IL CONSIGLIO DEI MINISTRI nella riunione del 15 novembre 2013 Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Visto l'art. 4, comma 2 del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152 nel quale si dispone che agli interventi all'estero del Dipartimento della protezione civile si applicano le disposizioni di cui all'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2012, n. 100, recante: "Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile"; Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 2 agosto 2013 con cui e' stato dichiarato, fino al 30 ottobre 2013, lo stato di emergenza in conseguenza della grave crisi umanitaria in atto nel Regno Hascemita di Giordania; Vista l'ordinanza del Capo Dipartimento della protezione civile n. 111 dell'8 agosto 2013 recante: "Disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare la grave crisi umanitaria in atto nel Regno Hascemita di Giordania; Visto l'art. 10 del decreto-legge del 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119; Considerato che il Dipartimento della protezione civile, avvalendosi delle componenti e delle strutture operative del Servizio Nazionale della protezione civile, e' stato incaricato di garantire, d'intesa con il Ministero degli Affari Esteri ed in raccordo con gli organismi internazionali interessati, l'intervento finalizzato all'assistenza umanitaria della popolazione proveniente dalla Repubblica Araba di Siria; Considerato che detto intervento, concernente la progettazione, la realizzazione, il trasferimento e l'installazione di una struttura sanitaria prefabbricata di circa 2.000 mq nella zona di Arzaq in grado di fornire servizi di primo soccorso, assistenza medica, medico-specialistica e chirurgica ai rifugiati del campo profughi nella predetta area, e' in fase di ultimazione; Ritenuto nella fattispecie che ricorrono i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1-bis, della citata legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni, per la proroga dello stato di emergenza; Su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri; Delibera: In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1-bis, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modifiche ed integrazioni, e' prorogato, fino al 29 aprile 2014, lo stato di emergenza in conseguenza della grave situazione in cui versa la popolazione della Repubblica Araba di Siria, che necessita di assistenza di carattere sociale, economico e sanitario nei Paesi limitrofi, ed in particolare nel Regno Hascemita di Giordania. La presente delibera verra' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 15 novembre 2013 Il Presidente: Letta