IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Visto l'art. 8, comma 7, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n.
164, e successive modifiche ed integrazioni, che stabilisce  che  con
decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
(ora Ministero dello sviluppo economico, di  seguito:  il  Ministero)
sono stabilite regole per il dispacciamento in condizioni d'emergenza
e definiti gli obblighi di sicurezza del sistema  nazionale  del  gas
naturale; 
  Visto l'art. 28, comma 2, del decreto legislativo 23  maggio  2000,
n. 164, che stabilisce che  il  Ministero  provvede  alla  sicurezza,
all'economicita' e alla programmazione del sistema nazionale del gas,
anche mediante specifici indirizzi con la finalita' di  salvaguardare
la continuita' e la sicurezza degli approvvigionamenti e  di  ridurre
la vulnerabilita' del sistema nazionale del gas; 
  Visto l'art. 28, comma 3, del decreto legislativo 23  maggio  2000,
n. 164, che stabilisce che il Ministero, in caso di crisi del mercato
dell'energia o di gravi rischi per la sicurezza  della  collettivita'
puo' adottare le necessarie misure temporanee di salvaguardia; 
  Visto  il  decreto  legislativo  1°  giugno  2011,  n.  93,  e   in
particolare l'art. 1, comma 1, che stabilisce che il  Ministro  dello
sviluppo economico emana atti di indirizzo  e  adotta  gli  opportuni
provvedimenti   al   fine   di   garantire   la    sicurezza    degli
approvvigionamenti per il sistema del  gas  naturale  e  dell'energia
elettrica, anche in funzione delle misure per far  fronte  ai  picchi
della domanda e alle carenze delle forniture di uno o piu' fornitori; 
  Visto il decreto del  Ministro  dello  sviluppo  economico  del  19
aprile 2013 che introduce il  Piano  di  emergenza  per  fronteggiare
eventi sfavorevoli per il sistema del gas naturale, adottato ai sensi
dell'art. 8 comma 1, del decreto legislativo 1° giugno 2011,  n.  93,
in conformita' con le disposizioni dell'art. 10 del Regolamento  (UE)
n. 994/2010; 
  Viste le possibili misure adottabili per far fronte allo  stato  di
emergenza del  sistema  del  gas  naturale,  definite  nel  Piano  di
emergenza per il sistema gas; 
  Considerato il previsto  sottoutilizzo,  allo  stato  attuale,  del
terminale di  rigassificazione  di  Panigaglia  e  del  terminale  di
rigassificazione al largo  della  costa  nord-adriatica,  nonche'  di
quello  recentemente  installato  al  largo  della   costa   toscana,
attualmente in fase di messa a punto, e che tale  sottoutilizzo  puo'
rendere possibile l'uso di infrastrutture di  rigassificazione  anche
per fronteggiare possibili eventi sfavorevoli per il sistema del gas; 
  Considerato che una misura di peak shaving puo'  essere  utilizzata
per fare fronte a esigenze di richiesta di punta per il  sistema  del
gas naturale per un limitato periodo di tempo, con  funzioni  diverse
da quelle svolte da altre misure  previste  dal  piano  di  emergenza
quali il ricorso al contenimento dei consumi  di  gas  da  parte  del
settore termoelettrico tramite l'uso di  impianti  di  produzione  di
energia elettrica  alimentabili  con  combustibili  diversi  dal  gas
naturale; 
  Tenuto conto che, nella riunione dell'8 agosto  2013,  il  Comitato
tecnico per l'emergenza ed il monitoraggio del  sistema  del  gas  ha
delineato,  al  fine  di  far  fronte  ad  una  possibile  emergenza,
l'opportunita' di predisporre misure per una  contemporanea  adozione
anche di interventi atti ad  aumentare  la  capacita'  di  punta  del
sistema del gas naturale italiano in situazioni eccezionali di  picco
di domanda invernale, come l'utilizzo degli stoccaggi di GNL presenti
nei terminali di rigassificazione; 
  Visto il decreto del  Ministro  dello  sviluppo  economico  del  13
settembre 2013 che integra  il  Piano  di  emergenza  di  cui  sopra,
segnatamente al paragrafo 4.2.3, per prevedere, al raggiungimento del
livello di emergenza e quale misura non  di  mercato,  l'utilizzo  di
stoccaggio di GNL con funzioni di peak shaving; 
  Considerati i risultati delle verifiche effettuate  dalle  societa'
Snam Rete Gas e GNL Italia, ciascuna per gli aspetti di competenza  e
come comunicate con note  del  2  settembre  2013  su  richiesta  del
Ministero dello  sviluppo  economico  -  Direzione  generale  per  la
sicurezza degli approvvigionamenti e le infrastrutture energetiche, a
seguito della riunione del Comitato sopra ricordata; 
  Considerato quanto  comunicato  dalla  societa'  Adriatic  LNG  sul
possibile utilizzo del terminale al largo della costa  nord-adriatica
