IL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
                 nella riunione del 15 novembre 2013 
 
  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
  Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
  Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n.  343,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; 
  Visto l'art. 4, comma 2 del decreto-legge 31 maggio  2005,  n.  90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152 nel
quale si dispone che  agli  interventi  all'estero  del  Dipartimento
della protezione civile si applicano le disposizioni di cui  all'art.
5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
  Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  15  luglio  2012,  n.   100,   recante:
"Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile"; 
  Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 2 agosto 2013  con
cui e' stato dichiarato,  fino  al  30  ottobre  2013,  lo  stato  di
emergenza in conseguenza della grave crisi  umanitaria  in  atto  nel
Regno Hascemita di Giordania; 
  Vista l'ordinanza del Capo Dipartimento della protezione civile  n.
111 dell'8 agosto 2013 recante: "Disposizioni urgenti  di  protezione
civile per fronteggiare la grave crisi umanitaria in atto  nel  Regno
Hascemita di Giordania; 
  Visto l'art. 10 del  decreto-legge  del  14  agosto  2013,  n.  93,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119; 
  Considerato  che   il   Dipartimento   della   protezione   civile,
avvalendosi delle componenti e delle strutture operative del Servizio
Nazionale della protezione civile, e' stato incaricato di  garantire,
d'intesa con il Ministero degli Affari Esteri ed in raccordo con  gli
organismi  internazionali   interessati,   l'intervento   finalizzato
all'assistenza  umanitaria  della   popolazione   proveniente   dalla
Repubblica Araba di Siria; 
  Considerato che detto intervento, concernente la progettazione,  la
realizzazione, il trasferimento e l'installazione  di  una  struttura
sanitaria prefabbricata di circa 2.000 mq  nella  zona  di  Arzaq  in
grado di  fornire  servizi  di  primo  soccorso,  assistenza  medica,
medico-specialistica e chirurgica ai  rifugiati  del  campo  profughi
nella predetta area, e' in fase di ultimazione; 
  Ritenuto nella fattispecie che  ricorrono  i  presupposti  previsti
dall'art. 5, comma 1-bis, della citata legge 24 febbraio 1992, n. 225
e successive modificazioni, per la proroga dello stato di emergenza; 
  Su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri; 
 
                              Delibera: 
 
  In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli
effetti dell'art. 5, comma 1-bis, della legge 24  febbraio  1992,  n.
225, e successive modifiche ed integrazioni, e' prorogato, fino al 29
aprile 2014,  lo  stato  di  emergenza  in  conseguenza  della  grave
situazione in cui versa la  popolazione  della  Repubblica  Araba  di
Siria, che necessita di assistenza di carattere sociale, economico  e
sanitario nei Paesi limitrofi, ed in particolare nel Regno  Hascemita
di Giordania. 
  La presente delibera verra'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Roma, 15 novembre 2013 
 
                                                 Il Presidente: Letta