Con decreto dirigenziale del Ministero della salute  di  concerto
con il Ministero dello sviluppo economico, datato 27 settembre 2013 ,
l'organismo notificato Bureau Veritas Italia S.p.A., con sede  legale
in Milano via Miramare n. 15, e' stato autorizzato  all'attivita'  di
certificazione, di cui alla  direttiva  93/42/CEE,  per  le  seguenti
tipologie di dispositivi medici: 
ALLEGATI II, V e VI 
DISPOSITIVI MEDICI NON ATTIVI 
Dispositivi medici non attivi, non impiantabili, in generale: 
    a) dispositivi non attivi  per  anestesia,  emergenza  e  terapia
intensiva; 
    b) dispositivi non attivi per iniezione, infusione, trasfusione e
dialisi; 
    c) dispositivi non attivi per ortopedia e riabilitazione; 
    d) dispositivi non attivi per oftalmologia; 
    e) strumenti non attivi; 
    f) dispositivi medici  non  attivi  per  disinfettare,  pulire  e
sciacquare. 
Dispositivi per la cura delle ferite: 
    g) bende e medicazioni per ferite; 
    h) materiali per sutura e clamps; 
    i) altri dispositivi medici per la cura delle ferite. 
Dispositivi dentali non attivi ed accessori: 
    j) strumenti e attrezzature dentali non attivi; 
    k) materiali dentali; 
    l) impianti dentali. 
DISPOSITIVI MEDICI ATTIVI (non impiantabili) 
Dispositivi medici attivi in generale: 
    m)  dispositivi  per  apparato  respiratorio,   dispositivi   per
ossigenoterapia  ,  dispositivi  per  anestesia  per  inalazione  (ad
esclusione degli impianti per la distribuzione di gas medicali  e  di
gas medicinali); 
    n) dispositivi per stimolazione o inibizione; 
    o) dispositivi attivi chirurgici; 
    p) dispositivi attivi dentali; 
    q) dispositivi attivi per la disinfezione e la sterilizzazione; 
    r) dispositivi attivi per riabilitazione e protesi attive; 
    s) software. 
Dispositivi per immagini: 
    t) dispositivi per immagini che utilizzano radiazioni ionizzanti. 
Dispositivi per il monitoraggio: 
    u) dispositivi per il monitoraggio dei parametri fisiologici  non
vitali; 
    v) dispositivi per  il  monitoraggio  dei  parametri  fisiologici
vitali. 
Dispositivi per radioterapia e termoterapia: 
    w) dispositivi per ipertermia/ipotermia. 
Particolari dispositivi medici attivi e non attivi: 
    x) dispositivi medici con riferimento alla  direttiva  2006/42/CE
relativa alle macchine (decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17); 
    y) dispositivi medici in confezione sterile. 
    1. E' escluso il rilascio di certificazione  CE  per  dispositivi
medici di classe III. 
    Il testo integrale del provvedimento e' consultabile sul sito del
Ministero         della         Salute         alla          sezione:
http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano & id=9
& area=dispositivi-medici & menu=conformita.