per funzioni di peak shaving, in risposta  alla  nota  del  Ministero
dello sviluppo economico in data 23 settembre 2013 (Prot. 0018654); 
  Sentito il Comitato  tecnico  di  emergenza  e  monitoraggio  nella
riunione del 4 ottobre 2013 nel corso della quale, sulla  base  degli
scenari  prospettati,   e'   stata   confermata   l'opportunita'   di
predisporre misure di peak shaving mediante l'uso della capacita'  di
stoccaggio da parte di terminali di  rigassificazione  di  GNL  e  la
possibilita'  di  utilizzarli  a  tal  fine,  seppure  con  modalita'
diverse; 
  Considerato che l'onere stimato per il sistema gas della misura  di
cui sopra e' atteso significativamente inferiore a  quello  di  altre
misure di emergenza di effetto comparabile; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
Termini e condizioni per un servizio  di  peak  shaving,  durante  il
            periodo invernale dell'anno termico 2013-2014 
 
  1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano  per  il
periodo dal 1° novembre 2013  al  31  marzo  2014  dell'anno  termico
2013/2014. Il servizio di peak shaving che puo'  essere  offerto  dai
terminali di rigassificazione di GNL operanti in Italia deve avvenire
secondo i seguenti criteri: 
      a) effettuazione di una procedura a evidenza pubblica  mediante
la quale individuare soggetti disponibili a fornire, in  tempo  utile
per il servizio di peak shaving da  effettuare  da  gennaio  a  marzo
2014, una o piu' navi di GNL per la ricezione attraverso finestre  di
discarica non gia'  contrattualizzate  al  servizio  di  terzi  e  lo
stoccaggio prolungato di gas GNL nei serbatoi degli stessi  impianti,
per la parte non attualmente contrattualizzata al servizio  di  terzi
ovvero non utilizzata dagli stessi, con riconsegna dello  stesso  gas
al Punto di Scambio Virtuale (di seguito  PSV)  a  decorrere  dal  1°
aprile 2014; 
      b) la partecipazione alla  procedura  e'  aperta  solamente  ai
soggetti che dispongano di navi abilitate alla discarica  presso  gli
stessi terminali, che si impegnino a stipulare o  siano  titolari  di
contratti di approvvigionamento di GNL validi alla data di  fornitura
del servizio di peak shaving e che siano abilitati o si impegnino  ad
ottenere l'abilitazione a operare al PSV entro il 1° dicembre 2013; 
      c)  il  servizio  e'  aggiudicato  (i)  direttamente  in   base
all'offerta economica, al  netto  degli  oneri  di  rigassificazione,
purche' l'offerta stessa sia inferiore  a  un  valore  stabilito  dal
Ministero dello sviluppo economico, su  proposta  dell'Autorita'  per
l'energia elettrica e il gas formulata con riferimento ai  costi  del
servizio, e (ii)  su  conferma  del  Ministero  ed  entro  un  giorno
dall'apertura delle offerte,  ove  l'offerta  sia  superiore  a  tale
valore ma inferiore a  un  secondo  valore  anch'esso  stabilito  dal
medesimo Ministero; 
      d) la fornitura dell'aggiudicatario  di  cui  al  punto  a)  e'
costituita dalla messa a disposizione obbligatoria di  un  carico  di
GNL con eventuale disponibilita' in opzione di fornitura di ulteriori
carichi con preavvisi di una o piu' settimane; 
      e) i soggetti gestori dei terminali che  intendono  offrire  il
servizio di peak shaving redigono la procedura di applicazione  e  la
trasmettono al Ministero dello sviluppo economico e all'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas; il Ministero, valuta  la  procedura,  e
ove ne ricorrano i presupposti, comunica il nulla osta al  suo  avvio
entro due giorni dalla ricezione; 
      f) soggetti di cui  alla  lettera  e)  indicano  le  necessarie
modifiche al codice di  rigassificazione  per  rendere  possibile  il
servizio di peak shaving di cui al presente decreto e le  trasmettono
all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas; 
      g) una volta ricevuta la fornitura attraverso la ricezione,  lo
scarico e lo stoccaggio prolungato del GNL di cui alla procedura,  il
servizio di peak shaving e' effettuato dai soggetti che siano gestori
dei terminali di rigassificazione senza pregiudicare o modificare  il
programma di riconsegna degli utenti degli stessi terminali; 
      h) in caso di attuazione del servizio di peak  shaving  il  gas
naturale rigassificato e' ceduto al responsabile del bilanciamento da
parte dei soggetti proprietari del GNL stoccato nei terminali  ad  un
valore  di  riferimento  determinato  dall'Autorita'  per   l'energia
elettrica e il gas ed e' successivamente restituito, al PSV  ed  allo
stesso  valore,  dal  responsabile  del  bilanciamento  agli   stessi
soggetti nel periodo che va dal 1° aprile 2014 al 30 aprile 2014.