Alla  Presidenza  del  Consiglio  dei
                                ministri 
 
                                Alle Amministrazioni  centrali  dello
                                Stato 
 
                                Agli  Uffici  centrali  del  Bilancio
                                presso 
                                le  Amministrazioni  centrali   dello
                                Stato 
 
                                Alle Amministrazioni  autonome  dello
                                Stato 
 
                                Alle  Ragionerie  territoriali  dello
                                Stato 
 
                                Alla Banca d'Italia - Amministrazione
                                centrale - 
                                Servizio rapporti con il Tesoro 
 
                                All'Agenzia  interregionale  per   il
                                fiume Po 
 
                                Alla   Corte   dei   Conti    Sezioni
                                regionali 
                                della Corte dei Conti 
 
                                All'Avvocatura generale dello Stato 
 
                                Alle  Avvocature  distrettuali  dello
                                Stato 
 
                                Agli Uffici territoriali del Governo 
 
                                Al Dipartimento delle finanze 
 
                                All'Agenzia delle entrate 
 
                                All'Agenzia del demanio 
 
                                All'Agenzia  delle   dogane   e   dei
                                monopoli 
 
                                A Equitalia S.p.A. 
 
                                Al Dipartimento  dell'Amministrazione
                                generale, 
                                del personale e dei servizi 
 
                                A Poste Italiane S.p.A. 
 
                                e p.c. 
 
 
                                Alla  Corte  dei  Conti   -   Sezioni
                                riunite in sede di controllo 
 
                                Ai Commissari  o  Rappresentanti  del
                                Governo 
                                per le regioni a statuto speciale e 
                                le  province  autonome  di  Trento  e
                                Bolzano 
 
                                Alle  Ragionerie  delle   regioni   a
                                statuto ordinario, 
                                delle regioni a statuto speciale e 
                                delle province autonome di  Trento  e
                                Bolzano 
 
