IL DIRETTORE REGIONALE 
         per i beni culturali e paesaggistici della Campania 
 
  Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n.  368  "Istituzione
del Ministero per i beni e le attivita' culturali, a norma  dell'art.
11 della legge 15 marzo 1997, n. 59",  come  modificato  dal  decreto
legislativo 8 gennaio 2004, n. 3, "Riorganizzazione del Ministero per
i beni e le attivita' culturali, ai sensi dell'art. 1 della  legge  6
luglio 2002, n. 137"; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme  generali
sull'ordinamento del lavoro  alle  dipendenze  dalle  amministrazioni
pubbliche"; 
  Visto il decreto legislativo 22 gennaio  2004,  n.  42  recante  il
"Codice dei beni culturali e del paesaggio,  ai  sensi  dell'art.  10
della legge  6  luglio  2002,  n.  137"  e  successive  modifiche  ed
integrazioni; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre  2007,
n. 233 recante il "Regolamento di riorganizzazione del Ministero  per
i beni e le attivita' culturali" cosi' come  modificato  dal  decreto
del Presidente della Repubblica 2 luglio 2009, n. 91; 
  Visto l'incarico di direttore regionale  per  i  beni  culturali  e
paesaggistici della Campania conferito al dott. Gregorio Angelini con
decreto 19/07/2012 del Presidente del Consiglio dei ministri; 
  Visto l'art. 17, comma 3, lettera o-bis)  del  citato  decreto  del
Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233, come modificato
dal decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2009, n. 91, che
attribuisce  ai  direttori  regionali  per   i   beni   culturali   e
paesaggistici la funzione di adottare, su proposta del Soprintendente
e previo parere della regione, ai sensi  dell'art.  138  del  decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42  e  s.m.i.,  la  dichiarazione  di
notevole interesse pubblico relativamente ai beni  paesaggistici,  ai
sensi dell'art. 141 del medesimo decreto legislativo; 
  Vista la proposta di dichiarazione di notevole  interesse  pubblico
per l'area denominata ex "Tenuta Reale di Carditello" sita nei comuni
di San Tammaro (CE) e Villa di Briano (CE), formulata ai sensi  degli
articoli 138 comma 3 e 141  del  decreto  legislativo  n.  42/2004  e
s.m.i.,   dalla   Soprintendenza   per   i    beni    architettonici,
paesaggistici,  storici,  artistici  ed  etnoantropologici   per   le
province di Caserta e Benevento con nota prot. 14419  del  19  giugno
2012 integrata con successive note prot. 22629 del 22  ottobre  2012,
n. 26349 del 7 dicembre 2012, n. 2279 del 30 gennaio 2013 e  n.  3323
del 12 febbraio 2013; 
  Considerato che la regione Campania, Area generale di coordinamento
governo del territorio-beni  ambientali  e  paesistici,  ha  espresso
parere favorevole nel merito ai  sensi  dell'art.  138  comma  3  del
decreto legislativo 42/2004 e s.m.i. con nota  prot.  n.  171461  del
08/03/2013; 
  Vista  la  nota  prot.  n.  3374  del  11/03/2013  della  direzione
regionale per i beni culturali e paesaggistici della campania con cui
invita la Soprintendenza per i  beni  architettonici,  paesaggistici,
storici, artistici ed etnoantropologici per le province di Caserta  e
Benevento a  provvedere  agli  adempimenti  di  competenza  ai  sensi
dell'art. 139 e 141 del decreto legislativo 42/2004; 
  Vista  la  nota  prot.  n.  6484   del   27/03/2013   della   dalla
Soprintendenza per i  beni  architettonici,  paesaggistici,  storici,
artistici ed etnoantropologici per le province di Caserta e Benevento
di trasmissione ai comuni di San Tammaro (CE) e Villa di Briano (CE),
ai sensi dell'art. 139 comma 1, della proposta  di  dichiarazione  di
notevole interesse pubblico del territorio di cui sopra; 
  Vista la pubblicazione all'Albo pretorio del comuni di San  Tammaro
(CE), in  data  04/04/2013,  e  di  Villa  di  Briano  (CE)  in  data
12/04/2013, della suddetta  proposta  di  dichiarazione  di  notevole
interesse pubblico; 
  Considerato  che  la  Soprintendenza  per  i  beni  architettonici,
paesaggistici,  storici,  artistici  ed  etnoantropologici   per   le
province di Caserta e  Benevento  ha  provveduto  alla  pubblicazione
