IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Visto l'art. 57, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che
ha istituito la Commissione Unica sui Dispositivi medici quale organo
consultivo tecnico del Ministero della  salute,  con  il  compito  di
definire e aggiornare il  repertorio  dei  dispositivi  medici  e  di
classificare tutti i prodotti in classi e sottoclassi specifiche  con
l'indicazione del prezzo di riferimento; 
  Visto l'art. 1, comma 409, lettera  a),  della  legge  22  dicembre
2005, n. 266, il  quale  ha  stabilito  che  la  classificazione  dei
dispositivi medici prevista dal citato  art.  57  sia  approvata  con
decreto del Ministro della salute, previo accordo con le Regioni e le
Province autonome, sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti
fra lo Stato, le Regioni e  le  Province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano; 
  Visto il decreto  del  Ministro  della  salute  20  febbraio  2007,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta  Ufficiale  n.  63
del  16  marzo  2007,  recante  «Approvazione  della  Classificazione
Nazionale dei Dispositivi medici (CND)»; 
  Visto in particolare l'art. 2 del predetto decreto che prevede  che
almeno una volta all'anno la Commissione Unica sui Dispositivi medici
(CUD) provvede a riesaminare la CND ed apporta  le  modifiche  e  gli
aggiornamenti che  si  rendono  necessari  allo  scopo  di  garantire
l'adeguatezza per le finalita' per le quali essa e'  stata  definita,
ferma restando la procedura di cui all'art. 1, comma 409, lettera a),
della legge 23 dicembre 2005, n. 266; 
  Visto  il  verbale  della  riunione  della  Commissione  Unica  sui
Dispositivi medici del 12 aprile 2012, nel  corso  della  quale  sono
state approvate le modifiche e gli aggiornamenti  della  CND  che  si
rendono necessari per gli scopi di cui sopra; 
  Visto l'Accordo sancito nella seduta  della  Conferenza  permanente
per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e  le  Province  autonome  di
Trento e di Bolzano del 24 luglio 2013; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Alla Classificazione nazionale  dei  dispositivi  medici  (CND),
approvata con il decreto del Ministro della salute 20 febbraio  2007,
pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta  ufficiale  n.  63
del  16  marzo  2007,  recante  «Approvazione  della  Classificazione
Nazionale  dei  Dispositivi  medici  (CND)»,   sono   apportati   gli
aggiornamenti  elencati  nell'allegato  1   che   costituisce   parte
integrante del presente decreto, relativi ai  codici  della  CND  che
hanno subito modifiche nella relativa descrizione. 
  2. Il testo coordinato della CND, come risultante  dalle  modifiche
apportate con il presente decreto, e' pubblicato  sul  sito  web  del
Ministero  della  salute  (www.salute.gov.it),   nell'area   tematica
«Dispositivi Medici».