IL MINISTRO 
                    DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA 
                      DEL TERRITORIO E DEL MARE 
 
  Visti l'art. 1, commi 2 e 5 e l'art:  5,  comma  2  della  legge  8
luglio 1986, n. 349; 
  Vista la legge quadro sulle aree protette del 6 dicembre  1991,  n.
394; 
  Visto il decreto legislativo del 29 ottobre 1999, n. 300,  "Riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge  15
marzo 1997, n. 59"; 
  Vista la direttiva 79/409/CEE del  Consiglio  del  2  aprile  1979,
concernente la conservazione degli uccelli selvatici, successivamente
abrogata e sostituita integralmente dalla versione  codificata  della
direttiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio  del  30
novembre 2009, di seguito denominata Direttiva "Uccelli"; 
  Vista la direttiva 92/43/CEE del  Consiglio  del  21  maggio  1992,
relativa alla conservazione degli habitat  naturali  e  seminaturali,
nonche' della flora e. della fauna selvatiche; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica  dell'8  settembre
1997, n. 357, recante il regolamento di  attuazione  della  direttiva
92/43/CEE; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 12 marzo 2003,
n. 120, "Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del
Presidente della Repubblica 8 settembre  1997,  n.  357,  concernente
attuazione della  direttiva  92/43/CEE  relativa  alla  conservazione
degli habitat naturali e seminaturali, nonche' della  flora  e  fauna
selvatiche"; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 13 marzo 1976,
n. 448, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 173 del 3 luglio 1976,
con  il  quale  e'  stata  data  piena  ed  intera  esecuzione   alla
Convenzione relativa alle zone  umide  di  importanza  internazionale
soprattutto come habitat degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar il
2 febbraio 1971; 
  Considerato che la predetta Convenzione,  ai  sensi  dell'art.  10,
paragrafo 2, e' entrata in vigore per l'Italia il 14 aprile 1977; 
  Considerato altresi', che  con  il  decreto  del  Presidente  della
Repubblica dell'11 febbraio 1987, n. 184, pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 111 del 15 maggio  1987,  e'  stato  reso  esecutivo  in
Italia il Protocollo di  Emendamento  2112  Convenzione,  adottato  a
Parigi il 3 dicembre 1982; 
  Considerato che, a norma dell'art. 2, comma  4,  della  Convenzione
sopracitata e sulla base dei criteri di  identificazione  delle  zone
umide  di  importanza  internazionale  proposti   nella   "Conferenza
internazionale sulla conservazione delle zone umide e  degli  uccelli
acquatici" tenutasi a Heilingenhafen (Germania dal 2  al  6  dicembre
1974), adottati al IV Incontro delle Parti  Contraenti  come  Annesso
alla Raccomandazione 4.2 della COP IV (Montreaux, Svizzera, 1990);  e
approvati con la Risoluzione VI.2 della COP VI (Brisbane,  Australia,
1996), sono  state  a  suo  tempo  designate  alcune  zone  umide  di
importanza   internazionale,   che   sono   state   quindi   inserite
nell'apposito elenco di cui  all'art.  2,  n.  1,  della  convenzione
medesima; 
  Considerato che a norma dell'art. 2, comma 5, le  parti  contraenti
di  tale  Convenzione  hanno  il  diritto  di  aggiungere  all'elenco
predetto altre zone umide situate sul proprio territorio; 
  Considerato, peraltro, che l'art. 4, comma 1, della Convenzione  di
Ramsar prevede che ciascuna  parte  contraente  favorisca  la  tutela
delle zone umide creando delle riserve  naturali  nelle  zone  umide,
indipendentemente  dal  fatto  se  siano  o  meno   riconosciute   di
importanza internazionale, e ne assicura una adeguata protezione; 
  Considerato, inoltre che  l'art.  4,  comma  3,  della  Convenzione
relativa alla conservazione  della  vita  selvatica  e  dell'ambiente
naturale in Europa" (Convenzione di Berna), ratificata con legge n. 5
agosto 1981, n. 503,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  250
dell'11 settembre 1981, prevede per le parti contraenti  l'impegno  a
prestare  particolare  attenzione  alla  protezione  delle  zone  che
rivestono importanza per le specie migratrici indicate negli allegati
II e III alla convenzione medesima e in  particolare,  per  cio'  che
concerne le aree poste lungo le linee di migrazione, in  quanto  aree
di svernamento, raduno, alimentazione, riproduzione e muta; 
  Vista la Strategia Nazionale per  la  Biodiversita'  approvata  con
l'intesa espressa il 7 ottobre 2010 dalla Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
Bolzano; 
  Vista la richiesta pervenuta dall'Assessore all'ambiente  e  tutela
del territorio, protezione civile, politiche per  la  montagna  della
regione Toscana con nota del 29 marzo 2004 prot n. 124/40187/12; 
  Vista la delibera di Giunta della regione Toscana  n.  231  del  15
marzo 2004, trasmessa con nota prot. 124/40187/12 del 29 marzo  2004,
con la quale  e'  stata  approvata  la  richiesta  di  riconoscimento
dell'area "Padule della Trappola  -  Foce  dell'Ombrone"  quale  zona
umida di importanza internazionale ai sensi della Ramsar. 
