IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                           E DEI TRASPORTI 
 
  Visto l'Accordo relativo ai  trasporti  internazionali  di  derrate
deteriorabili ed ai veicoli speciali da utilizzare per tali trasporti
(ATP), stipulato a Ginevra il 1° settembre 1970, recepito con legge 2
maggio 1977, n. 264, e visti, in particolare, i  paragrafi  29  e  49
(ora punti 5 e 6) dell'allegato 1 Appendice 2 del citato Accordo  che
consentono di nominare esperti  per  il  controllo  delle  proprieta'
isotermiche  dei  mezzi  di  trasporto  in  regime   di   temperatura
controllata; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1979, n.
404, recante «Regolamento di esecuzione della legge n. 264 del  1977,
concernente ratifica ed esecuzione dell'accordo relativo ai trasporti
internazionali delle derrate deteriorabili ed ai  mezzi  speciali  da
usare per tali trasporti (ATP), con allegati, concluso a Genova il 1°
settembre 1970»; 
  Visto il decreto ministeriale 24 ottobre 2007,  recante  «Procedure
per  la  nomina  degli  esperti  per  i  controlli  delle  proprieta'
isotermiche  delle  carrozzerie  degli  autoveicoli  circolanti   per
trasporti  internazionali  o  nazionali  in  regime  di   temperatura
controllata»; 
  Visto  il  decreto  ministeriale  10  agosto  2009  ed  il  decreto
ministeriale 6 ottobre 2010 recanti entrambi  modifiche  al  suddetto
decreto 24 ottobre 2007; 
  Visto il decreto del  Ministro  dello  sviluppo  economico  del  22
dicembre 2009 relativo alla «Designazione di "Accredia"  quale  unico
organismo nazionale italiano  autorizzato  a  svolgere  attivita'  di
accreditamento e vigilanza del mercato»; 
  Considerato che le norme della serie UNI CEI EN ISO/IEC  17025:2000
per la certificazione di accreditamento per i locali  di  prova  sono
state  sostituite  dalle  norme  della  serie  UNI  CEI  EN   ISO/IEC
17025:2005; 
  Viste le norme della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17024:2012; 
  Visti gli emendamenti al richiamato Accordo (ATP) entrati in vigore
il 2 gennaio 2011 e 1'11 novembre 2012; 
  Considerate le istanze delle organizzazioni del  settore  anche  in
relazione all'attuale periodo congiunturale dell'economia nazionale e
valutata, nel contempo, l'esigenza di mantenere adeguati standard  di
sicurezza nel trasporto di derrate deteriorabili; 
  Ritenuto, pertanto,  di'  apportare  modifiche  al  citato  decreto
ministeriale 24 ottobre 2007 nel senso delle suddette considerazioni; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
Proroga dei  termini  per  l'adeguamento  dei  locali  e  riferimenti
                              normativi 
 
  1. I  riferimenti  alle  norme  della  serie  UNI  CEI  EN  ISO/IEC
17025:2000 sono da intendersi riferiti alla norme della serie UNI CEI
EN ISO/IEC 17025:2005. 
  2. Il punto b) del comma 1 dell'art. 8 del D.M. 24 ottobre 2007  e'
cosi' sostituito: «entro il 30.06.2015: 
    conseguire e mantenere idonea  certificazione  rilasciata  da  un
Organismo di parte terza accreditato secondo  la  norma  UNI  CEI  EN
ISO/IEC  17024:2012  che  attesti  la  permanenza  dei  requisiti  di
idoneita' dell'esperto, gia' riconosciuto idoneo dal Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti a svolgere  le  attivita'  di  cui  ai
punti 5 e 6 dell'allegato 1, Appendice 2, dell'Accordo ATP; 
    oppure 
    entro la medesima data, adeguare i locali di prova in cui operano
con  le  rispettive  strumentazioni  alle  disposizioni  di  cui   ai
precedenti punti b) e c) del comma 1, art. 6,  dandone  comunicazione
alla Direzione Generale per la Motorizzazione - Divisione 3  ed  alla
competente Direzione Generale Territoriale.». 
  3. I locali di  prova  di  nuovo  approntamento,  utilizzati  dagli
esperti  gia'  nominati  alla  data  di  pubblicazione  del  presente
decreto, sono soggetti a quanto previsto ai punti b), d)  ed  e)  del
comma 1 dell'art. 6 del D.M. 24 ottobre 2007.