IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Visto l'art. 14, comma 1, della legge 17 febbraio 1982, n. 46,  che
ha istituito presso il  Ministero  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato  il  Fondo  speciale  rotativo   per   l'innovazione
tecnologica; 
  Visto il  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  123,  recante
«Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi  di  sostegno
pubblico alle imprese, a norma dell'art.  4,  comma  4,  lettera  c),
della legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
  Vista la direttiva 16 gennaio 2001 del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, contenente indirizzi per la concessione
delle agevolazioni del  Fondo  speciale  rotativo  per  l'innovazione
tecnologica; 
  Vista la direttiva 10  luglio  2008  del  Ministro  dello  sviluppo
economico concernente l'adeguamento della direttiva 16  gennaio  2001
alla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore  di
ricerca, sviluppo e innovazione  (2006/C  323/01),  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 10  settembre  2008,
n. 212; 
  Visto il decreto-legge  22  giugno  2012  n.  83,  recante  «Misure
urgenti per la crescita del Paese»,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che all'art. 23, comma 2,  dispone
che il Fondo speciale rotativo per l'innovazione  tecnologica  assume
la denominazione di Fondo per la crescita sostenibile; 
  Vista la decisione della Commissione europea (C 2007) 6461  del  12
dicembre 2007 con la quale e'  stato  autorizzato  l'aiuto  di  Stato
302/2007  per  il  sostegno  di  attivita'  di  ricerca,  sviluppo  e
innovazione; 
  Visto il decreto del Ministro dello  sviluppo  economico  27  marzo
2008, n. 87, recante il regolamento  di  istituzione  del  regime  di
aiuto a favore delle attivita' di ricerca,  sviluppo  e  innovazione,
autorizzato dalla Commissione europea con la predetta  decisione  del
12  dicembre  2007,  pubblicato  nella   Gazzetta   Ufficiale   della
Repubblica italiana del 20 maggio 2008, n. 117; 
  Visto il decreto del Ministro dello  sviluppo  economico  1°  marzo
2012, che ha destinato l'importo di euro 30.000.000,00 a  valere  sul
Fondo   speciale   rotativo   per   l'innovazione   tecnologica    al
finanziamento di progetti di ricerca e sviluppo inseriti  in  accordi
di programma sottoscritti ai sensi dell'art. 2, commi 1  e  2,  della
legge 23 luglio 2009, n. 99; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico  5  febbraio
2013 che ha destinato l'importo  complessivo  di  euro  40.000.000,00
agli  interventi  da  realizzare   nell'ambito   del   Programma   di
reindustrializzazione e di riqualificazione  economica  e  produttiva
del territorio murgiano interessato dalla crisi del mobile imbottito,
di cui  euro  20.000.000,00  a  valere  sulle  risorse  liberate  del
Programma operativo nazionale (PON) «Sviluppo imprenditoriale locale»
FESR 2000 - 2006 per il finanziamento degli  investimenti  produttivi
tramite l'utilizzo dello strumento dei contratti di sviluppo ed  euro
20.000.000,00 a valere sulle  risorse  accantonate  con  il  predetto
decreto 1° marzo 2012 per il finanziamento delle attivita' di ricerca
e sviluppo ai sensi della legge 17 febbraio 1982, n. 46; 
  Visto l'Accordo di programma sottoscritto in data 8  febbraio  2013
tra il Ministero dello sviluppo  economico,  la  regione  Puglia,  la
regione Basilicata e  l'«Agenzia  nazionale  per  l'attrazione  degli
investimenti e lo sviluppo  d'impresa  S.p.a.  -  Invitalia»  per  la
reindustrializzazione e la riqualificazione  economica  e  produttiva
del territorio murgiano interessato dalla crisi del mobile imbottito; 
  Visto, in particolare, l'art. 4, comma 2, del predetto  Accordo  di
programma, che prevede che  il  Ministero  dello  sviluppo  economico
provvede al finanziamento  delle  attivita'  di  ricerca  e  sviluppo
tramite l'utilizzo degli interventi  di  cui  alla  citata  legge  17
febbraio 1982, n. 46; 
  Visto  il  Piano  attuativo  complessivo  dell'intervento  pubblico
previsto dal  predetto  Accordo  di  programma,  che  individua,  tra
l'altro, gli interventi di competenza del  Ministero  dello  sviluppo
economico. 