  Riconosciuto l'importante ruolo  ecologico  che  il  "Padule  della
Trappola e la Foce dell'Ombrone",  situati  nella  piana  grossetana,
svolgono  nel  settore  meridionale  della   Regione   Toscana   dove
costituiscono un esempio relittuale di complessi lacustri,  in  parte
salmastri ed  in  parte  dulcacquicoli,  quale  testimonianza  di  un
caratteristico paesaggio della costa orientale di  Piombino  oggi  in
gran parte scomparso in seguito agli  interventi  di  bonifica  e  un
ambiente semi-naturale rappresentato da un complesso di dune costiere
soggette a naturale dinamismo per erosione e deposizione di materiale
sabbioso a nord e a sud della foce del fiume Ombrone; 
  Riconosciuto, altresi', il particolare valore  naturalistico  degli
habitat  inclusi  nell'area,  rappresentati  da  ambienti   altamente
significativi     e     diversificati     sotto      gli      aspetti
floristico-vegetazionali,  che   si   caratterizza   con   importanti
fitocenosi e per la presenza di specie di flora particolari  o  rare,
come la salicornia strobilacea (Halocnemum strobilaceum)  e  Limonium
etrescum endemico per la Toscana e con la presenza di aspetti salsi a
salicornia, giuncheti e prati piu' o meno salsi nelle aree palustri e
con vegetazione prevalentemente sclerofillica lungo le dune; 
  Considerato che tra  le  specie  elencate  nell'Allegato  II  della
Direttiva 92/43/CEE e negli allegati II e III  della  Convenzione  di
Berna nei biotopi in questione si  rinvengono  la  tartaruga  caretta
(Caretta caretta), i chirotteri Ferro di cavallo euriale (Rhinolophus
euryale)  e  Vespertilio  smarginato  (Myotis   emarginatus),   l'oca
lombardella minore (Anser erythropus), il grillaio  (Falco  naumanni)
specie a rischio di estinzione, il tritone, e  il  crestato  italiano
(Triturus  carnifex),  il   cervone   (Elaphe   quatuorlineata),   la
testuggine comune (Testudo hermannii), la  testuggine  d'acqua  (Emys
orbicularis),  il  nono  (Aphanius  fasciatus),  la  cheppia   (Alosa
fallax), la lampreda di fiume  (Lampetra  fluviatilis),  la  farfalla
Euplagia quadripunctaria; 
  Considerato, altresi', l'importante ruolo che la zona umida riveste
nel suo complesso per l'avifauna acquatica, soprattutto quale habitat
di sosta ed alimentazione durante il  periodo  delle  migrazioni  per
numerose  specie  di  uccelli  acquatici  fra  cui   molte   comprese
nell'elenco  di  cui  alla   Direttiva   "Uccelli"   concernente   la
conservazione degli uccelli selvatici, negli allegati II e III  della
gia' citata  «Convenzione  relativa  alla  conservazione  della  vita
selvatica e  dell'ambiente  naturale  in  Europa»  e  nei  successivi
annessi di emendamento II e III alla convenzione, entrati  in  vigore
con il decreto del Ministero degli affari esteri del 6 marzo 1998, n.
