IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante  disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
finanziaria  2005)  ed  in  particolare  l'art.  1,  comma  47,   che
disciplina la mobilita' tra amministrazioni in regime di  limitazione
alle assunzioni di personale a tempo indeterminato; 
  Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante  disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
finanziaria 2007); 
  Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante  disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
finanziaria 2008); 
  Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante  disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
finanziaria 2010); 
  Vista la legge 13 dicembre 2010, n. 220, recante  disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
di stabilita' 2011); 
  Vista la legge 12 novembre 2011, n. 183, recante  disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
di stabilita' 2012); 
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante  disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
di stabilita' 2013); 
  Visto il decreto-legge 25 giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
modificazioni, dalla  legge  del  6  agosto  2008,  n.  133,  recante
disposizioni  urgenti  per  lo  sviluppo,  la   semplificazione,   la
competitivita',  la  stabilizzazione  della  finanza  pubblica  e  la
perequazione tributaria; 
  Visto il decreto-legge  31  maggio  2010  n.  78,  convertito,  con
modificazioni dall'art. 1, comma 1, della legge  30  luglio  2010  n.
122, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria
e di competitivita' economica; 
  Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito  in  legge,
con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7  agosto  2012,
n. 135, recante disposizioni urgenti per  la  revisione  della  spesa
pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini  nonche'  misure  di
rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario; 
  Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante  disposizioni
urgenti per il rilancio dell'economia ed in  particolare  l'art.  58,
comma 1, lettera b); 
  Visto l'art. 1, comma 523, della succitata legge n. 296 del 2006, e
successive modificazioni ed integrazioni, che  individua  i  seguenti
destinatari:  amministrazioni  dello  Stato,  anche  ad   ordinamento
autonomo ivi compresi i Corpi di polizia ed il  Corpo  nazionale  dei
vigili del fuoco, le agenzie, incluse le agenzie  fiscali,  gli  enti
pubblici non economici e gli enti pubblici di  cui  all'art.  70  del
d.lgs. n. 165 del 2001; 
  Visto l'art. 3, comma 102, della predetta legge n. 244 del 2007,  e
successive modificazioni ed integrazioni, in cui si dispone che,  per
il quinquennio 2010-2014, le amministrazioni di cui al predetto  art.
1, comma 523, della  citata  legge  27  dicembre  2006,  n.  296,  ad
eccezione dei Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei  vigili  del
fuoco,  possono  procedere,  per  ciascun  anno,   previo   effettivo
svolgimento delle procedure di mobilita', ad assunzioni di  personale
a tempo indeterminato nel  limite  di  un  contingente  di  personale
complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 20 per cento  di
quella relativa al personale cessato nell'anno  precedente.  In  ogni
caso il numero  delle  unita'  di  personale  da  assumere  non  puo'
eccedere, per ciascun anno, il 20  per  cento  delle  unita'  cessate
nell'anno precedente; 
  Visto  il  citato  decreto-legge  n.  112  del  2008  e  successive
modificazioni ed integrazioni, ed in particolare l'art. 66, comma 14,
il quale prevede che «Per il triennio 2011-2013 gli enti  di  ricerca
possono procedere, per ciascun  anno,  previo  effettivo  svolgimento
delle procedure di mobilita', ad assunzioni di personale con rapporto
di lavoro a tempo indeterminato entro il  limite  dell'80  per  cento
delle proprie  entrate  correnti  complessive,  come  risultanti  dal
bilancio consuntivo dell'anno precedente, purche' entro il limite del
20 per cento delle risorse relative alla cessazione dei  rapporti  di
lavoro a tempo indeterminato  intervenute  nell'anno  precedente.  La
predetta facolta' assunzionale e' fissata nella  misura  del  50  per
cento per gli anni 2014 e 2015  e  del  100  per  cento  a  decorrere
dall'anno 2016.»; 
  Visto l'art. 35, comma 3, del decreto-legge 30  dicembre  2008,  n.
207, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, della legge
27 febbraio 2009, n. 14, recante  «Proroga  di  termini  previsti  da
disposizioni legislative  e  disposizioni  finanziarie  urgenti»  che
stabilisce   che   «Con   decreto   del   Ministro   dell'istruzione,
dell'universita'  e  della  ricerca  di  concerto  con  il   Ministro
dell'economia e delle finanze e  con  il  Ministro  per  la  pubblica
amministrazione e l'innovazione,  da  adottare  entro  trenta  giorni
dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente  decreto,  sono  definite  le  modalita'  applicative  delle
disposizioni di cui al comma 14 dell' art. 66  del  decreto-legge  25
giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6
agosto 2008, n.  133,  come  modificato  dal  comma  2  del  presente
articolo, intese a chiarire che, al fine di garantire omogeneita'  di
computo delle retribuzioni del personale  cessato  e  di  quello  neo
assunto, nella definizione delle economie  delle  cessazioni  non  si
tiene conto del maturato economico»; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca del 10 agosto 2011 adottato,  in  attuazione  dell'art.
35, comma 3, del citato decreto-legge n. 207 del  2008,  di  concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro  per  la
pubblica amministrazione e l'innovazione; 
  Visto l'art. 9, comma 31, del citato decreto-legge n. 78  del  2010
il quale  stabilisce  che,  al  fine  di  agevolare  il  processo  di
riduzione    degli    assetti    organizzativi    delle     pubbliche
amministrazioni,  «fermo  il  rispetto  delle  condizioni   e   delle
procedure previste dai commi da 7 a 10 dell'art. 72 del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6
agosto 2008, n. 133,  i  trattenimenti  in  servizio  previsti  dalle
predette  disposizioni   possono   essere   disposti   esclusivamente
nell'ambito delle facolta' assunzionali consentite dalla legislazione
vigente in base alle cessazioni del personale e con il rispetto delle
relative procedure autorizzatorie.» A tal fine le risorse destinabili
a nuove assunzioni in base alle predette cessazioni sono  ridotte  in
misura pari all'importo del  trattamento  retributivo  derivante  dai
trattenimenti in servizio; 
  Visto l'art. 9, comma 2-bis, del citato  decreto-legge  n.  78  del
2010 il quale stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e  sino
al 31 dicembre 2013 l'ammontare complessivo delle  risorse  destinate
annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello
dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di  cui  all'art.  1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.  165,  non  puo'
superare il corrispondente importo dell'anno 2010  ed  e',  comunque,
automaticamente ridotto in misura proporzionale  alla  riduzione  del
personale in servizio; 
  Visto l'art. 66, comma 10, del  citato  decreto-legge  n.  112  del
2008, il quale dispone che le assunzioni di cui ai commi 3, 5, 7 e  9
dello stesso articolo sono autorizzate secondo le  modalita'  di  cui
all'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e
successive  modificazioni,  previa  richiesta  delle  amministrazioni
interessate, corredata da analitica  dimostrazione  delle  cessazioni
avvenute  nell'anno  precedente  e  delle  conseguenti   economie   e
dall'individuazione delle unita' da assumere e dei  correlati  oneri,
asseverate dai relativi organi di controllo; 
  Visto l'art. 1, comma 536, della predetta legge n. 296 del 2006, il
quale prevede che le assunzioni sono autorizzate secondo le modalita'
di cui all'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30  marzo  2001,