della notizia dell'avvenuta proposta e della  relativa  pubblicazione
all'albo pretorio dei comuni interessati sui quotidiani nazionali «La
Repubblica» e «Il Tempo», in data 8 aprile  2013,  e  sul  quotidiano
locale « La Repubblica di  Napoli»,  in  data  9  aprile  2013,  come
previsto dall'art. 141, comma 1, del decreto legislativo n. 42/2004 e
s.m.i.; 
  Viste le osservazioni pervenute in data  1°  agosto  2013,  con  le
quali il Comune di San Tammaro (CE) intervenute, ai  sensi  dell'art.
139, comma 5, del decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i., nel citato
procedimento chiedendo in sintesi: 
    la consultazione dell'amministrazione comunale ai sensi dell'art.
138 comma 1 del Codice dei beni culturali; 
    indicano scelte strategiche e obiettivi chiave per un  ambito  di
intervento di circa 300 chilometri  quadrati  per  una  fascia  larga
mediamente 5 Km e lunga 57 Km  a  cavallo  dei  Regi  Lagni,  con  la
realizzazione di una Forest Gallery attrezzata con pista ciclabile  e
aree di sosta demaniali lungo le sponde del suddetto alveo; 
  Vista la nota prot. 17648 del 04/09/2013, con la quale la  predetta
Soprintendenza, ha valutato quanto segue: 
    che  l'avvio  del  procedimento  di  dichiarazione  di   notevole
interesse pubblico e' avvenuto ai sensi dell'art.  138  comma  3  del
Codice dei beni culturali, che non  prevede  la  consultazione  degli
Enti, ma solo il parere della Regione; 
    per quanto riguarda l'estensione dell'area  si  limita  a  quella
individuata  nella  planimetria  storica  dell'ex  Tenuta  Reale   di
Carditello; 
  Considerato  che  il  Comitato  tecnico-scientifico  per   i   beni
architettonici e paesaggistici di cui all'art. 14, comma  1,  lettera
b), del decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007,  n.
233, come modificato dal decreto del Presidente  della  Repubblica  2
luglio 2009, n. 91, risulta scaduto ai sensi dell'art.  12  comma  20
del decreto legislativo n. 95/2012, convertito in legge n. 135/2012; 
  Considerato che, ai sensi della circolare n. 41 del 6  agosto  2012
del Segretariato generale del MiBac, il  direttore  regionale  per  i
beni culturali e paesaggistici deve adottare direttamente, per quanto
di competenza, tutti quegli atti per i quali e'  previsto  il  parere
consultivo del predetto Comitato; 
  Considerato che  il  Comitato  regionale  di  coordinamento,  nella
seduta del 25 settembre 2013, concorda con le  controdeduzioni  della
Soprintendenza per i  beni  architettonici,  paesaggistici,  storici,
artistici ed etnoantropologici per le province di Caserta e Benevento
ed  esprime  parere  favorevole  apportando  alcune  modifiche   alla
normativa  allegata  alla  proposta  di  dichiarazione  di   notevole
interesse  pubblico  dell'area  denominata  ex   "Tenuta   Reale   di
Carditello" sita nei comuni di San Tammaro (CE)  e  Villa  di  Briano
(CE)   cosi'   come   formulata   dalla   competente   Soprintendenza
territoriale; 
  Considerato l'obbligo, da  parte  del  proprietario,  possessore  o
detentore a qualsiasi titolo degli immobili ricompresi nelle aree  di
cui  sia  stato  dichiarato  il  notevole  interesse   pubblico,   di
presentare alla regione o all'ente dalla stessa delegato la richiesta
di autorizzazione di cui all'art.  146  del  decreto  legislativo  n.
42/2004 e s.m.i. in ordine a qualsiasi intervento  che  modifichi  lo
stato dei luoghi; 
  Considerato  che  l'area  oggetto  del  presente  provvedimento  di
dichiarazione  di  notevole  interesse  pubblico  e'  delimitata  dal
perimetro che: 
    a nord con Strada Statale n. 264, 
    a ovest con Strada Provinciale n. 20 denominata via Vaticale, 
    a est con il corso d'acqua denominato "Il Rivo", 
    a sud con i "Regi Lagni"; 
  Ritenuto che detta area, come  delimitata  nell'unita  planimetria,
presenta il notevole interesse pubblico di cui all'art. 136  comma  1
lettera c) del decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i., per i  motivi
indicati nella allegata relazione della  Soprintendenza  per  i  beni
architettonici,     paesaggistici,     storici,     artistici      ed
etnoantropologici per le province di Caserta e Benevento, 
 
