IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                       della protezione civile 
 
  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
  Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n.  343,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; 
  Visto l'art. 4, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2005,  n.  90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio  2005,  n.  152,
nel quale si dispone che agli interventi all'estero del  Dipartimento
della protezione civile si applicano le disposizioni di cui  all'art.
5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
  Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  15  luglio  2012,  n.   100,   recante:
«Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»; 
  Visto l'art. 10 del  decreto-legge  del  14  agosto  2013,  n.  93,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 15  novembre  2013
con cui e' stato dichiarato, fino al 14 gennaio  2014,  lo  stato  di
emergenza  in  conseguenza  del  tifone  Haiyan  che  ha  colpito  il
territorio della Repubblica delle  Filippine  il  giorno  8  novembre
2013; 
  Vista  la  decisione  del  Consiglio  2007/779/EC,  Euratom  dell'8
novembre  2007  che  ha  istituito  un  meccanismo   comunitario   di
protezione civile; 
  Considerato che, il predetto evento ha causato un numero ingente di
vittime, dispersi e  sfollati  nonche'  la  distruzione  di  numerosi
centri abitati e l'isolamento di molte parti del Paese; 
  Considerato che, la Repubblica italiana, nell'ambito  dei  rapporti
di  cooperazione   internazionale   e   del   richiamato   meccanismo
comunitario, partecipa alle attivita' di assistenza alle  popolazioni
colpite da eventi calamitosi di particolare gravita'; 
  Ravvisata, quindi, la necessita' di assicurare  il  concorso  dello
Stato italiano nell'adozione di tutte  le  iniziative  di  protezione
civile anche attraverso la realizzazione di interventi  di  carattere
straordinario ed urgente, ove necessario, in  deroga  all'ordinamento
giuridico vigente; 
  Ritenuta, pertanto, l'esigenza di inviare risorse umane e materiali
per fronteggiare adeguatamente, ed in termini di particolare urgenza,
la situazione calamitosa verificatasi  nell'area  interessata,  anche
mediante la piena e completa  attivazione  delle  strutture  e  delle
componenti di protezione civile di cui agli articoli  6  e  11  della
legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
  Sentito il Ministero degli affari esteri; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
 
               Iniziative urgenti di protezione civile 
 
  1. Per assicurare il concorso dello Stato italiano, in un  contesto
di solidarieta' internazionale, nell'adozione di tutte le  iniziative
urgenti di protezione civile  finalizzate  a  fronteggiare  la  grave
situazione  determinatasi  nella  Repubblica   delle   Filippine   in
conseguenza dell'evento calamitoso in oggetto, il Dipartimento  della
protezione civile, avvalendosi delle  componenti  e  delle  strutture
operative  del  Servizio  nazionale  della  protezione   civile,   e'
incaricato di garantire,  in  raccordo  con  la  Commissione  europea
(DGECHO) e gli  organismi  internazionali  interessati,  l'intervento
finalizzato all'assistenza della popolazione della  Repubblica  delle
Filippine, mediante l'invio di squadre operative e l'allestimento  di
strutture di  prima  assistenza  e  soccorso  secondo  le  necessita'
rappresentate dalle apposite strutture di  coordinamento  dell'Unione
europea, nonche' dell'Ufficio  affari  umanitari  dell'Organizzazione
delle Nazioni Unite (OCHA).