vista la legge 13 novembre 2009, n.  172  concernente  «Istituzione
del Ministero della salute e incremento del  numero  complessivo  dei
sottosegretari di Stato»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011,  n.
108, recante il Regolamento di riorganizzazione del  Ministero  della
salute; 
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  salute  2   agosto   2011
concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo  del
Ministero della salute; 
  Visto il decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  194,  concernente
l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in  materia  d'immissione  in
commercio di prodotti fitosanitari; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di
autorizzazione alla produzione, all'immissione in  commercio  e  alla
vendita  di  prodotti  fitosanitari  e  relativi  coadiuvanti,   come
modificato dal decreto del Presidente della  Repubblica  28  febbraio
2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del  decreto  del
Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290; 
  Visto il Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei
prodotti  fitosanitari  e  che  abroga  le  direttive  del  Consiglio
79/117/CEE e 91/414/CEE  ed  in  particolare  l'art.  80  concernente
«misure transitorie»; 
  Visti  i  Regolamenti  (UE)  della  Commissione  n.  540/2011,   n.
541/2011, n. 544/2011, n. 545/2011,  n.  546/2011,  n.  547/2011,  di
attuazione del Regolamento (CE) n. 1107/2009; 
  Visti il decreto legislativo 14 marzo  2003,  n.  65,  corretto  ed
integrato dal decreto legislativo  28  luglio  2004,  n.  260,  e  il
decreto ministeriale 3 aprile 2007,  concernenti  l'attuazione  delle
direttive  1999/45/CE,  2001/60/CE   e   2006/8/CE,   relative   alla
classificazione, all'imballaggio e  all'etichettatura  dei  preparati
pericolosi; 
  Visto il Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio del  16  dicembre  2008  e  il  successivo  regolamento  n.
790/2009 della Commissione del  10  agosto  2009  di  adeguamento  al
progresso  tecnico  e  scientifico,  relativi  alla  classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele; 
  Visto il Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti
i livelli massimi di residui di antiparassitari nei  o  sui  prodotti
alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica  la
direttiva 91/414/CEE del Consiglio; 
  Considerato che le sostanze attive thiamethoxam e imidacloprid sono
iscritte nell'allegato I del decreto legislativo 17  marzo  1995,  n.
194 ed ora sono confluite nell'allegato del Reg. (CE) n. 540/2011  in
quanto considerate approvate ai sensi del Reg. (CE) n. 1107/2009; 
  Visto il Regolamento (CE) 178/2002, del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, che stabilisce i principi ed i  requisiti  generali  della
legislazione  alimentare,  istituisce  l'Autorita'  europea  per   la
sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo  della  sicurezza
alimentare, ed in particolare l'art. 7, che stabilisce  il  principio
di precauzione; 
  Visto il decreto dirigenziale 17 settembre 2008,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie  generale  -  n.
221 del 20 settembre 2008,  relativo  alla  «Sospensione  cautelativa
dell'autorizzazione di impiego per la concia di sementi dei  prodotti
fitosanitari   contenenti   le    sostanze    attive    clothianidin,
thiamethoxam, imidacloprid e fipronil, ai sensi dell'art.  13,  comma
1, del decreto del Presidente della Repubblica  23  aprile  2001,  n.
290»; 
  Vista la direttiva 2010/21/UE della Commissione del 12  marzo  2010
che ha modificato l'allegato I della direttiva 91/414/CEE per  quanto
riguarda le disposizioni specifiche  relative  alle  sostanze  attive
thiametoxam  e  imidacloprid,  comprese   le   adeguate   misure   di
attenuazione  dei  rischi  per  gli  organismi  non  bersaglio,   con
particolare riferimento alle api da miele; 
  Visto il decreto dirigenziale 25  gennaio  2013,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana in data 30 gennaio 2013,
relativo    alla    «Proroga    della     sospensione     cautelativa
dell'autorizzazione di impiego per la concia di sementi dei  prodotti
fitosanitari contenenti le sostanze attive thiamethoxam, imidacloprid
e  fipronil,  ai  sensi  dell'art.  13,  comma  1,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, fino al 30 giugno
2013»; 
  Considerato  che  l'EFSA  ha  concluso  il  16  gennaio   2013   le
valutazioni che identificavano un rischio di  esposizione  delle  api
alle tre sostanze attive  neonicotinoidi  thiamethoxam,  imidacloprid
clothianidin e la Commissione  europea,  sulla  base  delle  suddette
valutazioni tecnico-scientifiche, ha emanato, in data 24 maggio 2013,
il Regolamento di esecuzione (UE) n. 485/2013; 
  Visto  il  Regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.   485/2013   della
Commissione, in vigore dal 25  maggio  2013,  il  quale  modifica  le
condizioni di approvazione delle sopra citate sostanze attive e vieta
l'uso e la vendita di sementi conciate con prodotti fitosanitari  che
le contengono; 
  Considerato che il suddetto  regolamento  prevede  che  l'uso  come
applicazione fogliare di prodotti fitosanitari contenenti le suddette
sostanze  attive,  non  e'  autorizzato  per  le   colture   elencate
nell'allegato I del predetto regolamento, salvo nel caso in cui siano
coltivate in serra e con l'eccezione dei trattamenti fogliari dopo la
fioritura; 
  Considerato che tale  modifica  delle  condizioni  di  approvazione
delle suddette sostanze attive rende necessario  l'adeguamento  delle
etichette dei prodotti fitosanitari attualmente autorizzati; 
  Ritenuto  pertanto  di  dover  provvedere   alla   modifica   delle
autorizzazioni per i prodotti  fitosanitari  contenenti  le  sostanze
attive clothianidin, thiamethoxam e imidacloprid, ai sensi  dell'art.
3 del citato Regolamento (UE) n. 485/2013 della Commissione; 
 
                              Decreta: 
 
  Ai sensi del Regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.  485/2013  della
Commissione, le  autorizzazioni  dei  prodotti  fitosanitari  di  cui
all'elenco allegato, sono modificate relativamente alle  applicazioni
fogliari. E' consentito l'uso in serra  e  il  trattamento  in  pieno
campo dopo la fioritura. 
  Le etichette opportunamente modificate sono rese disponibili  nella
Banca dati di questo Ministero all'indirizzo: www.salute.gov.it. 
  Ai  sensi  dell'art.  3  del   citato   regolamento,   i   prodotti
fitosanitari di cui in allegato, devono essere  commercializzati  con
le etichette modificate a partire dal 1°  ottobre  2013.  I  titolari
delle autorizzazioni, sono tenuti, pertanto, a fornire a  rivenditori
e distributori il  facsimile  della  nuova  etichetta  da  consegnare
all'acquirente/utilizzatore finale. 
  L'utilizzazione dei prodotti fitosanitari muniti di  etichetta  non
modificata e' consentita fino al 30 novembre 2013. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica  italiana  e  notificato  alle  imprese   titolari   delle
autorizzazioni dei prodotti fitosanitari in questione. 
    Roma, 30 settembre 2013 
 
                                      Il direttore generale: Borrello