IL DIRETTORE GENERALE 
per il mercato, la concorrenza, il consumatore,  la  vigilanza  e  la
                          normativa tecnica 
 
  Visto il Regolamento (CE) N. 765/2008 del Parlamento europeo e  del
Consiglio  del  9  luglio  2008  che  pone  norme   in   materia   di
accreditamento  e  vigilanza  del  mercato  per  quanto  riguarda  la
commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n.
339/93; 
  Vista la decisione N. 768/2008/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 9 luglio 2008  relativa  a  un  quadro  comune  per  la
commercializzazione  dei  prodotti  e   che   abroga   la   decisione
93/465/CEE; 
  Visto l'articolo 4 della legge 23 luglio 2009, n. 99  "Disposizioni
in  materia  di  sviluppo  e  internazionalizzazione  delle  imprese,
nonche' in materia di energia.",  recante  disposizioni  al  fine  di
assicurare la pronta'"Attuazione del capo II del regolamento (CE)  n.
765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, che  pone  norme  in
materia  di  accreditamento  e   vigilanza   del   mercato   per   la
commercializzazione dei prodotti"; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300  "Riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge
15 marzo 1997, n. 59" e successive modificazioni e  integrazioni,  ed
in particolare gli articoli da 27 a 32 e l'articolo 55, recanti norme
di  istituzione  del  Ministero  delle  attivita'  produttive  e   di
trasferimento   allo   stesso   delle    funzioni    del    Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del  Ministero  del
commercio con l'estero, del Dipartimento del turismo istituito presso
la Presidenza del Consiglio dei ministri; 
  Visto il decreto-legge 18 maggio 2006 n. 181 "Disposizioni  urgenti
in materia  di  riordino  delle  attribuzioni  della  Presidenza  del
Consiglio dei ministri e dei  Ministeri"  convertito  in  legge,  con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006,  n.  233,  in  particolare
l'articolo 1, comma 12 con  cui  la  denominazione  «Ministero  dello
sviluppo economico» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque  presente,
la denominazione «Ministero delle attivita' produttive»; 
  Vista la direttiva 95/16/CE del Parlamento Europeo e del  Consiglio
del 29 giugno 1995 per il  ravvicinamento  delle  legislazioni  degli
Stati Membri relative agli ascensori; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n.
162 "Regolamento  recante  norme  per  l'attuazione  della  Direttiva
95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la
concessione del nulla osta  per  ascensori  e  montacarichi,  nonche'
della relativa  licenza  di  esercizio",  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana n. 134 del 10 giugno 1999; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n.
214, concernente il "Regolamento recante  modifiche  al  Decreto  del
Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, per  la  parziale
attuazione della Direttiva 2006/42/CE relativa alle  macchine  e  che
modifica la Direttiva 95/16/CE relativa agli  ascensori",  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 292 del 15 dicembre 2010; 
  Visto  il  decreto  22   dicembre   2009   "Prescrizioni   relative
all'organizzazione ed al funzionamento dell'unico organismo nazionale
italiano  autorizzato  a  svolgere  attivita'  di  accreditamento  in
conformita' al regolamento (CE) n. 765/2008."; 
  Visto il decreto 22 dicembre 2009 "Designazione di «Accredia» quale
unico organismo nazionale italiano autorizzato a  svolgere  attivita'
di accreditamento e vigilanza del mercato."; 
  Vista la Convenzione del 17 luglio 2013, e in particolare l'art. 3,
secondo cui il Ministero dello Sviluppo Economico e il Ministero  del
Lavoro  e  delle  Politiche  Sociali  hanno  rinnovato  l'affidamento
all'Organismo Nazionale  Italiano  di  Accreditamento  -  ACCREDIA  -
dell'attribuzione di rilasciare accreditamenti  in  conformita'  alle
norme UNI CEI EN ISO IEC 17020, 17021, 17024, 17025, 17065,  UNI  CEI
EN 45011 e alle Guide europee di riferimento, ove  applicabili,  agli
Organismi incaricati  di  svolgere  attivita'  di  valutazione  della
conformita'  ai  requisiti  essenziali  di  sicurezza,   di   quattro
direttive  e  nella  fattispecie,  della   Direttiva   95/16/CE   del
Parlamento europeo  e  del  Consiglio  del  29  giugno  1995  per  il
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati  membri  relative  agli
ascensori; 
  Visto il decreto ministeriale del 30 luglio 2013 con  il  quale  si
autorizza la Societa' EC- ENTE CERTIFICAZIONI S.P.A. allo svolgimento
delle attivita' di certificazione CE e di verifica di cui agli  artt.
13 e 14 del D.P.R. n. 162/99, relativamente alla Direttiva 95/16/CE; 
  Preso atto che nel predetto decreto ministeriale di  autorizzazione
e'   stato   riscontrato   un   refuso,   sia   nel   preambolo   che
nell'articolato,  riferito  alla  ragione  sociale   della   predetta
Societa' autorizzata; 
  Ritenuto di dover procedere  a  rettifica  del  precedente  decreto
ministeriale  del  30  luglio  2013,  intendendo   sostituita,   ogni
qualvolta compaia,  la  ragione  sociale  della  Societa'  "EC-  ENTE
CERTIFICAZIONI S.P.A", con quella corretta  di  "ENTE  CERTIFICAZIONI
S.P.A", 
  Fatti salvi i richiami normativi e i restanti contenuti del  citato
provvedimento ministeriale 30 luglio 2013; 
  Considerato che il presente  decreto  con  le  opportune  modifiche
indicate e' parte integrante del precedente provvedimento  30  luglio
2013; 
  Sentito il Ministero del  Lavoro  e  delle  Politiche  Sociali,  in
ottemperanza al disposto di cui all'articolo 9, comma 2  del  Decreto
del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162. 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. L'Organismo ENTE CERTIFICAZIONI S.P.A., con sede in via  Arcora,
110 - 80013 Casalnuovo di Napoli (NA), e' autorizzato  ad  effettuare
l'attivita' di certificazione CE ai sensi della Direttiva 95/16/CE  e
del D.P.R. n.  162/99  "Attuazione  della  direttiva  95/16/CE  sugli
ascensori",  per  gli  allegati  e  i  moduli  di  valutazione  della
conformita' indicati nel decreto ministeriale  del  30  luglio  2013,
nonche' ad effettuare le attivita'  di  ispezione  in  conformita'  a
quanto previsto dagli artt. 13 e 14 del D.P.R. 162 citato.