IL MINISTRO DELLE POLITICHE 
                   AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI 
 
  Visto il decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005,  e  successive
modificazioni, recante il Codice dell'amministrazione digitale; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica  14  febbraio2012,
n. 41 inerente il Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 2, commi
8-bis, 8-quater e 8-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n.
194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010,  n.
25, e dell'art. 1, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n.
1639, recante il «Regolamento per l'esecuzione della legge 14  luglio
1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima», ed in
particolare l'art. 98; 
  Visto lo statuto  della  Regione  siciliana,  approvato  con  regio
decreto-legge  15  maggio  1946,  n.  455,  convertito  nella   legge
costituzionale 26 febbraio 1948, n.  2  e  le  relative  disposizioni
attuative; 
  Vista la legge Costituzionale  26  febbraio  1948,  n.  3,  che  ha
approvato lo Statuto speciale della regione autonoma della Sardegna e
le relative disposizioni attuative; 
  Visto il decreto  legislativo  18  maggio  2001,  n.  226,  recante
orientamento  e   modernizzazione   del   settore   della   pesca   e
dell'acquacoltura,  che  prevede   incentivi   finanziari   per   gli
imprenditori ittici; 
  Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, recante «Norme
di attuazione della legge 7 marzo 2003, n. 38  in  materia  di  pesca
marittima»; 
  Visto il decreto  legislativo  26  maggio  2004,  n.  154,  recante
«Modernizzazione del  settore  pesca  e  dell'acquacoltura,  a  norma
dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38»; 
  Vista la legge 7 agosto 1990, n.  241  e,  in  particolare,  l'art.
21-ter inerente l'esecutorieta' dei provvedimenti amministrativi; 
  Vista  la  legge  28  gennaio  2009,  n.  2,  di  conversione   del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il
sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per  ridisegnare
in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale, ed il relativo
decreto di attuazione; 
  Visto il decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4,  concernente  le
misure per il riassetto della normativa in  materia  di  pesca  e  di
acquacoltura, in attuazione dell'art. 28 della legge 4  giugno  2010,
n. 96; 
  Visto il decreto ministeriale 26 gennaio 2012  recante  adeguamento
alle disposizioni comunitarie in materia di licenze di pesca; 
  Vista la legge n. 241 del 7 agosto 1990 e successive  modificazioni
e integrazioni ed in  particolare  l'art.  12  secondo  il  quale  la
concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili  finanziari
e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a  persone
ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed
alla pubblicazione da parte delle amministrazioni  procedenti,  nelle
forme previste  dai  rispettivi  ordinamenti,  dei  criteri  e  delle
modalita' cui le amministrazioni stesse devono attenersi; 
  Visto il Reg. (CE) n. 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre  2006
relativo alle misure di  gestione  per  lo  sfruttamento  sostenibile
delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo e recante modifica del
Reg. (CEE) n. 2847/93 e che abroga il Reg. (CE) n. 1626/94; 
  Visto il Reg. (CE) n. 1198/2006 del 27  luglio  2006,  relativo  al
Fondo europeo per la pesca, ed in particolare l'art. 24, paragrafo I,
lettera v); 
  Visto il Programma operativo dell'intervento comunitario del  Fondo
europeo per la Pesca in  Italia  per  il  periodo  di  programmazione
2007-2013,  approvato  da  ultimo  dalla  Commissione   europea   con
Decisione C (2013) 119 del 17 gennaio  2013  recante  modifica  della
decisione C(2007) 6792, del 19 dicembre 2007, quale modificata  dalla
Decisione C(2010) 7914 dell'11 novembre 2010; 
  Vista  la  revisone  del  Programma   operativo,   predisposta   in
conformita' al disposto dell'art. 18, comma 2, del citato Regolamento
(CE) n. 1198/2006, che ha determinato anche una modifica del  riparto
delle risorse finanziarie tra  organismi  intermedi  e  Autorita'  di
gestione di cui  all'Accordo  multiregionale  approvato  in  sede  di
Conferenza permanente per i rapporti tra Stato-regioni  nella  seduta
del 22 febbraio 2012; 
  Considerato che la revisione del Programma operativo (PO) e'  stata