                                All'Associazione Bancaria Italiana 
 
 
  La presente circolare, al fine di assicurare la massima omogeneita'
dei comportamenti da parte degli Uffici preposti alle  operazioni  di
chiusura delle scritture  relative  all'esercizio  finanziario  2013,
fornisce dettagliate istruzioni riportate nell'Allegato 1. 
  In particolare  tali  istruzioni  individuano  gli  adempimenti  in
materia di entrate, di spese e di patrimonio dello Stato connessi con
la  chiusura  dell'esercizio,  di  competenza  delle  Amministrazioni
statali e  delle  Tesorerie,  cosi'  come  previsto  dalla  normativa
contabile e dall'art. 193, 3° comma, delle Istruzioni sul servizio di
tesoreria dello Stato per le operazioni  di  chiusura  relative  alla
gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio dello Stato  nel
rispetto della vigente normativa contabile. 
  Si desidera tuttavia richiamare l'attenzione su alcune disposizioni
in particolare. 
"Entrate": 
  Per quanto riguarda la resa della contabilita' amministrativa delle
entrate, gli Uffici interessati sono tenuti alla rigorosa  osservanza
degli   articoli   254   e   257   del   vigente   Regolamento    per
l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello
Stato. 
  Al fine di superare le difficolta'  operative  rappresentate  dalle
Ragionerie  Territoriali  dello  Stato  e  dalla  Banca  d'Italia   e
consentire,  quindi,  la  corretta  contabilizzazione  delle  entrate
erariali,  si  ritiene   possibile   derogare,   limitatamente   alle
operazioni di chiusura,  alla  disposizione  contenuta  nell'art.  62
delle Istruzioni sul servizio di tesoreria dello Stato riguardante le
rettifiche e l'annullamento delle quietanze - e  consentire  altresi'
che le modifiche di imputazione  possano  essere  eseguite  anche  in
mancanza dell'originale della quietanza. 
  Per le operazioni di chiusura  riguardanti  l'esercizio  2013,  gli
Uffici riscontranti del sistema  delle  ragionerie  del  Dipartimento
della Ragioneria Generale  dello  Stato  (art.  10  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 30 gennaio  2008,  n.  43)  si  avvalgono
delle   funzionalita'   S.I.E.   ("Sistema   Informativo   Entrate"),
accessibile dall'ambiente intranet del Dipartimento della  Ragioneria
Generale dello Stato. Le modalita'  ed  istruzioni  relative  saranno
contenute, come di consueto, nel "Manuale per le operazioni  relative
al consuntivo delle entrate per l'esercizio 2013". 
"Spese": 
  Si raccomanda alle Amministrazioni centrali,  nonche'  agli  Uffici
periferici competenti ad emettere aperture di credito  a  valere  sui
fondi assegnati ai sensi della legge  17  agosto  1960,  n.  908,  di
effettuare un preventivo esame  e  vaglio  dei  fabbisogni  prima  di
concedere l'apertura di credito, onde evitare  che,  per  effetto  di
errate previsioni, a  fine  esercizio  rimangano  sulle  aperture  di
credito cospicui fondi non utilizzati. 
  La predetta raccomandazione a commisurare l'importo delle  aperture
di credito alle effettive necessita' dei  funzionari  delegati,  trae
anche giustificazione - specialmente  per  i  capitoli  con  gestione
esclusivamente delegata  -  dal  fatto  che  la  riduzione  piuttosto
consistente degli ordini di accreditamento comporta l'accertamento di
residui passivi non quantificabili in sede di bilancio di previsione,
con la determinazione di una massa spendibile di gran lunga superiore
agli stanziamenti di cassa. In tali casi gli  stanziamenti  di  cassa
del nuovo esercizio risulterebbero insufficienti per  l'emissione  di
ordini di accreditamento in conto residui a fronte di mod. 32-bis  C.
G. o di mod. 62 C.G. 
  Va peraltro precisato che una  valutazione  piu'  attenta  di  tali
necessita' consentirebbe di non lasciare privo di fondi  il  capitolo
interessato per le necessita' proprie delle Amministrazioni  centrali
e  periferiche.  Analoghe  considerazioni  vanno  svolte  in   ordine
all'applicazione delle disposizioni recate dall'art. 2  della  citata
legge n. 908/1960. 
  In particolare tale norma,  nel  disporre  che  le  Amministrazioni
centrali possano ripartire, in tutto o in parte, le  somme  stanziate
sui singoli capitoli di spesa tra  i  dipendenti  Uffici  periferici,
prevede la possibilita' di effettuare, nel corso  dell'esercizio,  le
variazioni che si rendessero necessarie alle  ripartizioni  medesime.
Cio', ovviamente, al fine di consentire l'adeguamento  delle  risorse
in relazione alle effettive necessita'  dei  singoli  Uffici  e,  nel
contempo, di evitare che da un lato rimangano  somme  non  impegnate,
quindi destinate ad economia di gestione, e dall'altro  che  i  fondi
assegnati risultino insufficienti per  far  fronte  ai  pagamenti  di
competenza di altri centri di spesa. In proposito corre l'obbligo  di
segnalare che nei decorsi esercizi finanziari, in  sede  di  bilancio
consuntivo, sui capitoli gestiti ai sensi della menzionata  legge  n.
908/1960, sono  state  rilevate  numerose  economie  sulle  quote  di
stanziamento assegnate a vari Uffici periferici mentre  sugli  stessi
capitoli  sono  state  registrate  eccedenze  di  spesa  sulle  quote
mantenute in gestione dalle corrispondenti Amministrazioni centrali. 
  Al  fine  di  evitare  il  ripetersi  del  problema  segnalato,  si
raccomanda a queste  ultime  di  procedere,  ove  occorra  nel  corso
dell'esercizio, ma in ogni caso non oltre la data di sistemazione dei
titoli di spesa, con le stesse modalita' previste per la ripartizione
delle somme stanziate sui singoli capitoli, alle  variazioni  che  si
rendessero necessarie, quindi anche riducendo le  assegnazioni  degli
Uffici periferici per la parte non impegnata  ad  integrazione  della
quota a se stesse riservata. 
  Si raccomanda agli Uffici periferici di comunicare  tempestivamente
alla  propria  Amministrazione  centrale  gli  eventuali  esuberi  di
assegnazioni ricevute per consentire a ciascuna di esse di  procedere
alle conseguenti variazioni, prima della predisposizione  dei  D.A.R.
di propria competenza.  Sempre  per  evitare  che  a  fine  esercizio
rimangano sulle aperture di credito cospicui fondi non  utilizzati  e
per ridurre al  minimo  la  formazione  dei  residui  passivi  ed  il
trasporto  al  nuovo   esercizio   di   ordinativi   su   ordini   di
