IL DIRETTORE GENERALE 
              della pesca marittima e dell'acquacoltura 
 
  Visto il Reg. (CE) n. 1198/2006 del 27  luglio  2006,  relativo  al
Fondo europeo per la  pesca  (FEP),  ed  in  particolare  l'art.  24,
paragrafo I, lettera v) che stabilisce la possibilita' di  finanziare
misure di aiuto all'arresto temporaneo delle  attivita'  di  pesca  a
favore dei pescatori e dei proprietari di pescherecci, per una durata
massima di «otto mesi nell'ambito  dei  piani  di  adeguamento  dello
sforzo di pesca di cui all'art. 21, lettera  a),  punto  iv),  e  dei
piani di gestione adottati a livello  nazionale  nel  contesto  delle
misure comunitarie di conservazione,  qualora  tali  piani  prevedano
riduzioni graduali dello sforzo di pesca; 
  Visto il Reg. (CE) n. 498/2007 della Commissione del 26 marzo 2007,
con il quale sono state definite le  modalita'  di  applicazione  del
Regolamento di base, relativo al Fondo europeo per la pesca; 
  Visto il Regolamento (CE) n.  875/2007  della  Commissione  del  24
luglio 2007, relativo all'applicazione degli articoli  87  e  88  del
Trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della pesca  e  recante
modifica del Regolamento (CE) n. 1860/2004; 
  Visto il Programma operativo dell'intervento  comunitario  del  FEP
per il periodo di programmazione 2007-2013, approvato da ultimo dalla
Commissione europea con Decisione (CE) C(2013)  119  dell'17  gennaio
2013 recante modifica della Decisione C(2007) 6792, del  19  dicembre
2007, quale modificata dalla Decisione C(2010) 7914 dell'11  novembre
2010; 
  Vista la Decisione di esecuzione della Commissione  del  22  maggio
2013 che deroga alla soglia fissata dal regolamento (CE) n. 1198/2006
del Consiglio per l'aiuto  finanziario  dell'Unione  a  favore  delle
misure di aiuto istituite dall'Italia per l'arresto temporaneo  delle
attivita' di pesca (GUUE C143/03 del 23 maggio 2013); 
  Vista  la  revisione  del  Programma  operativo,   predisposta   in
conformita' al disposto dell'art. 18, comma 2, del citato Regolamento
(CE) n. 1198/2006, che ha determinato anche una modifica del  riparto
delle risorse finanziarie tra  Organismi  intermedi  e  autorita'  di
gestione di cui  all'Accordo  multiregionale  approvato  in  sede  di
Conferenza permanente per i rapporti tra Stato-regioni  nella  seduta
del 22 febbraio 2012; 
  Considerato  che  la  revisione  del  Programma   operativo   (PO),
approvata per procedura  scritta  dal  Comitato  di  sorveglianza  ed
inviata ufficialmente alla Commissione  europea  in  data  1°  agosto
2013,  ha  determinato,  tra  l'altro,  un  aumento  della  dotazione
finanziaria inerente l'attuazione delle misure dell'Asse  prioritario
1 di competenza della Direzione  generale  della  pesca  marittima  e
dell'acquacoltura; 
  Visto il decreto  legislativo  18  maggio  2001,  n.  226,  recante
orientamento  e   modernizzazione   del   settore   della   pesca   e
dell'acquacoltura,  che  prevede   incentivi   finanziari   per   gli
imprenditori ittici; 
  Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, recante «Norme
di attuazione della legge 7 marzo 2003, n. 38  in  materia  di  pesca
marittima»; 
  Visto il decreto  legislativo  26  maggio  2004,  n.  154,  recante
«Modernizzazione del  settore  pesca  e  dell'acquacoltura,  a  norma
dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38»; 
  Visto il decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005,  e  successive
modificazioni, recante il Codice dell'amministrazione digitale; 
  Visto il decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4,  concernente  le
misure per il riassetto della normativa in  materia  di  pesca  e  di
acquacoltura, in attuazione dell'art. 28 della legge 4  giugno  2010,
n. 96; 
  Visto il decreto ministeriale 26 gennaio 2012  recante  adeguamento
alle disposizioni comunitarie in materia di licenze di pesca; 
  Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 2013 che  ha  adottato  il
Programma  nazionale  triennale  della  pesca   e   dell'acquacoltura
2013-2015  pubblicato  nel  supplemento   ordinario   alla   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 49 del 18 giugno 2013; 
  Visto il decreto ministeriale dell'11 luglio 2013, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  167  del  18  luglio