n.  165   e   successive   modificazioni   previa   richiesta   delle
amministrazioni interessate,  corredata  da  analitica  dimostrazione
delle cessazioni avvenute nell'anno precedente e dei relativi oneri; 
  Visto l'art. 12, comma 3, secondo capoverso, del decreto-legge  del
31 dicembre 2007, n. 248, convertito con  modifiche  ed  integrazioni
dalla legge 28  febbraio  2008,  n.  31,  il  quale  prevede  che,  a
decorrere  dall'anno  2008,  le  disposizioni  sulle   modalita'   di
autorizzazione ad assumere di cui al citato art. 1, comma 536,  primo
periodo, della predetta legge n. 296 del  2006,  si  applicano  anche
agli enti di ricerca pubblici di cui all'art.  1,  comma  643,  della
medesima legge; 
  Visto  il  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  ed  in
particolare l' art. 35,  comma  4,  che  prevede  come  modalita'  di
autorizzazione l'emanazione di apposito decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del Ministro  per  la
funzione pubblica di concerto con il Ministro dell'economia  e  delle
finanze; 
  Visto il citato decreto-legge n. 95 del  2012,  ed  in  particolare
l'art. 2, comma  1,  che  dispone:  «Gli  uffici  dirigenziali  e  le
dotazioni organiche  delle  amministrazioni  dello  Stato,  anche  ad
ordinamento  autonomo,  delle  agenzie,  degli  enti   pubblici   non
economici, degli enti di ricerca, nonche' degli enti pubblici di  cui
all'art. 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,
e successive modificazioni  ed  integrazioni  sono  ridotti,  con  le
modalita' previste dal comma 5, nella seguente misura: a) gli  uffici
dirigenziali, di livello generale e di  livello  non  generale  e  le
relative dotazioni organiche, in misura non inferiore,  per  entrambe
le tipologie di uffici e per ciascuna dotazione, al 20 per  cento  di
quelli  esistenti;  b)  le  dotazioni  organiche  del  personale  non
dirigenziale, apportando un'ulteriore riduzione non inferiore  al  10
per cento della spesa complessiva relativa al  numero  dei  posti  di
organico di tale personale. Per gli enti di ricerca la  riduzione  di
cui alla presente lettera si riferisce alle dotazioni  organiche  del
personale non dirigenziale, esclusi i ricercatori e i tecnologi.»; 
  Visto l'art. 2, comma 2, del predetto decreto-legge n. 95 del 2012,
secondo e terzo periodo, che  dispone:  «Le  riduzioni  di  cui  alle
lettere a) e b) del comma 1 si applicano agli uffici e alle dotazioni
organiche risultanti a seguito dell'applicazione dell'art.  1,  comma
3,  del  decreto-legge  13  agosto  2011,  n.  138,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  14  settembre  2011,  n.  148  per   le
amministrazioni destinatarie;  per  le  restanti  amministrazioni  si
prendono a riferimento gli  uffici  e  le  dotazioni  previsti  dalla
normativa   vigente.   Al   personale   dell'amministrazione   civile
dell'interno le riduzioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1  si
applicano   all'esito   della    procedura    di    soppressione    e
razionalizzazione delle province di cui all'art. 17, e comunque entro
il 30 aprile 2013, nel  rispetto  delle  percentuali  previste  dalle
suddette lettere. Si applica quanto previsto dal comma 6 del presente
articolo»; 
  Visto l'art. 1, comma 115, ultimo periodo, della  citata  legge  n.
228 del 2012 secondo  cui  «Fino  al  31  dicembre  2013  e'  sospesa
l'applicazione  delle   disposizioni   di   cui   all'art.   18   del
decreto-legge 6 luglio 2012,  n.  95,  convertito  con  modificazioni
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nonche' di quelle di cui  all'art.
