IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA 
                      DEL TERRITORIO E DEL MARE 
 
  Visti l'art. 1, commi 2 e 5 e l'art.  5,  comma  2  della  legge  8
luglio 1986, n. 349; 
  Vista la legge quadro sulle aree protette del 6 dicembre  1991,  n.
394; 
  Visto il decreto legislativo del 29 ottobre 1999, n. 300,  «Riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge  15
marzo 1997, n. 59»; 
  Vista la direttiva 79/409/CEE del  Consiglio  del  2  aprile  1979,
concernente la conservazione degli uccelli selvatici, successivamente
abrogata e sostituita integralmente dalla . versione codificata della
direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio  del  30
novembre 2009 di seguito denominata direttiva «Uccelli»; 
  Vista la direttiva 92/43/CEE del  Consiglio  del  21  maggio  1992,
relativa alla conservazione degli habitat  naturali  e  seminaturali,
nonche' della flora e della fauna selvatiche; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica  dell'8  settembre
1997, n. 357, recante il regolamento di  attuazione  della  direttiva
92/43/CEE; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 12 marzo 2003,
n. 120 «Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto  del
Presidente  della  Repubblica  dell'8   settembre   1997,   n.   357,
concernente  attuazione  della  direttiva  92/43/CEE  relativa   alla
conservazione degli habitat naturali e  seminaturali,  nonche'  della
flora e fauna selvatiche»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 13 marzo 1976,
n. 448, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 173 del 3 luglio 1976,
con  il  quale  e'  stata  data  piena  ed  intera  esecuzione   alla
Convenzione relativa alle zone  umide  di  importanza  internazionale
soprattutto come habitat degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar il
7 febbraio 1971; 
  Considerato che la predetta Convenzione,  ai  sensi  dell'art.  10,
paragrafo 2, e' entrata in vigore per l'Italia il 14 aprile 1977; 
  Considerato altresi', che  con  il  decreto  del  Presidente  della
Repubblica dell'11 febbraio 1987, n. 184, pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 111 del 15 maggio  1987,  e'  stato  reso  esecutivo  in
Italia il Protocollo di  emendamento  alla  convenzione,  adottato  a
Parigi il 3 dicembre 1982; 
  Considerato che, a norma dell'art. 2, comma  4,  della  Convenzione
sopracitata e sulla base dei criteri di  identificazione  delle  zone
umide  di  importanza  internazionale  proposti   nella   «Conferenza
internazionale sulla conservazione delle zone umide e  degli  uccelli
acquatici» tenutasi a Heilingenhafen (Germania dal 2  al  6  dicembre
1974), adottati al IV Incontro delle Parti  Contraenti  come  Annesso
alla Raccomandazione 4.2 della COP IV (Montreaux, Svizzera, 1990);  e
approvati con la Risoluzione V12 della COP VI  (Brisbane,  Australia,
1996), sono  state  a  suo  tempo  designate  alcune  zone  umide  di
importanza   internazionale,   che   sono   state   quindi   inserite
nell'apposito elenco di  cui  all'art  2,  n.  1,  della  convenzione
medesima; 
  Considerato che a norma dell'art. 2, comma 5, le  parti  contraenti
di  tale  Convenzione  hanno  il  diritto  di  aggiungere  all'elenco
predetto altre zone umide situate sul proprio territorio; 
  Considerato, peraltro, che l'art. 4, comma 1, della Convenzione  di
Ramsar prevede che ciascuna  parte  contraente  favorisca  la  tutela
delle zone umide creando delle riserve  naturali  nelle  zone  umide,
indipendentemente  dal  fatto  se  siano  o  meno   riconosciute   di
importanza internazionale, e ne assicura una adeguata protezione; 
  Considerato, inoltre che  l'art.  4,  comma  3,  della  Convenzione
relativa alla conservazione  della  vita  selvatica  e  dell'ambiente