                              Decreta: 
 
  L'area denominata ex "Tenuta Reale di Carditello" sita  nei  comuni
di San Tammaro (CE) e Villa  di  Briano  (CE),  come  individuate  in
premessa, e' dichiarata di notevole interesse pubblico ai sensi e per
gli effetti dell'art. 136 comma 1 lettera c) del decreto  legislativo
22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. e rimangono quindi sottoposte a tutte
le disposizioni di tutela contenute nel predetto decreto legislativo. 
  Nell'area in questione, assoggettata a  dichiarazione  di  notevole
interesse pubblico, vige la disciplina seguente, ai  sensi  dell'art.
140, comma 2 del decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i.: 
 
                              ZONA 1 - 
              PAESAGGIO AGRARIO DI INTERESSE STORICO - 
                  REGIME DI CONSERVAZIONE INTEGRALE 
 
Interventi vietati. 
  Nella zona non sono consentiti i seguenti interventi: 
    1. modificazioni  dell'assetto  fondiario,  dei  tracciati  viari
principali e secondari nonche' dei segni di separazione dei  confini,
cosi' come riportati nell'allegata cartografia; 
    2. interventi di  modifica  su  manufatti  di  servizio  quali  i
segnacoli dell'acquedotto carolino, gli abbeveratoi, i  fontanili  ed
altre strutture legate all'uso agricolo della tenuta; 
    3.  realizzazione  di  movimenti  di  terra  o  altre  opere  che
comportino  la  modifica  permanente  dell'attuale   morfologia   del
terreno; 
    4. realizzazione di nuove  volumetrie  ad  esclusione  di  quella
previste fra gli interventi consentiti; 
    5. realizzazione di impianti di produzione di energie alternative
e  di  reti  di   servizio   (campi   fotovoltaici,   parchi   eolici
elettrodotti, impianti a sostegno verticale). 
Interventi consentiti. 
  Al fine di perseguire gli obiettivi di tutela sono consentite opere
di: 
    1. sistemazione e consolidamento dei canali  di  drenaggio  e  di
separazione dei confini mediante l'inerbimento e la cespugliatura  ed
anche mediante opere di manutenzione del verde spontaneo quali  siepi
e canneti; 
    2.  recupero  anche  mediante   interventi   di   demolizione   e
ricostruzione, dei manufatti realizzati successivamente al 10 ottobre
1931; 
    3. recupero, mediante l'applicazione della categoria del restauro
e risanamento conservativo dei fabbricati realizzati anteriormente al
10 ottobre 1931. In tutti  i  casi  gli  interventi  dovranno  essere
comunque  realizzati  nel  rispetto  della   tipologia   tradizionale
strutture in muratura con copertura  a  falde  e  manti  di  argilla,
infissi in legno, intonaci  di  tipo  tradizionali,  tinteggiature  a
calce e colori di terra, con cromatismi che vanno dalla tonalita' del
giallo a quelle del rosso; 
    4. realizzazione di opere di recinzione in legno e rete metallica
con altezza non superiore ai 2 metri. 
 
                              ZONA 2 - 
                        PAESAGGIO BOSCHIVO - 
                REGIME DI MANTENIMENTO DEI CARATTERI 
                   NATURALI DEL PAESAGGIO BOSCHIVO 
 
Interventi vietati. 
  Nella zona non sono consentiti i seguenti interventi: 
    1. aperture di piste e strade che  comportino  sbancamenti  e  /o
movimenti di terra; 
    2. realizzazione di nuove volumetrie ed incremento  di  eventuali
volumi esistenti; 
    3.  demolizione  e   ricostruzione   di   fabbricati   realizzati
successivamente al 10 ottobre 1931. 
Interventi consentiti. 
  Al fine di perseguire gli obiettivi di tutela sono consentite opere
di: 
    1. mantenimento e ripristino delle componenti ambientali boschive
finalizzate al miglioramento della qualita' paesaggistica; 
    2. restauro o risanamento  conservativo  di  manufatti  esistenti
realizzati precedentemente al 10 ottobre 1931; 
    3. realizzazione di opere di recinzione in legno e rete metallica
con altezza non superiore ai 2 metri; 
    4. realizzazione di piste mirate  alla  esecuzione  di  attivita'
agro - silvo - pastorali,  opere  di  forestazione  nonche'  percorsi
pedonali e piccole aree di sosta che  non  comportino  il  taglio  di
piante.  Per  la  realizzazione  di  tali  interventi  e'  consentito
esclusivamente l'impiego di materiali  drenanti  compatibili  con  le
esigenze di tutela del contesto. 
 