accreditamento, e' necessario che tutti gli uffici  ed  i  funzionari
preposti alla ordinazione e  liquidazione  delle  spese  adottino  le
opportune e tempestive misure perche' la liquidazione ed il pagamento
delle medesime avvengano al piu' presto, senza attendere  gli  ultimi
giorni dell'esercizio finanziario in corso. 
  Si segnala, inoltre, la necessita' di  effettuare  la  sistemazione
contabile degli ordinativi emessi e pagati in esercizi  precedenti  e
tuttora scritturati al conto sospeso  "collettivi"  presso  la  Banca
d'Italia. Tali titoli, emessi a  carico  del  bilancio  dello  Stato,
rappresentano pagamenti che le Tesorerie  hanno  gia'  addebitato  al
"conto disponibilita'" per i quali le suddette Tesorerie non  possono
rendicontare fino a quando non e' disponibile la nuova imputazione al
bilancio per la relativa scritturazione in esito definitivo. 
  La sistemazione contabile in parola dovra' procedere a partire  dai
titoli di epoca piu' remota, secondo le indicazioni e  la  tempistica
riportata  nelle  sopraindicate  "Istruzioni"  al  titolo  SPESE   DA
SISTEMARE, lettera  B  "Spese  in  gestione  ai  funzionari  delegati
rimaste insolute". 
  Per quanto concerne le contabilita' speciali intestate a funzionari
delegati di vari uffici statali periferici, si precisa che l'utilizzo
di somme accreditate su  un  capitolo  per  far  fronte  a  spese  di
pertinenza di altro capitolo deve  configurarsi  esclusivamente  come
mera anticipazione di cassa in attesa che vengano accreditati i fondi
per ricostituire la disponibilita' dei capitoli in questione. 
  Sara',  pertanto,  cura   del   funzionario   delegato   richiedere
tempestivamente   alla   propria   amministrazione    centrale    gli
accreditamenti occorrenti al ripiano, che dovranno ad ogni buon  fine
essere effettuati entro la chiusura dell'esercizio di competenza. 
"Patrimonio": 
  Si  richiamano  le  disposizioni  in  materia  di   rendicontazione
patrimoniale recate  dalla legge  3  aprile  1997,  n.  94  e  quelle
contenute negli articoli 13 e 14 del decreto legislativo n.  279  del
1997, nonche' il decreto interministeriale 18 aprile 2002, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30  gennaio  2003,  relativo  alla
"Nuova classificazione degli elementi attivi e passivi del patrimonio
dello Stato e loro criteri di valutazione". 
  Le linee di fondo che sorreggono la rappresentazione del  documento
contabile convergono sulla necessita' di  rispondere  alle  leggi  di
riforma sotto il profilo di  una  sua  maggiore  significativita'  in
riferimento  all'economicita'  della  gestione   patrimoniale.   Come
indicato, poi, dalla  circolare  del  Dipartimento  della  Ragioneria
generale dello Stato n. 13 del 12 marzo  2003,  il  documento  espone
distintamente  i  conti  accesi  ai  componenti  attivi   e   passivi
significativi  del  patrimonio   dello   Stato   raccordandoli   alla
classificazione delle poste attive  e  passive  riportate  nel  SEC95
(Regolamento n. 2223/96 del Consiglio del 25 giugno 1996, relativo al
Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nella Comunita').  Si
rammenta che, per quanto concerne  i  beni  mobili  ed  immobili,  la
classificazione secondo il SEC95 non sostituisce  la  distinzione  in
"categorie" dei beni dello Stato, ma e' aggiuntiva ad essa. 
  Per quanto riguarda la valutazione degli elementi attivi e  passivi
del patrimonio dello Stato, si fa riferimento all'art. 3  del  citato
decreto interministeriale con cui, per l'appunto, sono stati definiti
i criteri di valutazione, basati su principi di carattere  economico.
Tali criteri, ai sensi dell'art. 14, comma 2, del decreto legislativo
279/1997, sono applicabili anche ai beni immobili  demaniali  di  cui
all'art. 822 c.c. suscettibili di utilizzazione economica. 
  Per  quanto  concerne  i  sistemi  informativi  mediante  i   quali
effettuare le operazioni di chiusura delle contabilita',  si  ricorda
che dall'esercizio finanziario 2012 la  rendicontazione  patrimoniale
viene effettuata sulla nuova area del  sito  del  Dipartimento  della
Ragioneria Generale dello Stato, appositamente  dedicata  al  Sistema
del Conto del Patrimonio (SIPATR), finalizzata  alla  raccolta,  alla
elaborazione ed alla consultazione dei dati patrimoniali. 
  Si fa presente che,  relativamente  ai  beni  immobili,  l'avvenuta
integrazione dei sistemi informativi dell'Agenzia del Demanio  e  del
Dipartimento della  Ragioneria  generale  dello  Stato,  consente  al
SIPATR di ricevere  telematicamente  le  informazioni,  che  andranno
vistate dalle singole  Ragionerie  territoriali  dello  Stato  e  che
determineranno,  ai  fini  della  rendicontazione  patrimoniale,   le
risultanze  contabili  connesse  alle  variazioni  intervenute  nella
consistenza immobiliare. 
  In proposito, e' opportuno ricordare che dal 1°  gennaio  2012,  e'
entrato in vigore il nuovo sistema delle scritture contabili dei beni
immobili di proprieta' dello Stato, con specifico  riguardo  ai  beni
immobili appartenenti al patrimonio disponibile e indisponibile e dei
beni   immobili   facenti   parte   del   demanio   storico-artistico
direttamente gestiti dal Ministero dell'Economia e  delle  Finanze  e
per esso dall'Agenzia del Demanio la cui  realizzazione  e'  avvenuta
tramite l'applicativo denominato 'Inventario dei Beni immobili  dello
Stato' (IBIS)". 
  Tale applicativo provvede all'acquisizione dei flussi trasmessi  in
via   telematica   dall'Agenzia   del   Demanio,   secondo   scadenze
prestabilite, e contenenti i dati delle variazioni intervenute  nella
consistenza dei beni immobili al fine del successivo riversamento dei
medesimi dati al SIPATR, previa verifica e validazione da parte degli
uffici riscontranti. 
  Si aggiunge inoltre, che il citato applicativo consente,  altresi',
l'accesso alla documentazione giustificativa, posta a supporto  delle
variazioni, direttamente nella banca dati dell'Agenzia del Demanio  e
che, comunque, stante la portata  innovativa  dell'applicativo  IBIS,
sono da richiamare le apposite istruzioni diramate con  la  circolare
28 maggio 2012, n. 20/RGS, volte ad esporre  le  modifiche  normative
intervenute e ad illustrare il nuovo sistema di  scritture  contabili
nonche' a fornire adeguati indirizzi per l'espletamento dei riscontri
di competenza. 
    
