IL DIRETTORE GENERALE delle Finanze Visto il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 149 di attuazione della direttiva 2010/24/UE relativa all'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte e altre misure; Visto l'art. 7, comma 6, del citato decreto legislativo n. 149 del 2012, il quale prevede che con provvedimento del Direttore generale delle finanze sono stabilite le modalita' procedurali per l'affidamento all'agente della riscossione territorialmente competente dell'attivita' di notifica, nonche' per la rendicontazione di tale attivita' da parte dello stesso agente; Visto il regolamento di esecuzione (CE) n. 1189/2011 della Commissione del 18 novembre 2011; Vista la decisione C (2011) 8193 di esecuzione della Commissione, del 18 novembre 2011; Viste le note esplicative del Comitato di recupero del 19 marzo 2012; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59; Visto il decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, concernente la riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze e delle agenzie fiscali, a norma dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, recante il "Regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, a norma dell'art. 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 luglio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 179 del 3 settembre 2012, concernente "Individuazione e attribuzioni degli Uffici di livello dirigenziali non generali dei Dipartimenti"; Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2013, n. 67, concernente il "Regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, a norma degli articoli 2, comma 10-ter, e 23-quinquies, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135." Visto il decreto del Direttore generale delle finanze del 5 agosto 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 9 agosto 2013, recante: "Designazione dell'Ufficio centrale di collegamento del Dipartimento delle finanze previsto dall'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 149, ai fini del recepimento della direttiva 2010/24/UE relativa all'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte ed altre misure". Decreta: Art. 1 Assistenza per le richieste di notifica degli altri Stati membri 1. L'Ufficio di collegamento del Dipartimento delle finanze (DF), Direzione relazioni internazionali (DRI), Ufficio VII, responsabile dei contatti con gli altri Stati membri per le richieste di notifica dei crediti relativi ai tributi rientranti nelle competenze del Dipartimento medesimo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43 e' collegato con la rete "CCN" che permette le trasmissioni per via elettronica tra le autorita' richiedenti e le autorita' adite degli Stati membri. 2. L'Ufficio di collegamento del DF-DRI, al quale sia pervenuta una richiesta di notifica avanzata dagli altri Stati membri, ne accusa ricevuta all'Autorita' richiedente entro sette giorni dalla data di ricezione della richiesta e controlla la regolarita' e la correttezza formale della documentazione pervenuta. Lo stesso ufficio puo' chiedere all'Autorita' richiedente di fornire informazioni supplementari. Esso inoltre puo' procedere all'eventuale rilevazione in via elettronica del codice fiscale, e di altri dati relativi al soggetto nei cui confronti e' stata richiesta la notifica. Tali adempimenti sono effettuati mediante l'utilizzo del sistema informativo dell'Agenzia delle entrate.