4503, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 122 del 28 maggio 1998,  ed
in particolare tra quelle di cui  all'annesso  II  «specie  di  fauna
rigorosamente  protette»  il  forapaglie   castagnolo   (Acrocephalus
melanopogon),  il  martin  pescatore  (Alcedo  atthis),  il  calandro
(Anthus campestris), l'airone rosso  (Ardea  purpurea),  il  gufo  di
palude (Asio flammeus), la  moretta  tabaccata  (Aythya  nyroca),  il
tarabuso (Botaurus stellaris), l'occhione (Burhinus  oedicnemus),  la
calandrella (Calandrella  brachydactyla),  il  piovanello  pancianera
(Calidris alpina), il gambecchio (Calidris  minuta),  il  succiacarpe
(Caprimulgus europaeus), il  fratino  (Charadrius  alexandrinus),  la
cicogna bianca (Ciconia ciconia), la cicogna nera (Ciconia nigra), la
ghiandaia marina (Coracias garrulous), il  falco  di  palude  (Circus
aeruginosus), il mignattino  (Chlidonias  niger),  l'albanella  reale
(Circus cyaneus), il re  di  quaglie  (Crex  crex),  l'airone  bianco
maggiore (Egretta alba), la garzetta (Egretta  garzetta),  l'ortolano
(Emberiza hortulana)  il  falco  pellegrino  (Falco  peregrinus),  il
gheppio (Falco tinnunculus), lodolaio (Falco subbuteo), la balia  dal
collare (Ficedula albicollis), la strolaga mezzana  (Gavia  arctica),
la strolaga minore (Gavia stellata), la gru (Grus grus), il cavaliere
d'Italia (Himantopus himantopus), il tarabusino (Ixobrychus minutus),
il torcicollo (Jynx torquilla), l'averla piccola  (Lanius  collurio),
l'averla  cenerina  (Lanius  minor),   l'averla   capirossa   (Lanius
senator), il gabbiano corso (Larus audouinii), il gabbiano  corallino
(Larus  melanocephalus),  il  pettazzurro  (Luscinia   svecica),   il
gruccione (Merops apiaster), la  nitticora  (Nycticorax  nycticorax),
l'assiolo (Otus scops), il  fenicottero  (Phoenicopterus  ruber),  la
spatola (Platalea leucorodia), la schiribilla (Porzana  porzana),  il
voltolino (Porzana parva), il mignattaio  (Plegadis  falcinellus)  il
priviere  dorato  (Pluvialis  apricaria),  l'avocetta  (Recurvirostra
avosetta), il fraticello (Sterna albifrons),  il  beccapesci  (Sterna
sandvicensis),  la  magnanina  (Sterna  sandvicensis),   la   volpoca
(Tadorna tadorna), e il piro piro boschereccio (Tringa glareola); 
  Considerato,  infine,  che  la  zona  in  questione  assume  valore
particolare per il mantenimento della diversita' ecologica e genetica
della regione mediterranea grazie alla ricchezza ed alla originalita'
della  sua  flora  e  della  sua  fauna  e  costituisce  un   esempio
particolarmente rappresentativo di zona  umida  caratteristica  della
propria regione biogeografica; 
  Atteso, quindi, che la zona in  questione  soddisfa  i  criteri  di
identificazione delle zone di importanza internazionale,  cosi'  come
adottati in occasione delle Conferenze delle parti contraenti; 
  Visti l'art. 4,  lettera  h),  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 15 gennaio 1972 n. 11 e gli articoli 4 e  83  del  decreto
del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977 n. 616; 
  Considerato che la zona umida denominata "Padule della  Trappola  -
Foce dell'Ombrone" e' inserita all'interno del  perimetro  del  Parco
naturale regionale della Maremma istituito con legge regionale n.  65
del 5 giugno 1975 e legge regionale n. 24 del 16  marzo  1994  ed  e'
inclusa parzialmente nei Siti di  Importanza  Comunitaria,  ai  sensi
della Direttiva 92/43/CEE recepita  con  il  decreto  del  Presidente
della Repubblica n. 357 dell' 8 settembre 1997 e ss.mm.ii, "IT51A0014
Pineta Granducale dell'Uccellina", "IT51A0015 Dune costiere del Parco
dell'Uccellina" e "IT51A0039 Padule della Trappola, Bocca d'Ombrone"; 
  Considerato, altresi', che l'area  e'  parzialmente  inclusa  nelle
Zone di Protezione Speciale, ai sensi della Direttiva "Uccelli",  "IT
51A0013 Padule della Trappola - Bocca d'Ombrone" e "IT51A0036 Pianure
del Parco della Maremma"; 
  Vista la nota prot. n. 5015 del  9  marzo  2012  con  la  quale  il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare  ha
trasmesso il decreto di designazione della zona umida in oggetto  per
l'acquisizione del necessario parere della Regione Toscana; 
  Vista la delibera di Giunta della Regione  Toscana  n.  739  del  9
settembre 2013, trasmessa con posta  certificata  n.  233183  del  16
settembre 2013, con la quale e' stato  espresso  parere  positivo  in
merito  al  detto  decreto  in   riferimento   all'inclusione   nella
Convenzione di Ramsar della zona umida in questione; 
  Ritenuto di dover procedere alla dichiarazione della zona umida  di
importanza internazionale denominata "Padule della  Trappola  -  Foce
dell'Ombrone" ai sensi della  citata  Convenzione  Internazionale  di
Ramsar; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  La  zona  umida  denominata   "Padule   della   Trappola   -   Foce
dell'Ombrone", ubicata nel Comune di Grosseto (Provincia di Grosseto)
e' dichiarata di importanza internazionale ai sensi e per gli effetti
della  "Convenzione  relativa   alle   zone   umide   di   importanza
internazionale, soprattutto come habitat  degli  uccelli  acquatici",
firmata a Ramsar il 2 febbraio  1971,  secondo  i  confini  riportati
nella planimetria allegata al presente decreto.