approvata per procedura  scritta  dal  Comitato  di  sorveglianza  ed
inviata ufficialmente alla Commissione europea in data 1° agosto 2013
che  ha  determinato,  tra  l'altro,  un  aumento   della   dotazione
finanziaria inerente l'attuazione delle misure dell'Asse  prioritario
1 di competenza della Direzione  generale  della  pesca  marittima  e
dell'acquacoltura; 
  Visti i Piani di gestione, articolati per GSA, inerenti la flotta a
strascico adottati  a  livello  nazionale,  da  ultimo,  con  decreto
direttoriale del 20 maggio 2011,  che  prevedono  riduzioni  graduali
dello sforzo di pesca in linea con gli obiettivi fissati nel Piano di
adeguamento della flotta di cui, da ultimo, al  decreto  direttoriale
19 maggio 2011; 
  Vista la decisione di esecuzione della Commissione  del  22  maggio
2013 che deroga alla soglia fissata dal Regolamento (CE) n. 1198/2006
del Consiglio per l'aiuto  finanziario  dell'Unione  a  favore  delle
misure di aiuto istituite dall'Italia per l'arresto temporaneo  delle
attivita' di pesca (GUUE C143/03 del 23 maggio 2013); 
  Visto il decreto direttoriale n. 11 del 27 giugno 2013 con il quale
e' stato adottato il documento  «Criteri  di  ammissibilita'  per  la
concessione degli aiuti FEP 2007/2013», modificato nella seduta della
Cabina di regia del 27 giugno 2013; 
  Considerato  che  la   dotazione   finanziaria   complessiva,   per
l'attuazione delle  misure  dell'Asse  prioritario  1  -  Misure  per
l'adeguamento della flotta da pesca comunitaria - del  Reg.  (CE)  n.
1198/2006 del Consiglio  del  27  luglio  2006  che  rientrano  nella
competenza dell'Autorita' di gestione,  per  effetto  della  suddetta
revisione del  PO,  risulta  essere  pari  complessivamente  ad  Euro
229.291.265,00 di cui  Euro  166.140.932,00  destinati  alle  regioni
dell'Obiettivo  convergenza  ed  Euro  63.150.333,00  destinati  alle
regioni dell'Obiettivo non di convergenza; 
  Visto il Regolamento (CE) n.  875/2007  della  Commissione  del  24
luglio 2007, relativo all'applicazione degli articoli  87  e  88  del
Trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della pesca  e  recante
modifica del Regolamento (CE) n. 1860/2004; 
  Visto il Regolamento (CE) n.  736/2008  della  Commissione  del  22
luglio 2008 relativo all'applicazione degli  articoli  87  e  88  del
Trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e  medie  imprese
attive   nel   settore    della    produzione,    trasformazione    e
commercializzazione dei prodotti della pesca; 
  Visto il decreto ministeriale dell'11 luglio 2013  che  dispone  le
interruzioni  temporanee  obbligatorie  delle  attivita'   di   pesca
inerenti le unita' per le  quali  la  licenza  autorizza  al  sistema
strascico e/o  volante  comprendenti  i  seguenti  attrezzi:  reti  a
strascico a divergenti, sfogliare rapidi, reti gemelle a  divergenti,
reti da traino pelagiche a divergenti, reti  da  traino  pelagiche  a
coppia per l'annualita' 2013; 
  Ritenuto di dare  attuazione  all'art.  1,  comma  3  del  suddetto
decreto dell'11 luglio 2013 che rinvia ad un successivo provvedimento
ministeriale l'individuazione delle risorse  per  l'erogazione  degli
aiuti alle imprese di pesca che effettuano l'interruzione  temporanea
obbligatoria ai sensi del citato provvedimento; 
  Considerato che ai sensi del citato Programma operativo l'aiuto  in
favore delle imprese di pesca, deve essere  determinato  in  funzione
della stazza dell'imbarcazione e  del  numero  dei  giorni  di  pesca
effettivamente oggetto di arresto temporaneo calcolati  nel  rispetto
dei massimali della tabella ivi previsti; 
  Ritenuto necessario, a tal fine, conformarsi alle norme di  cui  al
citato Regolamento FEP n.  1198/2006  per  il  cofinanziamento  della
Misura 1. 2 Arresto temporaneo obbligatorio dell'attivita' di pesca -
Asse prioritario 1 del Reg. (CE) n. 1198/2006 del  Consiglio  del  27
luglio 2006; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                     Aiuto alle imprese di pesca 
 
  1.   Per   le   imprese   di   pesca,   autorizzate   all'esercizio
dell'attivita' di pesca con il sistema «strascico» includente le reti
a strascico a divergenti, le sfogliare  rapidi,  le  reti  gemelle  a
divergenti, che hanno attuato il fermo obbligatorio di cui al decreto
ministeriale dell'11 luglio 2013 e' erogato un aiuto con le modalita'
indicate nel presente articolo. 