naturale in Europa (Convenzione di Berna), ratificata con legge n.  5
agosto 1981, n. 503,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  250
dell'11 settembre 1981, prevede per le parti contraenti  l'impegno  a
prestare  particolare  attenzione  alla  protezione  delle  zone  che
rivestono importanza per le specie migratrici indicate negli allegati
II e III alla convenzione medesima e in  particolare,  per  cio'  che
concerne le aree poste lungo le linee di migrazione, in  quanto  aree
di svernamento, raduno, alimentazione, riproduzione e muta; 
  Vista la Strategia nazionale per  la  Biodiversita'  approvata  con
l'intesa espressa il 7 ottobre 2010 dalla Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento  e
Bolzano; 
  Vista la richiesta pervenuta dall'Assessore all'ambiente  e  tutela
del territorio, protezione civile, politiche per  la  montagna  della
regione Toscana con nota del 29 marzo 2004 prot. n. 124/40187/12; 
  Vista la delibera di Giunta della regione Toscana  n.  231  del  15
marzo 2004, trasmessa con nota prot. 124/40187/12 del 29 marzo  2004,
con la quale  e'  stata  approvata  la  richiesta  di  riconoscimento
dell'area «Padule  di  Fucecchio»  quale  zona  umida  di  importanza
internazionale ai sensi della Convenzione Ramsar; 
  Riconosciuto  l'importante  ruolo  ecologico  che  la  vasta   area
denominata «Padule di Fucecchio» con le aree contigue  del  Bosco  di
Chiusi  e  della  Paduletta  di  Ramone,  site  Valdinievole,  a  sud
dell'Appennino Pistoiese,  fra  il  Montalbano  e  le  Colline  delle
Cerbaie, svolgono nel settore  nord-occidentale  della  Regione  dove
sono parte del sistema ambientale delle zone umide  che  dalla  piana
fiorentina si spinge fino al mare in modo piu' o  meno  parallelo  al
corso dell'Arno e rappresenta un  insieme  di  aree  poco  estese  ma
relitte di antichi e ben piu' ampi bacini lacustri  e  palustri  che,
per l'azione di bonifiche, prosciugamenti e colmate, si sono  ridotte
drasticamente; 
  Riconosciuto, altresi', il particolare valore  naturalistico  degli
habitat inclusi nella zona umida, rappresentati da ambienti altamente
significativi     e     diversificati     sotto      gli      aspetti
floristico-vegetazionali,  che   si   caratterizza   con   importanti
fitocenosi e per la presenza di specie di flora relitte o  rare  come
l'erba  vescica  (Utricularia  australis),  il  ninfoide  (Nymphoides
peltata),  la  ninfea  comune  (Nymphaea  alba)   e   l'erba   saetta
(Sagittaria sagittifolia), con  aspetti  ormai  rari  di  vegetazione
idrofitica ed elofitica e prevalentemente  con  vegetazione  idrofita
inquadrabile nell'Hydrocharition nei  fossi  e  nei  canali,  con  il
fragmiteto e grandi «gerbi» con Carex elata dominante, con la foresta
igrofila planiziale nel Bosco di Chiusi dove si  ritrovano  imponenti
esemplari di  farnia  (Quercus  robur)  e  di  cerrosughera  (Quercus
crenata) e la lama paludosa nella Paduletta di  Ramone,  con  piccoli
popolamenti a sfagno (Sphagnum sp.pl.) e aggallati caratterizzati  da
felce reale (Osmunda regabs) tra la Paduletta e il Bosco di Chiusi; 
  Considerato, altresi', l'importante ruolo che la zona umida riveste
nel suo complesso per l'avifauna acquatica, soprattutto quale habitat
di sosta ed alimentazione durante il  periodo  delle  migrazioni  per
numerose  specie  di  uccelli  acquatici  e  che  vi  si   rinvengono
regolarmente circa duecento specie ornitiche, fra cui molte  comprese
nell'elenco di cui alla direttiva «Uccelli», negli allegati II e  III
della gia' citata  «Convenzione  relativa  alla  conservazione  della
vita- selvatica e dell'ambiente naturale in Europa» e nei  successivi
annessi di emendamento II e III alla convenzione, entrati  in  vigore
con il decreto del Ministero degli affari esteri del 6 marzo 1998, n.
