IL RETTORE 
 
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in  particolare  l'art.  6
comma 9 che prevede sugli Statuti delle Universita'  l'esercizio  del
controllo di legittimita' e di merito  nella  forma  della  richiesta
motivata di riesame da parte del Ministro competente; 
  Visto lo  Statuto  dell'Universita'  degli  Studi  Mediterranea  di
Reggio  Calabria,  emanato  con  Decreto  Rettorale  29  marzo  2012,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del  13
aprile 2012, n. 87; 
  Visto l'art. 73  dello  Statuto  di  che  dispone  in  ordine  alle
modificazioni dello Statuto; 
  Vista la motivata istanza dei Rappresentanti degli Studenti in seno
al Senato  Accademico  e  al  Consiglio  di  Amministrazione  del  22
febbraio 2013 - Prot. n. 2393 - con la quale si  chiede  la  modifica
degli articoli 30 c. 1 lettera e) e 56 c.1. relativi  rispettivamente
alla componente dei Rappresentanti delle Commissioni  paritetiche  in
seno al Consiglio degli Studenti e al quorum  del  30%  degli  aventi
diritto  per  la  validita'  delle  votazioni  per  le   designazioni
elettive; 
  Viste  le  deliberazioni  assunte  dal  Senato  Accademico  e   dal
Consiglio di Amministrazione, rispettivamente il 23 e 29 luglio  2013
in ordine all'approvazione della modifica degli articoli 30  comma  1
lettera e) e 56 comma 1 che riformula la previsione  del  numero  dei
Rappresentanti delle Commissioni paritetiche  in  seno  al  Consiglio
degli Studenti, nonche' abbassa al 20%  il  quorum  previsto  per  le
designazioni elettive delle rappresentanze studentesche; 
  Vista la nota del 9 agosto 2013 Prot. n. 10617 di  trasmissione  al
Ministero competente delle proposte di modifica degli articoli 30  c.
1 lettera e) e 56 c.1. dello Statuto per  il  previsto  controllo  di
legittimita' e di merito; 
  Vista la nota ministeriale 11 ottobre 2013 prot. n.  20913  con  la
quale si autorizza la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della sopra
indicata modifica allo Statuto; 
  Ritenuto utilmente compiuto il procedimento amministrativo previsto
per il recepimento delle modificazioni allo Statuto di Ateneo; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Il testo della lettera e) del comma 1 dell'art. 30 e'  soppresso  e
sostituito come segue: 
    "un  rappresentante  degli  studenti  per  ciascuna   Commissione
paritetica designato da e tra i Rappresentanti eletti  in  seno  alle
Commissioni Paritetiche di ciascun Dipartimento."; 
  Il testo del comma 1 dell'art. 56 e' soppresso  e  sostituito  come
segue: 
    "Salvo quanto diversamente disposto dal presente  statuto  e  dal
regolamento  che  disciplina   le   elezioni   delle   rappresentanze
studentesche, le votazioni per le designazioni elettive sono  valide,
ad eccezione dei ballottaggi, se vi  abbiano  partecipato  almeno  il
trenta per cento degli aventi diritto." .