IL CAPO DIPARTIMENTO 
                    delle politiche competitive, 
        della qualita' agroalimentare, ippiche e della pesca 
 
  Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del  Consiglio,  cosi'  come
modificato con il Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante
organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni  specifiche
per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito  e'  stato  inserito  il
Regolamento   (CE)    n.    479/2008    del    Consiglio,    relativo
all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino); 
  Visto il regolamento (CE)  n.  607/09  della  Commissione,  recante
modalita' di  applicazione  del  Regolamento  (CE)  n.  479/2008  del
Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette  e
le  indicazioni  geografiche  protette,  le  menzioni   tradizionali,
l'etichettatura  e   la   presentazione   di   determinati   prodotti
vitivinicoli; 
  Visto  il  regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.   670/2011   della
Commissione del 12 luglio 2011 con il quale e'  stato  modificato  il
citato  regolamento  (CE)  n.  607/2009,   ed   in   particolare   la
disposizione transitoria di cui all'art. 73,  par.  2,  dello  stesso
regolamento, in base alla  quale  la  procedura  ordinaria  «prevista
all'art. 118 octodecies del regolamento  (CE)  n.  1234/2007  non  si
applica alle modifiche di un disciplinare di produzione introdotte in
uno Stato membro a decorrere  dal  1°  agosto  2009  e  trasmesse  da
quest'ultimo alla Commissione anteriormente al 30 giugno 2014  se  lo
scopo di tali modifiche e' esclusivamente quello di adeguare all'art.
118  quater  del  regolamento  (CE)  n.  1234/2007  e   al   presente
regolamento il disciplinare di produzione trasmesso alla  Commissione
a norma dell'art. 118 vicies, paragrafo 2, del  regolamento  (CE)  n.
1234/2007»; 
  Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61,  recante  tutela
delle denominazioni di origine e delle  indicazioni  geografiche  dei
vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88; 
  Visti i decreti applicativi  del  predetto  decreto  legislativo  8
aprile 2010, n. 61, ed  in  particolare  il  D.M.  7  novembre  2012,
recante la procedura a  livello  nazionale  per  la  presentazione  e
l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP  dei  vini  e  di
modifica dei disciplinari, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1234/2007
e del D.lgs. n. 61/2010; 
  Considerato  che  in  talune  IGP,  per  le  quali   i   produttori
interessati   effettuavano   tradizionalmente   le   operazioni    di
vinificazione nelle aree limitrofe alla zona di produzione delle  uve
delimitata, negli specifici disciplinari non e' stata ancora inserita
la deroga per effettuare la vinificazione in una zona  ubicata  nelle
immediate vicinanze o in un'area amministrativa limitrofa  (ai  sensi
dell'art. 6, par. 4, lett. a) e b) del Reg. CE n. 607/2009), mediante
l'ordinaria procedura di valutazione  e  recepimento  delle  relative
domande di modifica prevista dalla richiamata normativa comunitaria e
nazionale; 
  Considerato altresi' che per le predette IGP, ai sensi della citata
normativa comunitaria, a partire dalla corrente campagna  vendemmiale
i produttori interessati non potrebbero piu' effettuare le operazioni
di vinificazione o elaborazione nelle richiamate aree limitrofe  alla
zona di produzione delle uve, in quanto, in assenza di inserimento di
apposita  deroga   negli   specifici   disciplinari,   la   zona   di
vinificazione  verrebbe  a  corrisponde  con  quella  delimitata   di
produzione delle uve, essendo peraltro scaduta il 31 dicembre 2012 la
deroga prevista  dal  citato  art.  6,  par.  4,  2°  capoverso,  che
consentiva l'espletamento delle operazioni in questione anche  al  di
fuori delle immediate vicinanze della zona di produzione delimitata; 
  Ritenuto, al fine di non  pregiudicare  l'attivita'  economica  dei
sopra citati  produttori  interessati,  di  procedere  con  carattere
d'urgenza  alla  modifica  dei  disciplinari  delle  citate  IGP  per
inserire la  richiamata  deroga,  per  consentire  di  effettuare,  a
partire  dalla  corrente  vendemmia,  la  vinificazione  nelle   aree
amministrative  limitrofe  alla  zona   di   produzione   delimitata,
consentendo ai soggetti rappresentanti  i  produttori  delle  IGP  in
questione ed a questa Amministrazione di  avvalersi  della  procedura
transitoria di cui al  citato  art.  73,  par.  2,  del  Reg.  CE  n.
607/2009; 
  Vista la lettera circolare n. 30202 del 25 luglio 2013, indirizzata
alle Regioni ed alle Organizzazioni di categoria vitivinicole, con la
quale questo Ministero ha impartito  i  criteri  procedurali  per  la
presentazione delle istanze relative alla modifica  dei  disciplinari
in questione; 
  Visto  il  decreto  ministeriale  30  novembre   2011   concernente
l'approvazione dei disciplinari di produzione  dei  vini  DOP  e  IGP
consolidati con le modifiche introdotte  per  conformare  gli  stessi
alla previsione degli elementi di cui all'art. 118  quater,  par.  2,
del Regolamento (CE)  n.  1234/2007  e  l'approvazione  dei  relativi
fascicoli tecnici ai fini dell'inoltro alla Commissione U.E. ai sensi
dell'art. 118 vicies, paragrafi  2  e  3,  del  Regolamento  (CE)  n.