2, comma 2, secondo e terzo periodo, del medesimo decreto-legge.» 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  22
gennaio 2013, registrato dalla Corte dei Conti in data 18 marzo 2013,
che, in attuazione dell'art. 2 del citato  decreto-legge  n.  95  del
2012, riduce le  dotazioni  organiche  di  cinquanta  amministrazioni
pubbliche; 
  Visto l'art. 2, comma 7, del predetto decreto-legge n. 95 del 2012,
secondo cui «Sono escluse dalla riduzione del comma 1 le strutture  e
il personale del comparto sicurezza e del Corpo nazionale dei  vigili
del fuoco, il personale amministrativo  operante  presso  gli  uffici
giudiziari, il personale di magistratura.»; 
  Vista la nota del 24  gennaio  2013,  n.  34014  P,  con  la  quale
l'Avvocatura  generale  dello  Stato  rimette  alla  Presidenza   del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento  per  gli  affari  giuridici  e
legislativi l'interpretazione da dare all'art. 2 del decreto-legge n.
95   del   2012,   fornendo   fondate   argomentazioni   a   sostegno
dell'applicazione alla stessa della deroga prevista dal comma  7  del
citato art. 2 del decreto-legge n. 95 del 2012; 
  Vista la  nota  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  -
Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi, del  4  febbraio
2013, n. 203, nella quale  si  esprime,  con  ampia  motivazione,  la
condivisione delle argomentazioni svolte dall'Avvocato generale dello
Stato nella citata nota del 24 gennaio 2013, n. 34014 P; 
  Vista la nota del Capo  dell'Ufficio  legislativo  -  economia  del
Ministero dell'economia e delle finanze del 6 febbraio 2013, n. 3359,
nella quale si, concorda, con altrettanta ampia motivazione,  con  le
conclusioni a cui e' pervenuto l'Avvocato generale dello Stato  nella
citata nota del 24 gennaio 2013, n. 34014 P; 
  Ritenuto  che  le  riduzioni  delle  dotazioni  organiche  previste
dall'art. 2 del decreto-legge n. 95 del  2012  non  sono  applicabili
all'Avvocatura generale dello Stato; 
  Visto l'art. 6, comma 1, del citato decreto  legislativo  30  marzo
2001, n. 165, ai sensi del quale nell'individuazione delle  dotazioni
organiche, le amministrazioni non possono determinare, in presenza di
vacanze di organico, situazioni di soprannumerarieta'  di  personale,
anche temporanea, nell'ambito dei contingenti relativi  alle  singole
posizioni economiche delle aree funzionali e di livello dirigenziale; 
  Visto l'art. 1, comma 2, del decreto-legge  29  dicembre  2011,  n.
216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012,  n.
14, e successive modificazioni ed integrazioni; 
  Visto l'art. 1, comma 388, della legge n. 228 del 2012 che fissa al
30 giugno 2013 il termine  di  scadenza  dei  termini  e  dei  regimi
giuridici indicati nella tabella 2 allegata alla predetta legge; 
  Visto il successivo comma 394 dello stesso art.  1  della  suddetta
legge n. 228 del 2012  secondo  cui  «Con  uno  o  piu'  decreti  del
Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare di concerto con il
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  puo'   essere   disposta
l'ulteriore proroga fino al 31  dicembre  2013  del  termine  del  30
giugno 2013 di cui ai commi da 388 a 393»; 
  Vista nella tabella 2 allegata alla  legge  n.  228  del  2012,  la
seguente disposizione normativa il cui termine  di  scadenza  del  31
dicembre 2012 e' stato prorogato al 30 giugno 2013 dal citato art. 1,
comma 388, della medesima legge: art. 1, comma 2,  del  decreto-legge
29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla  legge
24 febbraio 2012, n. 14; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  19
giugno 2013, in corso di registrazione alla Corte dei conti, in  base
al quale, in applicazione dell'articolo 1, comma  394,  della  citata
