IL DIRIGENTE DELLA DIVISIONE IV 
     della Direzione generale per le PMI e gli enti cooperativi  
 
  Visti  gli  articoli  2545-septiesdecies  del   codice   civile   e
223-septiesdecies disp. att. al codice civile; 
  Considerato che dagli accertamenti effettuati,  le  cooperative  di
cui all'allegato elenco, si trovano nelle condizioni  previste  dalle
sopra citate disposizioni; 
  Visto  il  decreto  legislativo   n.   220/2002   con   particolare
riferimento all'art. 12; 
  Considerato che non viene sentita la Commissione  Centrale  per  le
Cooperative cosi' come stabilito con parere espresso dalla stessa  in
data 15 maggio 2003; 
  Visto il Regolamento di Organizzazione del Ministero dello sviluppo
economico, approvato con decreto del Presidente della  Repubblica  n.
197/2008; 
  Visto  il  D.M.  7  maggio  2009  di  individuazione  degli  uffici
dirigenziali di livello non generale  del  Ministero  dello  sviluppo
economico; 
  Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data  17
gennaio 2007 concernente la  determinazione  dell'importo  minimo  di
bilancio ai fini dello  scioglimento  d'ufficio  ai  sensi  dell'art.
2545-septiesdecies del codice civile senza che si proceda alla nomina
del liquidatore; 
  Considerato altresi' che il provvedimento  non  comporta  una  fase
liquidatoria; 
  Considerato che in data 6 settembre 2013 nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica  italiana  -  serie  generale  -  n.  209  e'  stato
pubblicato il relativo avviso  dell'avvio  del  procedimento  per  lo
scioglimento per atto dell'autorita'  senza  nomina  del  commissario
liquidatore; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Sono sciolte  senza  nomina  del  commissario  liquidatore  n.  108
societa' cooperative di cui all'allegato elenco che costituisce parte
integrante del presente decreto.