IL COMITATO INTERMINISTERIALE 
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 
 
  Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833,  istitutiva  del  Servizio
sanitario nazionale; 
  Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e  successive
modificazioni  e  integrazioni,   concernente   il   riordino   della
disciplina in materia sanitaria, ai sensi dell'art. 1 della legge  23
ottobre 1992, n. 421; 
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, che all'art. 12, comma  9,
prevede il concorso delle Regioni a statuto speciale e delle Province
autonome di Trento e Bolzano al finanziamento del Servizio  sanitario
nazionale; 
  Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662, in particolare  l'art.  1,
comma 34 che prevede che il CIPE,  su  proposta  del  Ministro  della
salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti  tra  lo
Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento  e  Bolzano,  puo'
vincolare quote del Fondo sanitario nazionale per la realizzazione di
specifici obiettivi di carattere prioritario e di  rilievo  nazionale
indicati nel Piano sanitario nazionale; 
  Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che all'art.
39, comma 1, demanda al CIPE, su proposta del Ministro della  salute,
d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
Regioni e le Province autonome di Trento  e  Bolzano,  l'assegnazione
annuale delle quote del Fondo sanitario nazionale di parte corrente a
favore delle Regioni e Province autonome; 
  Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, e  in  particolare  l'art.
32, comma 16 che dispone, tra l'altro, che le  Province  autonome  di
Trento e Bolzano, la  Regione  Valle  d'Aosta  e  la  Regione  Friuli
Venezia Giulia provvedano al  finanziamento  del  Servizio  sanitario
nazionale nei rispettivi territori, senza alcun apporto a carico  del
bilancio dello Stato, ai sensi dell'art. 34, comma 3, della legge  23
dicembre 1994, n. 724 e dell'art. 1, comma 144, della citata legge n.
662/1996; 
  Vista la legge finanziaria 2007, che all'art. 1, comma  830,  fissa
nella misura del 49,11 per cento il concorso a carico  della  Regione
Sicilia  e,  al  comma  836,  stabilisce  che  la  Regione  Sardegna,
dall'anno 2007, provveda  al  finanziamento  del  Servizio  sanitario
nazionale sul proprio territorio senza alcun contributo a carico  del
bilancio dello Stato; 
  Visto il decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito,  con
modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 135,  e  in  particolare
l'art. 15, comma 22, che riduce, per l'anno 2012, di  900.000.000  di
euro il livello del fabbisogno del Servizio sanitario nazionale e del
correlato finanziamento previsto a  legislazione  vigente  che  viene
pertanto rideterminato in 107.960.684.000 euro; 
  Vista la propria delibera del 21 dicembre 2012,  n.  141  (Gazzetta
Ufficiale n. 95/2012),  che  ripartiva  tra  le  Regioni  e  Province
autonome di Trento e Bolzano, le risorse complessivamente disponibili
per il finanziamento del  Servizio  sanitario  nazionale  per  l'anno
2012, pari a 107.960.684.000 euro; 
  Vista la nota del 30 luglio 2013, n. 5986, con la quale il Ministro
della salute trasmette la proposta di modifica  di  riparto,  tra  le
Regioni e Province  autonome  di  Trento  e  Bolzano,  delle  risorse
complessivamente  disponibili  per  il  finanziamento  del   Servizio
sanitario nazionale per l'anno 2012, pari a 107.960.684.000 euro, che
recepisce la richiesta del Presidente della Conferenza delle  Regioni
e delle Provincie autonome di Trento e Bolzano (nota n.  1766/C7SCAN,
del 24 aprile 2013) di modifica del calcolo dei saldi della mobilita'
sanitaria   interregionale   ai   fini   del   bilancio    consuntivo
dell'esercizio 2012, con riferimento all'anticipazione di 30  milioni
di euro a suo tempo riconosciuta all'Abruzzo a seguito  degli  eventi
sismici del 2009 e posta a carico delle Regioni Piemonte,  Lombardia,
Veneto, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria e Molise; 
  Considerato che tale proposta mette in evidenza che la modifica  in
esame si rende necessaria dopo l'entrata in vigore,  dal  1°  gennaio
2012, del decreto legislativo n. 118/2011, art. 29, comma 1,  lettera
h), il quale prevede che, per il calcolo dei risultati  di  esercizio
delle Regioni, si prenda a riferimento «la  matrice  della  mobilita'
extraregionale  approvata  dal  Presidente  della  Conferenza   delle
Regioni e delle Province autonome e  inserita  nell'atto  formale  di
individuazione del fabbisogno sanitario regionale  standard  e  delle
relative fonti di finanziamento dell'anno di riferimento»; 
  Considerato che la detta proposta  del  Ministro  della  salute  e'
riferita alla quota di 15 milioni di euro relativa alla  restituzione
della prima rata della rateizzazione di 30  milioni  a  carico  della
Regione Abruzzo e consente di evitare una doppia imputazione di  tale
costo a livello di conto economico per  la  medesima  Regione  e  una
doppia entrata per le citate  sette  Regioni  beneficiarie,  con  una
rappresentazione  trasparente  -  sia  a   livello   contabile,   sia
finanziario - del risultato di esercizio 2012; 
  Considerato che la proposta comporta nella sostanza la sostituzione
della tabella A allegata alla citata delibera n. 141/2012, al fine di
evidenziare nella medesima tabella, per le sette Regioni interessate,
la posta relativa alla restituzione della  prima  rata  della  citata
rateizzazione a carico della Regione Abruzzo (colonna 9); 
  Vista l'intesa della Conferenza permanente per i  rapporti  tra  lo
Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sancita
nella seduta del 20 giugno 2013 (Rep. atti  n.  94/CSR)  sulla  detta
proposta del Ministro della salute concernente il riparto per  l'anno
2012; 
  Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del  vigente
regolamento di questo Comitato (delibera 30 aprile 2012, n. 62,  art.
3, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 122/2012); 
  Vista  la  nota  n.  3342-P   del   7   agosto   2012   predisposta
congiuntamente  dal  Dipartimento  per   la   programmazione   e   il
coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio
dei Ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta  a
base dell'odierna seduta del Comitato; 
  Su proposta del Ministro della salute; 
 
                              Delibera: 
 
  1. Per le motivazioni  richiamate  in  premessa,  e'  approvata  la
sostituzione  della  tabella  A  allegata  alla  delibera  di  questo
Comitato n. 141/2012 con la nuova tabella A  allegata  alla  presente
delibera di cui costituisce parte integrante. 
  2. Per quanto non espressamente disciplinato al precedente punto  1
restano confermate le disposizioni di cui  alla  delibera  di  questo
Comitato n. 141/2012. 
    Roma, 8 agosto 2013 
 
                                                 Il Presidente: Letta 
Il Segretario Delegato: Girlanda 

Registrato alla Corte dei conti il 13 novembre 2013 
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia  e  delle
finanze, registro n. 9 Economia e finanze, foglio n. 115