IL DIRETTORE GENERALE 
     per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione 
 
  Visto l'articolo 6 della Legge 30 aprile 1962, n.  283,  modificato
dall'articolo 4 della Legge 26 febbraio 1963, n. 441; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente "Istituzione del
Ministero della  Salute  e  incremento  del  numero  complessivo  dei
Sottosegretari di Stato". 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011,  n.
108, recante il Regolamento di riorganizzazione del  Ministero  della
salute; 
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  salute  2   agosto   2011
concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo  del
Ministero della salute; 
  Visto il decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  194,  concernente
l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in  materia  d'immissione  in
commercio di prodotti  fitosanitari,  nonche'  la  circolare  del  10
giugno 1995, n. 17 (S.O. G.U. n. 145 del 23 giugno 1995)  concernenti
"Aspetti applicativi delle nuove norme in materia  di  autorizzazione
di prodotti fitosanitari"; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di
autorizzazione alla produzione, all'immissione in  commercio  e  alla
vendita  di  prodotti  fitosanitari  e  relativi  coadiuvanti,   come
modificato dal Decreto del Presidente della  Repubblica  28  febbraio
2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del  decreto  del
Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del
consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei
prodotti  fitosanitari  e  che  abroga  le  direttive  del  Consiglio
79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'articolo  80  concernente
"misure transitorie"; 
  Visti i regolamenti (UE) della Commissione n.  540/2011,  541/2011,
544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento
(CE) n. 1107/2009; 
  Visti il decreto legislativo 14 marzo  2003,  n.  65,  corretto  ed
integrato dal decreto legislativo  28  luglio  2004,  n.  260,  e  il
decreto ministeriale 3 aprile 2007,  concernenti  l'attuazione  delle
direttive  1999/45/CE,  2001/60/CE   e   2006/8/CE,   relative   alla
classificazione, all'imballaggio e  all'etichettatura  dei  preparati
pericolosi; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del  16  dicembre  2008  e  il  successivo  regolamento  n.
790/2009 della Commissione del  10  agosto  2009  di  adeguamento  al
progresso  tecnico  e  scientifico,  relativi  alla  classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele; 
  Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e  del
Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti
i livelli massimi di residui di antiparassitari nei  o  sui  prodotti
alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica  la
direttiva 91/414/CEE del Consiglio; 
  Visto il decreto del Ministero della salute 28  settembre  2012  di
rideterminazione delle tariffe relative all'immissione  in  commercio
dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni  sostenute  e
rese a richiesta, in attuazione del Regolamento (CE) 1107/2009; 
  Vista la domanda presentata in data 6 giugno 2013 dall'impresa Basf
Italia SpA, con sede legale in Cesano Maderno (MB), via Marconato, 8,
intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in  commercio  del
prodotto fitosanitario denominato SLOGAN Top, contenete  le  sostanze
attive dimetomorf  e  metiram,  uguale  al  prodotto  di  riferimento
denominato Forum Top registrato  al  n.13160  con  D.D.  in  data  14
dicembre 2012, dell'Impresa medesima; 
  Rilevato che la  verifica  tecnico-amministrativa  dell'ufficio  ha
accertato la sussistenza dei requisiti per  l'applicazione  dell'art.
10 del citato Decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001,
n. 290 e in particolare che 
  - il prodotto e' uguale al citato prodotto di riferimento Forum Top
registrato al n. 13160; 
  Rilevato pertanto che non e' richiesto il parere della  Commissione
Consultiva per i  prodotti  fitosanitari,  di  cui  all'art.  20  del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194; 
  Visto il decreto del 7 marzo 2006, di  attuazione  della  direttiva
2005/72/CE, che ha iscritto nell'Allegato I del  decreto  legislativo
17 marzo 1995 n. 194 la sostanza attiva metiram, fino  al  30  giugno
2016, ora approvata  con  regolamento  (CE)  540/2011  alle  medesime
condizioni della citata direttiva; 
  Visto il decreto del 31 luglio 2007, di attuazione della  direttiva
2007/25/CE, che ha iscritto nell'Allegato I del  decreto  legislativo
17 marzo 1995 n. 194  la  sostanza  attiva  dimetomorf,  fino  al  30
settembre 2017, ora approvata  con  regolamento  (CE)  540/2011  alle
medesime condizioni della citata direttiva; 
  Considerato che la direttiva 91/414/CEE  e'  stata  sostituita  dal
Reg. CE n. 1107/2009 e che pertanto le sostanze attive  in  questione
ora sono considerate approvate ai sensi del  suddetto  Regolamento  e
riportata nell'Allegato al Regolamento UE n. 540/2011; 
  Considerato  che  per  il  prodotto  fitosanitario   l'Impresa   ha
ottemperato alle prescrizioni previste dall'art. 2, comma 2 dei sopra
citati  decreti  di  recepimento  per  entrambe  le  sostanze  attive
componenti; 
  Considerato altresi'  che  il  prodotto  di  riferimento  e'  stato
valutato secondo i principi  uniformi  di  cui  all'Allegato  VI  del
decreto legislativo  194/95  sulla  base  di  un  fascicolo  conforme
all'Allegato III; 
  Ritenuto  di  limitare  la  validita'  dell'autorizzazione  al   30
settembre  2017,  data  di  scadenza   assegnata   al   prodotto   di
riferimento; 
 
                              Decreta: 
 
  A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 30  settembre
2017, l'impresa Basf Italia SpA, con sede legale  in  Cesano  Maderno
(MB), via Marconato, 8, e' autorizzata ad immettere in  commercio  il
prodotto fitosanitario denominato SLOGAN Top con  la  composizione  e
alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto. 
  E' fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento
delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario,  anche
in conformita' a provvedimenti comunitari  e  ulteriori  disposizioni
riguardanti le sostanze attive componenti. 
  Il prodotto e' confezionato nelle taglie da kg 1-5-7-10. 
  Il prodotto e' preparato presso lo stabilimento dell'Impresa: 
  STI Solfotecnica Italiana Spa in Cotignola (RA). 
  Il prodotto e' importato in confezioni pronte per  l'impiego  dallo
stabilimento dell'Impresa estera: 
  BASF SE, Ludwigshafen - Germania. 
  Il prodotto suddetto e' registrato al n.15844. 
  E'  approvata  quale  parte   integrante   del   presente   decreto
l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve  essere  posto  in
commercio. 
  Il  presente  decreto  sara'  notificato,  in  via  amministrativa,
all'Impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica Italiana. 
    Roma, 29 luglio 2013 
 
                                      Il direttore generale: Borrello