2013, che  dispone  le  interruzioni  temporanee  obbligatorie  delle
attivita' di pesca  inerenti  le  unita'  per  le  quali  la  licenza
autorizza al sistema strascico e/o volante  comprendenti  i  seguenti
attrezzi: reti a  strascico  a  divergenti,  sfogliare  rapidi,  reti
gemelle a divergenti, reti da traino pelagiche a divergenti, reti  da
traino pelagiche a coppia per l'annualita' 2013; 
  Visto il decreto ministeriale del 14 ottobre 2013, registrato  alla
Corte dei conti in data 4 novembre 2013 registro n. 10 foglio n. 100,
recante l'individuazione delle risorse e dei criteri per l'erogazione
degli aiuti alle  imprese  di  pesca  che  effettuano  l'interruzione
temporanea obbligatoria di cui al decreto ministeriale dell'11 luglio
2013; 
  Visto, in particolare, l'art. 1,  comma  8,  del  suddetto  decreto
ministeriale del 14 ottobre 2013 che rinvia ad un successivo  decreto
direttoriale la  definizione  delle  modalita'  di  attuazione  dello
stesso; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministro  27
febbraio  2013,  n.  105,  Regolamento  recante  organizzazione   del
Ministero delle politiche agricole alimentari e  forestali,  a  norma
dell'art. 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio  2012,  n.  95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; 
  Visti i Piani di gestione, articolati per GSA, inerenti la flotta a
strascico adottati  a  livello  nazionale,  da  ultimo,  con  decreto
direttoriale del 20 maggio 2011,  che  prevedono  riduzioni  graduali
dello sforzo di pesca in linea con gli obiettivi fissati nel Piano di
adeguamento della flotta di cui, da ultimo, al  decreto  direttoriale
19 maggio 2011; 
  Visto il decreto direttoriale n. 11 del 27 giugno 2013 con il quale
e' stato adottato il documento  «Criteri  di  ammissibilita'  per  la
concessione degli aiuti FEP 2007/2013», modificato nella seduta della
Cabina di regia del 27 giugno 2013; 
  Considerato necessario dare attuazione al predetto art. 1, comma 8,
del decreto ministeriale del 14 ottobre 2013; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                     Presentazione dell'istanza 
 
  1. L'armatore autorizzato all'esercizio della pesca  marittima  con
il sistema strascico, il  quale  comprende  le  reti  a  strascico  a
divergenti, le sfogliare rapidi, le reti gemelle a divergenti, che ha
aderito all'arresto temporaneo obbligatorio previsto dall'art. 2  del
decreto ministeriale dell'11 luglio 2013 deve, previa  autorizzazione
del  proprietario/i  dell'unita',  trasmettere  al  Ministero   delle
politiche alimentari e forestali -  Direzione  generale  della  pesca
marittima e dell'acquacoltura - EX PEMAC V,  viale  dell'Arte,  16  -
00144  Roma,  per  il  tramite  dell'Autorita'  marittima  nella  cui
giurisdizione e' stata effettuata l'interruzione, apposita istanza  a
decorrere dal  giorno  successivo  alla  pubblicazione  del  presente
decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana,  redatta
secondo lo schema riportato in allegato al presente decreto (Allegato
1). 
  2. L'armatore autorizzato all'esercizio della pesca  marittima  con
il sistema volante, il quale comprende le reti da traino pelagiche  a
divergenti e le reti da traino pelagiche a  coppia,  che  ha  aderito
all'arresto temporaneo obbligatorio previsto dall'art. 2 del  decreto
ministeriale dell'11 luglio  2013  deve,  previa  autorizzazione  del
proprietario/i dell'unita', trasmettere al Ministero delle  politiche
alimentari e forestali - Direzione generale della pesca  marittima  e
dell'acquacoltura - EX PEMAC IV, viale dell'Arte, 16  -  00144  Roma,
per il tramite dell'Autorita' marittima nella  cui  giurisdizione  e'
stata effettuata l'interruzione, apposita istanza,  a  decorrere  dal
giorno successivo  alla  pubblicazione  del  presente  decreto  nella
Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana,  redatta  secondo  lo
schema riportato in allegato al presente decreto (Allegato 1-Bis). 
  3. Sono  considerate  irricevibili  le  istanze  depositate  presso
l'Autorita' marittima, nella cui giurisdizione  e'  stata  effettuata
l'interruzione, oltre il termine ultimo del 31 luglio 2014.  Ai  fini
dell'irricevibilita' fara'  fede  il  numero  di  protocollo  apposto
dall'Autorita' marittima.