  In relazione poi all'operativita'  delle  procedure  che  attengono
alla chiusura delle gestioni da parte degli Uffici tenuti  alla  resa
delle  contabilita',  viene   altresi'   riportato   nelle   predette
Istruzioni  il  "Calendario  degli  adempimenti"  per  consentire  il
rispetto dei termini previsti per  l'espletamento  degli  adempimenti
legati alle operazioni di chiusura delle suddette gestioni contabili. 
  Con l'occasione, si ritiene utile sottolineare che, come si  rileva
dalle istruzioni allegate,  gli  adempimenti  di  fine  esercizio  in
materia di spesa risultano notevolmente semplificati per i funzionari
delegati  di  contabilita'  ordinaria  che  hanno  gia'  adottato  la
procedura telematica per l'emissione  degli  ordinativi  e  buoni  su
ordini di accreditamento, illustrata nella circolare RGS n. 33 del 31
ottobre 2012. (Nuove  modalita'  di  utilizzo  delle  somme  messe  a
disposizione dei funzionari delegati con  ordini  di  accreditamento.
Ordinativi e buoni informatici). 
  In  considerazione  dei  significativi  vantaggi   nella   gestione
dell'intero  processo  di  spesa,  si  invitano  tutti  i  funzionari
delegati  che  ancora  emettono  titoli  cartacei  ad  aderire   alla
procedura telematica in modo da assicurare  la  totale  adesione  nel
corso del 2014, tenuto conto dei termini stabiliti dalla legge di cui
e' cenno nella menzionata circolare (1) . 
  La  presente  circolare  e'  disponibile  nella   specifica   area,
accessibile attraverso il sito "www.rgs.mef.gov.it". 
      Roma, 30 ottobre 2013 
 
                           Il Ragioniere generale dello Stato: Franco 

(1) Si fa riferimento all'art. 12 del Decreto legge 6 dicembre  2011,
    n. 201 convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011,
    n. 214, in base al quale le operazioni di pagamento  delle  spese
    delle pubbliche amministrazioni centrali e locali e dei loro enti
    sono disposte mediante l'utilizzo di strumenti  telematici  e  le
    pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo di avviare il  processo
    di superamento di sistemi basati sull'uso di  supporti  cartacei,
    nonche' all'art. 47-quinquies del Decreto legge 9  febbraio  2012
    n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012,  n.
    35 che  dispone,  a  partire  dal  1°  gennaio  2014,  l'utilizzo
    esclusivo dei canali  e  i  servizi  telematici  da  parte  delle
    amministrazioni pubbliche per i servizi dalle stesse erogati