4503, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 122 del 28 maggio 1998,  ed
in particolare tra quelle di cui  all'annesso  II  «specie  di  fauna
rigorosamente protette» il cannareccione (Acrocephalus arundinaceus),
il forapaglie  castagnolo  (Acrocephalus  melanopogon)  la  cannaiola
(Acrocephalus scirpaceus), il martin pescatore  (Alcedo  atthis),  la
sgarza  ciuffetto  (Ardeola   ralloides),   l'airone   rosso   (Ardea
purpurea), il gufo di palude (Asia flammeus),  la  moretta  tabaccate
(Aythya tgroca), il  tarabuso  (Botaurus  stellaris),  l'usignolo  di
fiume  (Cettia  cern),  il  falco  di  palude  (Circus  aeruginosus),
l'airone guardabuoi (Bubukus ibis), il verdone  (Carduelis  chloris),
il cardellino (Carduelis carduelis), il corriere piccolo  (Charadrius
dubius), il mignattino piombato (Chlidonias hybridus), il  mignattino
(Chlidonias   niger),   l'albanella   reale   (Circus   ganeus),   il
beccamoscino (articola juncidis), la garzetta (Egretta garzetta),  il
falco pellegrino (Falco peregrinus), la gru (Grus grus), il cavaliere
d'Italia (Himantopus himantopus), il tarabusino (Ixobryhus  minutus),
il torcicollo (Iynx torquilla), l'averla piccola  (Lanius  collurio),
la salciaiola (Locustella  luscinioides),  la  cutrettola  (Motacilla
flava), la nitticora (Nycticorax nycticorax),  il  rigogolo  (Oriolus
oriolus), il fenicottero (Phoenicopterus rubel), il  priviere  dorato
(Pluvialis apricaria), il verzellino (Serinus serinus),  la  capinera
(Sylvia atricapilla), il tuffetto (Tachybaptus ruficollis) e il  piro
piro boschereccio (Tringa glareola); 
  Considerato che tra  le  specie  elencate  nell'Allegato  II  della
direttiva 92/43/CEE e negli allegati II e III  della  Convenzione  di
Berna nei biotopi in questione  si  rinvengono  il  tritone  crestato
italiano (Trirurus carnifex), la farfalla Lycaena dispar, l'Agrion di
Marcurio (Coenagrion mercuriale); 
  Considerato,  infine,  che  la  zona  in  questione  assume  valore
particolare per il mantenimento della diversita' ecologica e genetica
della regione mediterranea grazie alla ricchezza ed alla originalita'
della  sua  flora  e  della  sua  fauna,  e  costituisce  un  esempio
particolarmente rappresentativo di zona  umida  caratteristica  della
propria regione biogeografica; 
  Atteso, quindi, che la zona in  questione  soddisfa  i  criteri  di
identificazione delle zone di importanza internazionale,  cosi'  come
adottati in occasione delle Conferenze delle parti contraenti; 
  Visti l'art. 4,  lettera  h),  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 15 gennaio 1972 n. 11 e gli articoli 4 e  83  del  decreto
del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977 n. 616; 
  Considerato che la zona umida denominata «Padule di  Fucecchio»  e'
parzialmente  inserita  all'interno  del  perimetro   delle   riserve
naturali  provinciali  del  Padule  di  Fucecchio   istituite   dalla
Provincia di Pistoia con C.P. n.  61  del  27  maggio  1996  e  dalla
Provincia di Firenze con D.C.P. n. 136 del 21 settembre  1998  ed  e'
inclusa nei Siti di Importanza Comunitaria, ai sensi della  Direttiva
92/43/CEE recepita con il decreto del Presidente della Repubblica  n.
357 dell'8 settembre 1997 e successive modifiche ed  integrazioni,  e
Zone di Protezione Speciale,  ai  sensi  della  Direttiva  «Uccelli»,
«IT5130007 Padule di  Fucecchio»  e  «IT5140010  Bosco  di  Chiusi  e
Paduletta di Ramone»; 
  Vista la nota prot. n. 5015 del  9  marzo  2012  con  la  quale  il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare  ha
trasmesso il decreto di designazione della zona umida in oggetto  per
l'acquisizione del necessario parere della Regione Toscana; 
  Vista la delibera di Giunta della Regione  Toscana  n.  739  del  9
settembre 2013, trasmessa con posta  certificata  n.  233183  del  16
settembre 2013, con la quale e' stato  espresso  parere  positivo  in
merito  al  detto  decreto  in   riferimento   all'inclusione   nella
Convenzione di Ramsar della zona umida in questione; 
  Ritenuto di dover procedere alla dichiarazione della zona umida  di
importanza internazionale denominata «Padule di Fucecchio»  ai  sensi
della citata Convenzione Internazionale di Ramsar; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  La zona umida denominata «Padule di Fucecchio», ubicata nei  Comuni
di Larciano (Provincia di Pistoia), Ponte  Buggianese  (Provincia  di
Pistoia), Pieve a Nievole (Provincia di  Pistoia),  Monsummano  Terme
(Provincia di  Pistoia),  Cerreto  Guidi  (Provincia  di  Firenze)  e
Fucecchio  (Provincia  di  Firenze)  e'  dichiarata   di   importanza
internazionale ai sensi e per gli effetti della «Convenzione relativa
alle  zone  umide  di  importanza  internazionale,  soprattutto  come
habitat degli uccelli acquatici», firmata  a  Ramsar  il  2  febbraio
1971, secondo i  confini  riportati  nella  planimetria  allegata  al
presente decreto.