IL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
                 nella riunione del 15 novembre 2013 
 
  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
  Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
  Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n.  343,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; 
  Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  15  luglio  2012,  n.   100,   recante:
"Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile"; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del  26  giugno  2013,
con la quale e' stato dichiarato, fino al  novantesimo  giorno  dalla
data di adozione del medesimo provvedimento, lo stato di emergenza in
conseguenza dell'evento sismico che il 21 giugno 2013 ha  colpito  il
territorio delle provincie di Lucca e Massa Carrara, 
  Visto in particolare il comma 4  dell'art.  1  della  sopra  citata
delibera del Consiglio dei ministri, che per l'attuazione  dei  primi
interventi da porre in essere per il  superamento  dell'emergenza  in
rassegna ha previsto un primo stanziamento di risorse pari ad euro  3
milioni; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 102 del 5 luglio 2013; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 4 ottobre 2013 con
la  quale,  alla  luce  dell'intervenuta  modifica  del  comma  1-bis
dell'art. 5 della citata legge n. 225/1992, ad opera dell'art. 10 del
decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, la  durata  della  dichiarazione
dello stato di emergenza in rassegna e' stata estesa di ulteriori  90
giorni; 
  Visto l'art. 5, comma 1 della citata legge  24  febbraio  1992,  n.
225, e successive modifiche ed integrazioni, dove  e'  previsto,  tra
l'altro, che il Capo del Dipartimento della  protezione  civile,  nel
caso in cui le risorse stanziate per gli interventi necessari per  il
contrasto della prima emergenza risultino insufficienti presenta  una
motivata relazione al Consiglio dei ministri ai fini dell'emanazione,
da parte di quest'ultimo, della eventuale  conseguente  deliberazione
di integrazione delle risorse; 
  Vista la nota del 6 novembre 2013, con cui il Capo del Dipartimento
della protezione civile, anche  sulla  base  della  ricognizione  dei
fabbisogni operata dal Commissario delegato in data 21 ottobre  2013,
ha rappresentato l'esigenza, per la prosecuzione degli interventi  di
prima emergenza, di un'integrazione delle risorse per un importo pari
a 1,3 milioni  di  euro,  tenuto  conto  dell'intervenuta  estensione
temporale  dello  stato  di  emergenza,  suscettibile  di   ulteriore
proroga, e di nuove voci di spesa; 
  Ravvisata pertanto la necessita' di assicurare la prosecuzione,  da
parte del  Commissario  delegato,  delle  iniziative  finalizzate  al
superamento dello stato di emergenza in rassegna; 
  Ritenuto, quindi, che ricorrono, nella fattispecie,  i  presupposti
previsti dall'art. 5, comma 1, della citata legge 24  febbraio  1992,
n. 225, e successive modificazioni, per la delibera  di  integrazione
delle risorse; 
  Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri; 
 
                              Delibera: 
 
                               Art. 1 
 
  1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e  per
gli effetti dell'art. 5, comma 1 della legge  24  febbraio  1992,  n.
225, e successive  modifiche  ed  integrazioni,  lo  stanziamento  di
risorse di cui all'art. 1, comma 4, della delibera del Consiglio  dei
ministri del 26 giugno 2013 e' integrato di 1,3 milioni di euro. 
  La presente delibera verra'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Roma, 15 novembre 2013 
 
                                                 Il Presidente: Letta