legge n. 228 del 2012, viene prorogato al 31 dicembre 2013 il termine
di  scadenza  dei  termini  e  dei  regimi  giuridici  di  cui   alle
disposizioni di legge, gia' prorogate al 30 giugno 2013 dall'art.  1,
comma 388, della medesima legge; 
  Vista la nota circolare n. 11786 del 22 febbraio 2011 con la  quale
il Dipartimento della funzione  pubblica  ha  fornito  istruzioni  ad
alcune amministrazioni in tema di programmazione  del  fabbisogno  di
personale per il triennio 2011-2013; 
  Vista la nota circolare n. 51924 del 18 ottobre 2011 con  la  quale
il Dipartimento della funzione pubblica ha fornito, d'intesa  con  il
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato,  a  favore  degli
enti di ricerca, linee guida per la programmazione del fabbisogno  di
personale per il triennio 2011-2013; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  21
febbraio 2013, registrato alla Corte dei  conti  il  21  marzo  2013,
registro n. 3 foglio 31, con il  quale  l'Avvocatura  generale  dello
Stato e' stata autorizzata  a  procedere  a  n.  2  trattenimenti  in
servizio, per la durata di due anni, a valere sul budget  per  l'anno
2013 - cessazioni 2012; 
  Vista  la  nota  del  18  marzo  2013,  n.  121937,  con  la  quale
l'Avvocatura  generale  dello  Stato,  chiede   l'autorizzazione   ad
assumere a  tempo  indeterminato  ulteriori  3  unita'  di  personale
contrattualizzato, sempre a valere sul budget assunzionale per l'anno
2013,  rideterminato  e  riasseverato  dal   competente   organo   di
controllo, con specifica degli oneri da  sostenere,  dando  analitica
dimostrazione, delle ulteriori cessazioni avvenute nell'anno  2012  e
delle nuove risorse finanziarie che si rendono disponibili; 
  Vista  la  nota  del  29  marzo  2013,  n.  143154,  con  la  quale
l'Avvocatura  generale  dello  Stato,  chiede   l'autorizzazione   ad
assumere 2 unita' di procuratore dello  Stato  a  valere  sul  budget
assunzionale per l'anno 2013, asseverato  dal  competente  organo  di
controllo con specifica degli oneri  da  sostenere,  dando  analitica
dimostrazione, delle  cessazioni  avvenute  nell'anno  2012  e  delle
risorse finanziarie che si rendono disponibili; 
  Viste le note in data 24 giugno 2013, n. 10171, e in data 27 giugno
2013,  n.  10345,  con  le  quali   il   Ministero   dell'istruzione,
dell'universita'  e  della   ricerca,   chiede   l'autorizzazione   a
trattenere in servizio  dal  1°  dicembre  2013  per  un  biennio,  1
dirigente di prima fascia,  fornendo  la  specifica  degli  oneri  da
sostenere dando dimostrazione  delle  cessazioni  avvenute  nell'anno
2012 e delle risorse finanziarie che si rendono disponibili; 
  Vista la  nota  del  19  febbraio  2013,  n.  5764,  con  la  quale
l'Istituto Superiore di Sanita' chiede l'autorizzazione ad assumere a
tempo indeterminato n. 10 unita' di personale di varie qualifiche; 
  Vista la nota del 29 maggio 2013 n. 20846,  ad  integrazione  della
precedente  nota  del  19  febbraio  2013,  n.  5764,  con  la  quale
l'Istituto superiore di sanita' chiede l'autorizzazione ad assumere a
tempo indeterminato ulteriori n. 29 unita' di  personale  sul  budget
assunzionale 2012 asseverato dal competente organo di controllo,  con
specifica  degli  oneri  da  sostenere,  dando  dimostrazione   delle
cessazioni avvenute nell'anno 2011 e delle risorse finanziarie che si
rendono disponibili; 
  Vista la nota del 29 maggio 2013, n. 20847, con la quale l'Istituto
superiore di sanita' chiede  l'autorizzazione  ad  assumere  a  tempo
indeterminato n. 11 unita' di personale sul budget assunzionale 2013,
asseverato dal competente organo di controllo,  con  specifica  degli
oneri da sostenere, dando  dimostrazione  delle  cessazioni  avvenute
nell'anno  2012  e  delle  risorse   finanziarie   che   si   rendono