                              ZONA 3 - 
                        PAESAGGIO FLUVIALE - 
                REGIME DI MANTENIMENTO DEI CARATTERI 
                   NATURALI DEL PAESAGGIO FLUVIALE 
 
Interventi vietati. 
  Nella zona non sono consentiti i seguenti interventi: 
    1. aperture di piste e strade che  comportino  sbancamenti  e  /o
movimenti di terra; 
    2. opere  di  sistemazione  delle  sponde  con  realizzazione  di
gabbionate. o strutture in calcestruzzo; 
    3. realizzazione di nuove volumetrie ed incremento  di  eventuali
volumi esistenti; 
    4.  demolizione  e   ricostruzione   di   fabbricati   realizzati
precedentemente al 10 ottobre 1931. 
Interventi consentiti. 
  Al fine di perseguire gli obiettivi di tutela sono consentite opere
di: 
    1.  realizzazione  di  opere  di  idrauliche  ivi   compreso   il
consolidamento spondale con interventi di ingegneria naturalistica; 
    2. recupero dei segni di separazione di confini con esclusione di
impianto di alberature di alto fusto; 
    3. restauro o risanamento  conservativo  di  manufatti  esistenti
realizzati precedentemente al 10 ottobre 1931; 
    4. realizzazione di opere di recinzione in legno e rete metallica
con altezza non superiore ai 2 metri; 
    5. realizzazione di piste ciclabili in terreno  battuto  che  non
comportino sbancamenti e/o movimenti di terra. 
 
                              ZONA 4 - 
               PAESAGGIO AGRICOLO IN TRASFORMAZIONE - 
          REGIME DI RESTAURO E RICOMPOSIZIONE DEL PAESAGGIO 
 
Interventi vietati. 
  In quanto ritenuti incompatibili con  la  necessita'  di  pervenire
alla riqualificazione del contesto,  in  tale  area  sono  vietati  i
seguenti interventi: 
    1. aperture di nuove piste e strade che comportino sbancamenti  e
/o movimenti di terra; 
    2. realizzazione di nuove volumetrie ed incremento  di  eventuali
volumi esistenti; 
    3.  demolizione  e   ricostruzione   di   fabbricati   realizzati
precedentemente al 10 ottobre 1931; 
    4. realizzazione di impianti di produzione  di  energia  di  tipo
verticale; 
    5. la realizzazione di nuove infrastrutture non  compatibili  con
gli obiettivi di tutela. 
Interventi consentiti. 
    1. In tale area anche al fine della sua riqualificazione e previa
delocalizzazione delle attivita' ritenute incompatibili, e' ammesso: 
      2. la realizzazione di aree di parcheggio; 
      3. la realizzazione di  progetti  di  recupero  ambientale  che
prevedano opere di  miglioramento  della  qualita'  paesaggistica  da
perseguire mediante la delocalizzazione delle attivita' in  contrasto
con le esigenze di tutela: 
        a. interventi di manutenzione ordinaria e  straordinaria  dei
manufatti esistenti nonche' il restauro e  risanamento  conservativo,
purche' nel rispetto delle caratteristiche costruttive dei  colori  e
dei materiali tradizionali; 
        b. realizzazione di impianti sportivi mediante l'utilizzo dei
volumi esistenti; 
        c. realizzazione di impianti ricetrasmittenti e ripetitori di
servizi di telecomunicazione di  altezza  massima  non  superiore  ai
dieci metri; 
        d. per quanto riguarda le  attivita'  in  contrasto  con  gli
obiettivi di tutela (discariche cementifici etc.)  nelle  more  della
progressiva delocalizzazione e' fatto obbligo di  predisporre  misure
di mitigazione  e  miglioramento  ambientale  e  paesaggistico  quali
barriere vegetali, interventi di risanamento etc.. 
  La Direzione regionale per i beni culturali e  paesaggistici  della
Campania provvedera' alla pubblicazione del  presente  decreto  nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  e  sul   Bollettino
ufficiale della regione Campania. 
  Ai sensi e per gli effetti dell'art.  141,  comma  4,  del  decreto
legislativo n. 42/2004 e s.m.i., la Direzione regionale  per  i  beni
culturali e  paesaggistici  della  Campania,  per  il  tramite  della
Soprintendenza per i  beni  architettonici,  paesaggistici,  storici,
artistici  ed  etnoantropologici  per  le  province  di   Caserta   e
Benevento, provvedera' alla trasmissione ai  comuni  di  San  Tammaro
(CE) e Villa di Briano  (CE)  del  numero  della  Gazzetta  Ufficiale
contenente  la  presente  dichiarazione,  unitamente  alla   relativa
planimetria,  ai  fini  dell'adempimento,   da   parte   del   comune
interessato,  di  quanto  prescritto  dall'art.  140,  comma  4,  del
medesimo decreto legislativo, dandone  comunicazione  alla  Direzione
regionale. 
  Sono ammesse proposizioni  di  ricorso  giurisdizionale  al  T.A.R.
competente  per  territorio  a  norma  dell'art.  29  del   D.   Lgs.
02/07/2010, n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello  Stato
ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971
n. 1199. 
    Napoli, 2 ottobre 2013 
 
                                     Il direttore generale: Angelini