IL DIRETTORE GENERALE 
     per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione 
 
  Visto l'art. 6 della legge  30  aprile  1962,  n.  283,  modificato
dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Vista la legge 13 novembre 2009, n.  172  concernente  «Istituzione
del Ministero della Salute e incremento del  numero  complessivo  dei
Sottosegretari di Stato»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011,  n.
108, recante il Regolamento di riorganizzazione del  Ministero  della
salute; 
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  salute  2   agosto   2011
concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo  del
Ministero della salute; 
  Visto il decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  194,  concernente
l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in  materia  d'immissione  in
commercio di prodotti fitosanitari; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di
autorizzazione alla produzione, all'immissione in  commercio  e  alla
vendita  di  prodotti  fitosanitari  e  relativi  coadiuvanti,   come
modificato dal decreto del Presidente della  Repubblica  28  febbraio
2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del  decreto  del
Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del
consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei
prodotti  fitosanitari  e  che  abroga  le  direttive  del  Consiglio
79/117/CEE e 91/414/CEE  ed  in  particolare  l'art.  80  concernente
«misure transitorie»; 
  Visti i regolamenti (UE) della Commissione n.  540/2011,  541/2011,
544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento
(CE) n. 1107/2009; 
  Visti il decreto legislativo 14 marzo  2003,  n.  65,  corretto  ed
integrato dal decreto legislativo  28  luglio  2004,  n.  260,  e  il
decreto ministeriale 3 aprile 2007,  concernenti  l'attuazione  delle
direttive  1999/45/CE,  2001/60/CE   e   2006/8/CE,   relative   alla
classificazione, all'imballaggio e  all'etichettatura  dei  preparati
pericolosi; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del  16  dicembre  2008  e  il  successivo  regolamento  n.
790/2009 della Commissione del  10  agosto  2009  di  adeguamento  al
progresso  tecnico  e  scientifico,  relativi  alla  classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele; 
  Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e  del
Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti
i livelli massimi di residui di antiparassitari nei  o  sui  prodotti
alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica  la
direttiva 91/414/CEE del Consiglio; 
  Vista la domanda presentata dall'Impresa  Scotts  France  SAS,  con
sede legale in 21 Chemin de la Sauvegarde,  Ecully  Cedex  (Francia),
finalizzata   al   rilascio    dell'autorizzazione    del    prodotto
fitosanitario  «Fungusclear Ultra»  a  base  della  sostanza   attiva
triticonazolo, come fungicida  per  piante  ornamentali,  secondo  la
procedura del riconoscimento  reciproco  prevista  dall'art.  40  del
regolamento (CE) n. 1107/2009; 
  Considerato che l'Impresa Scotts France  s.a.s.  ha  presentato  la
documentazione necessaria per il rilascio  di  detta  autorizzazione,
gia' registrata per lo stesso uso e con pratiche agricole comparabili
in Francia; 
  Considerato che detto prodotto e' comparabile  per  composizione  e
pratiche agronomiche ad un altro prodotto fitosanitario della  stessa
Impresa e autorizzato in  Italia  tramite  la  stessa  procedura  del
riconoscimento reciproco prevista dall'art. 40 del  regolamento  (CE)
n. 1107/2009; 
  Considerato che il suddetto prodotto e' stata esaminato e  valutato
positivamente nell'ambito di un Gruppo  di  esperti  che  afferiscono
alla   Commissione   Consultiva   dei   Prodotti    Fitosanitari    e
successivamente approvato dalla Commissione Consultiva  dei  Prodotti
Fitosanitari; 
  Ritenuto pertanto di poter procedere d'ufficio con l'esame  tecnico
amministrativo  per  il  rilascio  dell'autorizzazione  del  prodotto
fitosanitario «Fungusclear  Ultra»  tenuto  conto  della  valutazione
effettuata sul prodotto fitosanitario comparabile gia' autorizzato; 
  Vista la domanda con la quale e'  stata  richiesta  all'Impresa  di
inviare la pertinente documentazione necessaria a  completare  l'iter
autorizzativo del prodotto; 
  Vista la nota con la  quale  l'Impresa  Scotts  France  s.a.s.,  ha
trasmesso  la  suddetta  documentazione  richiesta  e  necessaria  al
completamento  del  rilascio  dell'autorizzazione  all'immissione  in
commercio del prodotto fitosanitario «Fungusclear Ultra»; 
  Ritenuto pertanto, di autorizzare il prodotto  fitosanitario,  fino
al 31 gennaio 2017, data di scadenza dell'approvazione della sostanza
attiva riportata nell'allegato del reg. (UE) n. 540/2011; 
  Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale  9
luglio 1999; 
 
                              Decreta: 
 
  L'Impresa Scotts France s.a.s., con sede legale in 21 Chemin de  la
Sauvegarde, Ecully Cedex (Francia) e'  autorizzata  ad  immettere  in
commercio il prodotto fitosanitario FUNGUSCLEAR ULTRA, a  base  della
sostanza attiva triticonazolo, come fungicida per piante ornamentali,
con  la  composizione  e  alle  condizioni  indicate   nell'etichetta
allegata al presente decreto. 
  Il  prodotto  fitosanitario  «Fungusclear  Ultra»  e'   autorizzato
secondo la procedura del riconoscimento reciproco, di cui all'art. 40
del  Regolamento   (CE)   n.   1107/2009,   pertanto,   il   prodotto
fitosanitario di riferimento e' autorizzato per lo stesso uso  e  con
pratiche agricole comparabili in un altro Stato membro. 
  L'iscrizione e' valida fino al 31 gennaio 2017,  data  di  scadenza
dell'approvazione della sostanza attiva riportata  nell'allegato  del
reg. (UE) n. 540/2011. 
  Il prodotto, autorizzato per uso hobbistico (PPO), e'  confezionato
nella taglia  da  175-300  ml  ed  e'  preparato  nello  stabilimento
dell'Impresa  Scotts  France  SAS  -  usine  du  fourneau  -   Bourth
(Francia). 
  Il prodotto fitosanitario suddetto e' registrato al n. 15858. 
  E' fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento
delle condizioni di autorizzazione  del  prodotto  fitosanitario,  in
conformita'  a  provvedimenti  comunitari  e  ulteriori  disposizioni
riguardanti la sostanza attiva componente. 
  E' approvato quale parte integrante del presente decreto l'allegato
fac-simile dell'etichetta con la quale il prodotto deve essere  posto
in commercio. 
  Il  presente  decreto  sara'  notificato  in   via   amministrativa
all'Impresa interessata e sara' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Roma, 10 ottobre 2013 
 
                                      Il direttore generale: Borrello