disponibili; 
  Vista la nota del 28  maggio  2013,  n.  16928,  con  la  quale  il
Ministero dell'interno chiede l'autorizzazione ad  assumere  a  tempo
indeterminato n. 80 unita' di personale di  cui  5  trattenimenti  in
servizio sulle cessazioni dell'anno 2011, budget  assunzionale  2012,
nonche' n. 31 unita' di personale di cui 4 trattenimenti in  servizio
sulle cessazioni dell'anno 2012, budget assunzionale 2013, asseverati
dal competente organo di controllo,  con  specifica  degli  oneri  da
sostenere, dando dimostrazione delle cessazioni avvenute su  entrambe
le annualita' e delle risorse finanziarie che si rendono disponibili; 
  Ritenuto di accogliere le predette richieste assunzionali; 
  Ritenuto che le amministrazioni debbono  fornire,  alla  Presidenza
del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica  ed
al Ministero dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della
Ragioneria  generale  dello  Stato,  a  conclusione  delle  procedure
assunzionali autorizzate con il presente provvedimento, una relazione
analitica sugli oneri sostenuti che dimostri il pieno rispetto  delle
risorse finanziarie assegnate; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in  data
27 maggio 2013 che dispone la delega di funzioni al Ministro  per  la
pubblica amministrazione e  la  semplificazione  On.  Avv.  Giampiero
D'Alia; 
  Su proposta del Ministro  per  la  pubblica  amministrazione  e  la
semplificazione di concerto con il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. L'Avvocatura generale dello Stato  e'  autorizzata  a  procedere
all'assunzione delle unita' di personale  appartenenti  al  personale
amministrativo indicate  nella  Tabella  1  allegata,  che  e'  parte
integrante del presente provvedimento, ai sensi  dell'art.  3,  comma
102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive  modificazioni
ed integrazioni. Per la stessa amministrazione e', altresi', indicato
il  limite  massimo  delle   unita'   di   personale   assumibile   e
dell'ammontare  delle   risorse   disponibili   per   le   assunzioni
riguardanti l'anno 2013, sulla  base  delle  cessazioni  verificatesi
nell'anno 2012, rideterminate e riasseverate. 
  2. L'Avvocatura generale dello Stato  e'  autorizzata  a  procedere
all'assunzione delle unita' di personale appartenenti alla  qualifica
di Procuratore dello stato indicate nella Tabella 1 allegata, che  e'
parte integrante del presente provvedimento, ai  sensi  dell'art.  3,
comma 102,  della  legge  24  dicembre  2007,  n.  244  e  successive
modificazioni ed integrazioni.  Per  la  stessa  amministrazione  e',
altresi', indicato  il  limite  massimo  delle  unita'  di  personale
assumibile  e  dell'ammontare  delle  risorse  disponibili   per   le
assunzioni riguardanti  l'anno  2013,  sulla  base  delle  cessazioni
verificatesi nell'anno 2012. 
  3. L'Avvocatura generale dello Stato e' tenuta a trasmettere, entro
e non oltre il 30 giugno 2014,  per  le  necessarie  verifiche,  alla
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la  funzione
pubblica,  Ufficio  per   l'organizzazione,   il   reclutamento,   le
condizioni   di   lavoro   ed   il   contenzioso   nelle    pubbliche
amministrazioni, e al  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -
Dipartimento della ragioneria generale  dello  Stato,  IGOP,  i  dati
concernenti il personale assunto e la  spesa  annua  lorda  a  regime
effettivamente da  sostenere.  A  completamento  delle  procedure  di
assunzione  va  altresi'  fornita   da   parte   dell'amministrazione
dimostrazione del rispetto dei limiti di spesa previsti dal  presente
decreto. 
  4. All'onere derivante dalle assunzioni di cui ai commi 1  e  2  si
provvede nell'ambito delle disponibilita' di  bilancio  della  stessa
Avvocatura.