IL CAPO DEL DIPARTIMENTO della protezione civile Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Visto l'art. 4, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, nel quale si dispone che agli interventi all'estero del Dipartimento della protezione civile si applicano le disposizioni di cui all'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2012, n. 100, recante: «Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»; Visto l'art. 10 del decreto-legge del 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119; Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 15 novembre 2013 con cui e' stato dichiarato, fino al 14 gennaio 2014, lo stato di emergenza in conseguenza del tifone Haiyan che ha colpito il territorio della Repubblica delle Filippine il giorno 8 novembre 2013; Vista la decisione del Consiglio 2007/779/EC, Euratom dell'8 novembre 2007 che ha istituito un meccanismo comunitario di protezione civile; Considerato che, il predetto evento ha causato un numero ingente di vittime, dispersi e sfollati nonche' la distruzione di numerosi centri abitati e l'isolamento di molte parti del Paese; Considerato che, la Repubblica italiana, nell'ambito dei rapporti di cooperazione internazionale e del richiamato meccanismo comunitario, partecipa alle attivita' di assistenza alle popolazioni colpite da eventi calamitosi di particolare gravita'; Ravvisata, quindi, la necessita' di assicurare il concorso dello Stato italiano nell'adozione di tutte le iniziative di protezione civile anche attraverso la realizzazione di interventi di carattere straordinario ed urgente, ove necessario, in deroga all'ordinamento giuridico vigente; Ritenuta, pertanto, l'esigenza di inviare risorse umane e materiali per fronteggiare adeguatamente, ed in termini di particolare urgenza, la situazione calamitosa verificatasi nell'area interessata, anche mediante la piena e completa attivazione delle strutture e delle componenti di protezione civile di cui agli articoli 6 e 11 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Sentito il Ministero degli affari esteri; Dispone: Art. 1 Iniziative urgenti di protezione civile 1. Per assicurare il concorso dello Stato italiano, in un contesto di solidarieta' internazionale, nell'adozione di tutte le iniziative urgenti di protezione civile finalizzate a fronteggiare la grave situazione determinatasi nella Repubblica delle Filippine in conseguenza dell'evento calamitoso in oggetto, il Dipartimento della protezione civile, avvalendosi delle componenti e delle strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile, e' incaricato di garantire, in raccordo con la Commissione europea (DGECHO) e gli organismi internazionali interessati, l'intervento finalizzato all'assistenza della popolazione della Repubblica delle Filippine, mediante l'invio di squadre operative e l'allestimento di strutture di prima assistenza e soccorso secondo le necessita' rappresentate dalle apposite strutture di coordinamento dell'Unione europea, nonche' dell'Ufficio affari umanitari dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (OCHA).