  Visto il  decreto  5  luglio  2013  del  Direttore  generale  della
Direzione   generale    per    l'incentivazione    delle    attivita'
imprenditoriali del Ministero dello sviluppo economico, con il  quale
e' stata assunta la determinazione a contrarre per esperire, ai sensi
dell'art. 125 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante
il Codice dei contratti pubblici, e del decreto  del  Ministro  dello
sviluppo economico 28 maggio 2012, inerente alla regolamentazione del
sistema di effettuazione delle spese in economia di beni  e  servizi,
una procedura di cottimo fiduciario per  l'affidamento  del  servizio
avente  ad  oggetto  l'espletamento  degli  adempimenti   tecnici   e
amministrativi  relativi  alla  concessione  e  all'erogazione  delle
agevolazioni  ai  sensi  della  legge  17  febbraio  1982,   n.   46,
nell'ambito del piu' volte citato Accordo  di  programma  in  data  8
febbraio 2013; 
  Considerata l'esigenza di avviare le procedure per  la  concessione
delle agevolazioni in favore dei progetti di ricerca  e  sviluppo  in
grado di incrementare la competitivita' delle imprese del  territorio
murgiano e di  accelerare  lo  sviluppo  del  sistema  industriale  e
l'utilizzo delle tecnologie e delle tecniche piu' avanzate; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                             Definizioni 
 
  1.  Ai  fini  del  presente  decreto,  sono  adottate  le  seguenti
definizioni: 
  a) «Ministero»: il Ministero dello sviluppo economico; 
  b) «Soggetto gestore»: societa'  o  ente  a  cui  sono  affidati  i
compiti  inerenti   agli   adempimenti   tecnici   e   amministrativi
riguardanti  l'istruttoria  delle  domande   e   l'erogazione   delle
agevolazioni; 
  c) «Direttiva»: la direttiva 10  luglio  2008  del  Ministro  dello
sviluppo  economico  concernente  l'adeguamento  della  direttiva  16
gennaio 2001 alla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato
a  favore  di  ricerca,  sviluppo  e  innovazione  (2006/C   323/01),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del  10
settembre 2008, n. 212; 
  d) «Ricerca industriale»: ricerca pianificata o  indagini  critiche
miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare  per  mettere  a
punto nuovi prodotti, processi o servizi  o  permettere  un  notevole
miglioramento  dei  prodotti,  processi  o  servizi  esistenti.  Essa
comprende la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria
ai fini della ricerca industriale, in particolare per la  validazione
di tecnologie generiche, ad esclusione dei prototipi; 
  e)    «Sviluppo    sperimentale»:    acquisizione,    combinazione,
strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacita'  esistenti  di
natura scientifica, tecnologica, commerciale e altro, allo  scopo  di
produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi  o  servizi
nuovi,  modificati  o  migliorati.  Puo'  trattarsi  anche  di  altre
attivita' destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione
e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi.
Tali  attivita'  possono  comprendere  l'elaborazione  di   progetti,
disegni, piani e altra documentazione, purche' non siano destinati  a
uso commerciale. Rientra nello sviluppo sperimentale la realizzazione
di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti  pilota
destinati  a  esperimenti  tecnologici  e/o  commerciali,  quando  il
prototipo e' necessariamente il prodotto commerciale finale e il  suo
costo di fabbricazione e' troppo elevato per poterlo usare soltanto a
fini  di  dimostrazione  e  di  convalida.   L'eventuale,   ulteriore
sfruttamento di progetti di dimostrazione  o  di  progetti  pilota  a
scopo commerciale comporta la deduzione dei  redditi  cosi'  generati
dai  costi  ammissibili.  Lo  sviluppo  sperimentale  non   comprende
tuttavia le modifiche di routine o le modifiche periodiche  apportate
a prodotti, linee di produzione, processi di  fabbricazione,  servizi
esistenti e altre operazioni in corso, anche  quando  tali  modifiche
rappresentino miglioramenti; 
  f) «Organismi di ricerca»: i soggetti senza scopo di  lucro,  quali
universita' o istituti di ricerca, indipendentemente dal loro  status
giuridico (costituiti secondo il diritto privato o pubblico) o  fonte
di finanziamento, i)  la  cui  finalita'  principale  consiste  nello
svolgere attivita' di ricerca di base, di ricerca  industriale  o  di
sviluppo  sperimentale  e  nel  diffonderne  i  risultati,   mediante
l'insegnamento, la pubblicazione o il  trasferimento  di  tecnologie,
ii) i cui utili  sono  interamente  reinvestiti  nelle  attivita'  di
ricerca, nella diffusione dei loro risultati  o  nell'insegnamento  e
iii) le cui capacita' di ricerca ed i cui risultati prodotti non sono
accessibili in via preferenziale alle imprese in grado di  esercitare
un'influenza sugli stessi, ad esempio  in  qualita'  di  azionisti  o
membri; 
  g) «Comuni del distretto-comparto del mobile imbottito»:  i  comuni
di Ferrandina (Matera),  Matera,  Montescaglioso  (Matera),  Pisticci
(Matera), Altamura (Bari), Cassano  delle  Murge  (Bari),  Gioia  del
Colle (Bari), Gravina in Puglia (Bari), Modugno  (Bari),  Poggiorsini
(Bari),  Santeramo  in  Colle  (Bari),  Ginosa  (Taranto)  e  Laterza
(Taranto), come individuati  nell'ambito  dell'Accordo  di  programma
sottoscritto in data 8 febbraio 2013  dal  Ministero  dello  sviluppo
economico,  dalla  regione  Puglia,  dalla   regione   Basilicata   e
dall'«Agenzia nazionale per  l'attrazione  degli  investimenti  e  lo
sviluppo di impresa S.p.a. - Invitalia»; 
  h)  «Imprese  del  distretto-comparto  del  mobile  imbottito»:  le
imprese che svolgono come attivita' economica prevalente  l'attivita'
economica di cui  alla  divisione  16  (Industria  del  legno  e  dei
prodotti in legno e sughero - esclusi i  mobili  -  fabbricazione  di
articoli in paglia e materiali da  intreccio)  o  alla  divisione  31
(Fabbricazione di mobili) della sezione  C  Attivita'  manifatturiere
della classificazione delle attivita' economiche  Ateco  2007  ovvero
che producono componenti, lavorati e/o semilavorati  per  la  filiera
del mobile imbottito ed abbiano realizzato negli esercizi 2011 e 2012
almeno il 70  per  cento  del  loro  fatturato  con  imprese  la  cui
attivita' e' classificata nei suddetti codici  della  classificazione
Ateco 2007; 
  i) «Programmi proposti dalle  imprese  del  distretto-comparto  del
mobile imbottito» i programmi i cui costi sono sostenuti  almeno  per
il 70 per cento  dalle  Imprese  del  distretto-comparto  del  mobile
imbottito.