IL DIRETTORE GENERALE 
         per il riconoscimento degli organismi di controllo 
              e certificazione e tutela del consumatore 
 
  Visto il Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai  regimi  di  qualita'  dei
prodotti agricoli e alimentari, e in particolare l'art. 58 che abroga
il Regolamento (CE) n. 510/2006; 
  Visto l'art. 16, comma 1 del predetto Regolamento (UE) n. 1151/2012
che stabilisce che le denominazioni figuranti  nel  registro  di  cui
all'art. 7, paragrafo  6,  del  Regolamento  (CE)  n.  510/2006  sono
automaticamente iscritte nel registro «Registro  delle  denominazioni
di origine protette e delle indicazioni geografiche protette» di  cui
all'art. 11 del presente regolamento; 
  Visti gli articoli  36  e  37  del  predetto  Regolamento  (UE)  n.
1151/2012, concernente i controlli; 
  Visto il Regolamento (UE) n. 121 del 9 febbraio 2010 con  il  quale
l'Unione europea ha provveduto  alla  registrazione,  fra  le  altre,
della denominazione di origine protetta «Provolone del Monaco»; 
  Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante  disposizioni  per
l'adempimento di obblighi derivanti  dalla  appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee - Legge comunitaria 1999 - ed  in  particolare
l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e  la
vigilanza  sulle  denominazioni  protette  dei  prodotti  agricoli  e
alimentari; 
  Visti  il  decreto  1°  ottobre  2010,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 263 del  10
novembre 2010 e il decreto 25 luglio 2013, pubblicato nella  Gazzetta
Ufficiale n. 191  del  16  agosto  2013,  con  il  quale  l'organismo
«Agroqualita' SpA» con sede in Roma, via Cesare  Pavese  n.  305,  e'
stato autorizzato ad effettuare i controlli per la  denominazione  di
origine protetta «Provolone del Monaco»; 
  Considerato che la predetta autorizzazione ha validita' triennale a
decorrere dal 1° ottobre 2010; 
  Considerato che il «Consorzio Tutela Provolone del Monaco DOP»  non
ha  ancora  provveduto  a  segnalare  l'organismo  di  controllo   da
autorizzare  per  il  triennio  successivo  alla  data  di   scadenza
dell'autorizzazione sopra citata, sebbene sollecitato in tal senso; 
  Considerata la necessita' di garantire l'efficienza del sistema  di
controllo concernente la denominazione di origine protetta «Provolone
del Monaco» anche nella fase  intercorrente  tra  la  scadenza  della
predetta  autorizzazione   e   il   rinnovo   della   stessa   oppure
l'autorizzazione all'eventuale nuovo organismo di controllo; 
  Ritenuto  per  i  motivi   sopra   esposti   di   dover   prorogare
l'autorizzazione, alle medesime condizioni stabilite con  decreto  1°
ottobre  2010,   fino   all'emanazione   del   decreto   di   rinnovo
dell'autorizzazione  all'organismo  denominato   «Agroqualita'   SpA»
oppure all'eventuale nuovo organismo di controllo; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  L'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato  «Agroqualita'
SpA» con sede in Roma, via Cesare  Pavese  n.  305,  con  decreto  1°
ottobre 2010 ad  effettuare  i  controlli  per  la  denominazione  di
origine  protetta  «Provolone  del   Monaco»,   registrata   con   il
Regolamento (UE) n. 121  del  9  febbraio  2010,  e'  prorogata  fino
all'emanazione   del   decreto   di    rinnovo    dell'autorizzazione
all'organismo stesso oppure  all'eventuale  autorizzazione  di  altra
struttura di controllo.