IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Visto l'art. 14, comma 1, della legge 17 febbraio 1982, n. 46, che ha istituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato il Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59»; Vista la direttiva 16 gennaio 2001 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, contenente indirizzi per la concessione delle agevolazioni del Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica; Vista la direttiva 10 luglio 2008 del Ministro dello sviluppo economico concernente l'adeguamento della direttiva 16 gennaio 2001 alla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (2006/C 323/01), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 10 settembre 2008, n. 212; Visto il decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83, recante «Misure urgenti per la crescita del Paese», convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che all'art. 23, comma 2, dispone che il Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica assume la denominazione di Fondo per la crescita sostenibile; Vista la decisione della Commissione europea (C 2007) 6461 del 12 dicembre 2007 con la quale e' stato autorizzato l'aiuto di Stato 302/2007 per il sostegno di attivita' di ricerca, sviluppo e innovazione; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 27 marzo 2008, n. 87, recante il regolamento di istituzione del regime di aiuto a favore delle attivita' di ricerca, sviluppo e innovazione, autorizzato dalla Commissione europea con la predetta decisione del 12 dicembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 20 maggio 2008, n. 117; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 1° marzo 2012, che ha destinato l'importo di euro 30.000.000,00 a valere sul Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica al finanziamento di progetti di ricerca e sviluppo inseriti in accordi di programma sottoscritti ai sensi dell'art. 2, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 2009, n. 99; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 febbraio 2013 che ha destinato l'importo complessivo di euro 40.000.000,00 agli interventi da realizzare nell'ambito del Programma di reindustrializzazione e di riqualificazione economica e produttiva del territorio murgiano interessato dalla crisi del mobile imbottito, di cui euro 20.000.000,00 a valere sulle risorse liberate del Programma operativo nazionale (PON) «Sviluppo imprenditoriale locale» FESR 2000 - 2006 per il finanziamento degli investimenti produttivi tramite l'utilizzo dello strumento dei contratti di sviluppo ed euro 20.000.000,00 a valere sulle risorse accantonate con il predetto decreto 1° marzo 2012 per il finanziamento delle attivita' di ricerca e sviluppo ai sensi della legge 17 febbraio 1982, n. 46; Visto l'Accordo di programma sottoscritto in data 8 febbraio 2013 tra il Ministero dello sviluppo economico, la regione Puglia, la regione Basilicata e l'«Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia» per la reindustrializzazione e la riqualificazione economica e produttiva del territorio murgiano interessato dalla crisi del mobile imbottito; Visto, in particolare, l'art. 4, comma 2, del predetto Accordo di programma, che prevede che il Ministero dello sviluppo economico provvede al finanziamento delle attivita' di ricerca e sviluppo tramite l'utilizzo degli interventi di cui alla citata legge 17 febbraio 1982, n. 46; Visto il Piano attuativo complessivo dell'intervento pubblico previsto dal predetto Accordo di programma, che individua, tra l'altro, gli interventi di competenza del Ministero dello sviluppo economico. Visto il decreto 5 luglio 2013 del Direttore generale della Direzione generale per l'incentivazione delle attivita' imprenditoriali del Ministero dello sviluppo economico, con il quale e' stata assunta la determinazione a contrarre per esperire, ai sensi dell'art. 125 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il Codice dei contratti pubblici, e del decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 maggio 2012, inerente alla regolamentazione del sistema di effettuazione delle spese in economia di beni e servizi, una procedura di cottimo fiduciario per l'affidamento del servizio avente ad oggetto l'espletamento degli adempimenti tecnici e amministrativi relativi alla concessione e all'erogazione delle agevolazioni ai sensi della legge 17 febbraio 1982, n. 46, nell'ambito del piu' volte citato Accordo di programma in data 8 febbraio 2013; Considerata l'esigenza di avviare le procedure per la concessione delle agevolazioni in favore dei progetti di ricerca e sviluppo in grado di incrementare la competitivita' delle imprese del territorio murgiano e di accelerare lo sviluppo del sistema industriale e l'utilizzo delle tecnologie e delle tecniche piu' avanzate; Decreta: Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni: a) «Ministero»: il Ministero dello sviluppo economico; b) «Soggetto gestore»: societa' o ente a cui sono affidati i compiti inerenti agli adempimenti tecnici e amministrativi riguardanti l'istruttoria delle domande e l'erogazione delle agevolazioni; c) «Direttiva»: la direttiva 10 luglio 2008 del Ministro dello sviluppo economico concernente l'adeguamento della direttiva 16 gennaio 2001 alla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (2006/C 323/01), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 10 settembre 2008, n. 212; d) «Ricerca industriale»: ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un notevole miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti. Essa comprende la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria ai fini della ricerca industriale, in particolare per la validazione di tecnologie generiche, ad esclusione dei prototipi; e) «Sviluppo sperimentale»: acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacita' esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e altro, allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati. Puo' trattarsi anche di altre attivita' destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi. Tali attivita' possono comprendere l'elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, purche' non siano destinati a uso commerciale. Rientra nello sviluppo sperimentale la realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici e/o commerciali, quando il prototipo e' necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione e' troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. L'eventuale, ulteriore sfruttamento di progetti di dimostrazione o di progetti pilota a scopo commerciale comporta la deduzione dei redditi cosi' generati dai costi ammissibili. Lo sviluppo sperimentale non comprende tuttavia le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti; f) «Organismi di ricerca»: i soggetti senza scopo di lucro, quali universita' o istituti di ricerca, indipendentemente dal loro status giuridico (costituiti secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, i) la cui finalita' principale consiste nello svolgere attivita' di ricerca di base, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale e nel diffonderne i risultati, mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di tecnologie, ii) i cui utili sono interamente reinvestiti nelle attivita' di ricerca, nella diffusione dei loro risultati o nell'insegnamento e iii) le cui capacita' di ricerca ed i cui risultati prodotti non sono accessibili in via preferenziale alle imprese in grado di esercitare un'influenza sugli stessi, ad esempio in qualita' di azionisti o membri; g) «Comuni del distretto-comparto del mobile imbottito»: i comuni di Ferrandina (Matera), Matera, Montescaglioso (Matera), Pisticci (Matera), Altamura (Bari), Cassano delle Murge (Bari), Gioia del Colle (Bari), Gravina in Puglia (Bari), Modugno (Bari), Poggiorsini (Bari), Santeramo in Colle (Bari), Ginosa (Taranto) e Laterza (Taranto), come individuati nell'ambito dell'Accordo di programma sottoscritto in data 8 febbraio 2013 dal Ministero dello sviluppo economico, dalla regione Puglia, dalla regione Basilicata e dall'«Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.a. - Invitalia»; h) «Imprese del distretto-comparto del mobile imbottito»: le imprese che svolgono come attivita' economica prevalente l'attivita' economica di cui alla divisione 16 (Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero - esclusi i mobili - fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio) o alla divisione 31 (Fabbricazione di mobili) della sezione C Attivita' manifatturiere della classificazione delle attivita' economiche Ateco 2007 ovvero che producono componenti, lavorati e/o semilavorati per la filiera del mobile imbottito ed abbiano realizzato negli esercizi 2011 e 2012 almeno il 70 per cento del loro fatturato con imprese la cui attivita' e' classificata nei suddetti codici della classificazione Ateco 2007; i) «Programmi proposti dalle imprese del distretto-comparto del mobile imbottito» i programmi i cui costi sono sostenuti almeno per il 70 per cento dalle Imprese del distretto-comparto del mobile imbottito.