1234/2007, ivi compreso il disciplinare consolidato  ed  il  relativo
fascicolo tecnico della IGP «Sillaro» o «Bianco del Sillaro»; 
  Visto, in particolare,  l'art.  1,  comma  2,  del  citato  decreto
ministeriale 30 novembre 2011, ai  sensi  del  quale  i  disciplinari
consolidati ed i relativi  fascicoli  tecnici  dei  vini  DOP  e  IGP
italiani, ivi compreso il disciplinare consolidato  ed  il  fascicolo
tecnico della IGP  «Sillaro»  o  «Bianco  del  Sillaro»,  sono  stati
inoltrati  alla  Commissione  U.E.,  entro  il  31   dicembre   2011,
conformemente alla procedura di cui all'art. 70 bis del  Reg.  CE  n.
607/2009, e sono stati pubblicati sul sito internet del  Ministero  -
Sezione Qualita' e Sicurezza - Vini DOP e IGP; 
  Vista la domanda presentata, ai sensi dell'art.  73,  par.  2,  del
citato Reg. (CE) n. 607/2009, in data 25 ottobre 2013  dal  Consorzio
«Ente Tutela Vini di Romagna», quale soggetto richiedente legittimato
che a suo tempo ha presentato  a  questo  Ministero  il  disciplinare
consolidato della IGT dei vini «Sillaro» o «Bianco del  Sillaro»  che
e' stato approvato con il citato D.M. 30  novembre  2011,  intesa  ad
ottenere la modifica dell'art. 5 del disciplinare di produzione della
predetta IGT «Sillaro» o «Bianco del Sillaro», al fine di inserire la
deroga per consentire la vinificazione o  elaborazione  dei  relativi
prodotti vitivinicoli in una zona ubicata in  un'area  amministrativa
limitrofa, conformemente all'art. 6, par. 4, lett. b) del Reg. CE  n.
607/2009; 
  Considerato che a seguito  dell'esame  della  predetta  domanda  da
parte di questo Ministero, conformemente  alla  richiamata  procedura
semplificata di cui all'art. 73, par. 2,  del  citato  Reg.  (CE)  n.
607/2009, e' risultato  che  la  citata  richiesta  di  modifica  del
disciplinare e' risultata conforme all'art. 6, par. 4, lett. b) dello
stesso Reg. (CE) n. 607/2009; 
  Visto il parere  favorevole  della  Regione  Emilia  Romagna  sulla
citata domanda; 
  Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla  modifica  dell'art.  5
del disciplinare di produzione dei  vini  ad  Indicazione  Geografica
Tipica  «Sillaro»  o  «Bianco  del  Sillaro»  in  accoglimento  della
predetta domanda; 
  Ritenuto  altresi'  di  dover  pubblicare  sul  sito  internet  del
Ministero la modifica del disciplinare in  questione,  apportando  la
conseguente modifica al disciplinare di  produzione  consolidato  del
vino IGP «Sillaro» o «Bianco del Sillaro» cosi' come approvato con il
citato D.M. 30 novembre 2011, e di dover comunicare  la  modifica  in
questione alla  Commissione  U.E.,  ad  aggiornamento  del  fascicolo
tecnico inoltrato  alla  Commissione  U.E.  ai  sensi  dell'art.  118
vicies, paragrafi 2 e 3, del Regolamento (CE) n.  1234/2007,  tramite
il sistema di informazione messo  a  disposizione  dalla  Commissione
U.E., ai  sensi  dell'art.  70  bis,  paragrafo  1,  lettera  a)  del
Regolamento (CE) n. 607/2009; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. All'art. 5 del disciplinare di produzione dei vini a Indicazione
Geografica Tipica «Sillaro» o «Bianco del Sillaro»,  consolidato  con
le modifiche introdotte per  conformare  lo  stesso  alla  previsione
degli  elementi  di  cui  all'art.  118  quater,  paragrafo  2,   del
Regolamento (CE) n. 1234/2007, cosi' come approvato con  il  D.M.  30
novembre 2011 richiamato in premessa, il comma 2 e' sostituito con il
seguente: 
  «Le operazioni di vinificazione,  ivi  comprese  le  operazioni  di
frizzantatura, devono essere effettuate  all'interno  della  zona  di
produzione delle uve delimitata all'art. 3. 
  Tuttavia, e' consentito, ai sensi dell'art. 6, comma 4, lettera  b,
del Regolamento CE n. 607/2009, che tali operazioni siano  effettuate
anche  nell'ambito  dell'intero  territorio  della   Regione   Emilia
Romagna».