IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Visto il decreto-legge  18  giugno  2007,  n.  73,  recante  misure
urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie  in  materia  di
liberalizzazione dei mercati dell'energia, convertito con la legge  3
agosto  2007,  n.  125,  (di  seguito  la  legge  n.  125/07)  ed  in
particolare l'art. 1, comma 4, secondo cui il Ministro dello sviluppo
economico, su proposta dell'Autorita' per l'energia  elettrica  e  il
gas (di seguito: Autorita'), stabilisce un regime di salvaguardia per
i clienti finali che abbiano autocertificato  di  non  rientrare  nel
regime di tutela di cui al comma 2 della medesima legge, ossia tra  i
clienti domestici e tra le imprese connesse in bassa tensione  aventi
meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo non superiore a 10 milioni
di euro e che si trovano senza fornitore o che non abbiano scelto  il
proprio fornitore; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 23  novembre
2007, n. 731, recante modalita' e criteri per assicurare il  servizio
di  salvaguardia,  che  prevede  lo  svolgimento  di  gare  per  aree
territoriali e a condizioni che incentivino il passaggio  al  mercato
libero; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico  8  febbraio
2008, recante proroga dei termini, in prima applicazione, per l'avvio
del servizio di salvaguardia di cui al decreto-legge 18 giugno  2007,
n. 73; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico  21  ottobre
2010, recante estensione transitoria del  periodo  di  esercizio  del
servizio di salvaguardia nel settore elettrico e introduzione  di  un
meccanismo di reintegrazione degli oneri non  recuperabili  da  parte
degli esercenti il servizio di salvaguardia, connessi alla  morosita'
dei clienti non disalimentabili; 
  Visto il documento  di  consultazione  dell'Autorita'  DCO  396/13,
recante, tra l'altro, proposte di riduzione delle  aree  territoriali
da 12 ad 11, di ridefinizione del meccanismo di reintegrazione  degli
oneri non recuperabili nei confronti dei clienti non  disalimentabili
e  di  estensione  del  periodo  di  erogazione   del   servizio   di
salvaguardia da 2 a 3 anni; 
  Vista la delibera dell'Autorita' del 3 ottobre 2013 436/2013/I/EEL,
recante proposta  al  Ministro  dello  sviluppo  economico  circa  la
modifica  delle  procedure  concorsuali  per   l'aggiudicazione   del
servizio di salvaguardia ai sensi dell'art. 1, comma 4, della legge 3
agosto 2007, n. 125, con riferimento all'estensione  del  periodo  di
erogazione del servizio di salvaguardia a decorrere  dall'anno  2014,
al fine di consentire agli esercenti  la  salvaguardia  una  migliore
gestione del fenomeno  della  morosita'  della  clientela,  avendo  a
disposizione un tempo piu' lungo per l'implementazione  di  opportune
attivita' di recupero del credito; 
  Considerato che la morosita' dei clienti in regime di  salvaguardia
si manifesta in rapida crescita e presenta elementi che  eccedono  il
rischio proprio delle attivita' di vendita, anche in  relazione  alla
natura non disalimentabile del carico; 
  Considerato  che  l'estensione  della  durata   del   servizio   di
salvaguardia a 3 anni, per  un  ulteriore  periodo  di  assegnazione,
possa offrire elementi di valutazione utili,  anche  con  riguardo  a
possibili effetti sulle dinamiche di sviluppo del mercato; 
  Ritenuto opportuno prevedere l'estensione transitoria da due a  tre
anni del periodo del servizio di salvaguardia da aggiudicare in esito
alle procedure concorsuali che avranno luogo entro la fine  dell'anno
2013; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Il servizio di salvaguardia aggiudicato  in  esito  a  procedure
concorsuali, svolte  entro  il  mese  di  novembre  2013,  ha  durata
triennale a decorrere dalla data del 1° gennaio 2014. 
  2. Il presente  decreto  e'  inviato  per  la  pubblicazione  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra  in  vigore  il
giorno successivo alla sua pubblicazione. 
    Roma, 6 novembre 2013 
 
                                                Il Ministro: Zanonato