  2.  All'onere  derivante  dall'attuazione  della  misura  di  fermo
obbligatorio di  cui  al  comma  1  del  presente  articolo,  fino  a
concorrenza  massima  di  Euro  11.000.000,00  si  provvede  con   le
specifiche  assegnazioni  dell'Asse  prioritario  1  -   Misure   per
l'adeguamento della flotta da pesca  comunitaria  -  del  Regolamento
(CE) n. 1198/2006 del Consiglio del 27 luglio 2006. 
  3. Gli aiuti di cui  al  comma  1  sono  concessi  in  applicazione
dell'art. 24,  paragrafo  I,  lettera  v)  del  Regolamento  (CE)  n.
1198/2006 del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca. 
  4.   Per   le   imprese   di   pesca,   autorizzate   all'esercizio
dell'attivita' di pesca con il sistema «volante» includente  le  reti
da traino pelagiche a divergenti e le  reti  da  traino  pelagiche  a
coppia, che hanno attuato il  fermo  obbligatorio  in  esecuzione  di
quanto previsto dall'art. 24, paragrafa I, lettera v) del Regolamento
(CE) n. 1198/2006 del 27 luglio  2006  e  non  abilitate  al  sistema
strascico, sono erogati degli aiuti a valere sulle risorse recate dal
capitolo 1482 di cui al  decreto  legislativo  n.  226/2001,  tenendo
conto dei limiti previsti nel  Regolamento  (CE)  n.  875/2007  della
Commissione relativo agli aiuti di Stato de minimis nel settore della
pesca. 
  5. Gli aiuti di cui al presente  articolo  sono  corrisposti  nella
misura indicata nella tabella allegata al presente decreto, calcolati
per il numero di giorni lavorativi di fermo  effettuati  nei  periodi
stabiliti dall'art. 2 del decreto dell'11 luglio 2013, in conformita'
al disposto del Programma operativo dell'intervento  comunitario  del
Fondo europeo per la pesca in Italia per il periodo di programmazione
2007-2013. 
  6. Non accedono  agli  aiuti  previsti  dal  presente  articolo  le
imprese che abbiano sbarcato personale  imbarcato  nei  dieci  giorni
precedenti l'inizio dell'interruzione temporanea obbligatoria,  fatti
salvi  i  casi  di  malattia,  infortunio  o  sbarco  volontario  del
lavoratore  ovvero  per  motivi  non   imputabili   al   beneficiario
dell'aiuto di cui al presente decreto. 
  7. Con decreto del  direttore  generale  della  pesca  marittima  e
dell'acquacoltura sono stabilite le modalita' attuative del  presente
decreto. 
  8.  Gli  eventuali  aiuti  concessi  alle  imprese  di  pesca   che
effettuano  l'interruzione  temporanea,  disposta  con  provvedimento
regionale ai sensi dell'art.  6  del  decreto  dell'11  luglio  2013,
gravano   in   via   esclusiva   sui   pertinenti   fondi   regionali
compatibilmente con le disposizioni di cui  al  Regolamento  (CE)  n.
875/2007   della   Commissione   del   24   luglio   2007,   relativo
all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti de
minimis  nel  settore  della  pesca,  e  con  le   prescrizioni   del
Regolamento (CE) n. 736/2008 della Commissione del 22 luglio 2008.