IL DIRETTORE GENERALE 
    per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e della nutrizione 
 
  Visto l'art. 6 della legge  30  aprile  1962,  n.  283,  modificato
dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Vista la legge 13 novembre 2009, n.  172  concernente  «Istituzione
del Ministero della salute e incremento del  numero  complessivo  dei
Sottosegretari di Stato»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011,  n.
108, recante il Regolamento di riorganizzazione del  Ministero  della
salute; 
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  salute  2   agosto   2011
concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo  del
Ministero della salute; 
  Visto il decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  194,  concernente
l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in  materia  d'immissione  in
commercio di prodotti  fitosanitari,  nonche'  la  circolare  del  10
giugno 1995, n. 17 (S.O. G.U. n. 145 del 23 giugno 1995)  concernenti
«Aspetti applicativi delle nuove norme in materia  di  autorizzazione
di prodotti fitosanitari»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di
autorizzazione alla produzione, all'immissione in  commercio  e  alla
vendita  di  prodotti  fitosanitari  e  relativi  coadiuvanti,   come
modificato dal decreto del Presidente della  Repubblica  28  febbraio
2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del  decreto  del
Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del
consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei
prodotti  fitosanitari  e  che  abroga  le  direttive  del  Consiglio
79/117/CEE e 91/414/CEE  ed  in  particolare  l'art.  80  concernente
«misure transitorie»; 
  Visti i regolamenti (UE) della Commissione n.  540/2011,  541/2011,
544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento
(CE) n. 1107/2009; 
  Visti il decreto legislativo 14 marzo  2003,  n.  65,  corretto  ed
integrato dal decreto legislativo  28  luglio  2004,  n.  260,  e  il
decreto ministeriale 3 aprile 2007,  concernenti  l'attuazione  delle
direttive  1999/45/CE,  2001/60/CE   e   2006/8/CE,   relative   alla
classificazione, all'imballaggio e  all'etichettatura  dei  preparati
pericolosi; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del  16  dicembre  2008  e  il  successivo  regolamento  n.
790/2009 della Commissione del  10  agosto  2009  di  adeguamento  al
progresso  tecnico  e  scientifico,  relativi  alla  classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele; 
  Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e  del
Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti
i livelli massimi di residui di antiparassitari nei  o  sui  prodotti
alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica  la
direttiva 91/414/CEE del Consiglio; 
  Visto il decreto del Ministero della salute 28  settembre  2012  di
rideterminazione delle tariffe relative all'immissione  in  commercio
dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni  sostenute  e
rese a richiesta, in attuazione del Regolamento (CE) 1107/2009; 
  Vista la domanda del 15 febbraio 2011 presentata  dall'Impresa  FMC
Chemical SPRL, con sede legale in Boulevard de la Plaine 9/3  -  1050
Brussells,  diretta  ad  ottenere  la  registrazione   del   prodotto
fitosanitario denominato «Alcanse CS» contenente le  sostanze  attive
clomazone e pendimetanil; 
  Vista la convenzione del 28 dicembre 2011 tra  il  Ministero  della
salute e l'Istituto Superiore di Sanita', per l'esame  delle  istanze
di prodotti fitosanitari corredati di dossier di allegato III di  cui
al decreto legislativo n. 194/95; 
  Visto il decreto del 29 aprile 2008 di  inclusione  della  sostanza
attiva clomazone, nell'Allegato I del decreto  legislativo  17  marzo
1995, n. 194 fino al 31 ottobre 2018 in  attuazione  della  direttiva
2007/76/CE della Commissione del 20 dicembre 2007; 
  Visto il decreto del 30 giugno 2003 di  inclusione  della  sostanza
attiva pendimetalin,  nell'Allegato  I  del  decreto  legislativo  17
marzo1995, n. 194 fino al  31  dicembre  2013,  in  attuazione  della
direttiva 2003/31/CE della Commissione dell'11 aprile 2003; 
  Considerato che la direttiva 91/414/CEE  e'  stata  sostituita  dal
Reg. CE n. 1107/2009 e che pertanto le sostanze attive  in  questione
ora sono considerate approvate ai sensi del  suddetto  Regolamento  e
riportate nell'allegato al Regolamento UE n. 540/2011; 
  Visto il Regolamento (EU)  n.  823/2012  che  proroga  la  data  di
scandenza, in deroga al Regolamento  (UE)  n.  540/2011,  di  diverse
sostanze attive tra cui la s.a. pendimetanil fino al 31 luglio 2016; 
  Vista la valutazione dell'Istituto  sopra  citato  in  merito  alla
documentazione  tecnico-scientifica   presentata   dall'Impresa   FMC
Chemical SPRL a sostegno dell'istanza di autorizzazione del  prodotto
fitosanitario in questione; 
  Considerato che nell'ambito della valutazione di  cui  sopra,  sono
stati  richiesti  dal  suddetto  Istituto  dati   tecnico-scientifici
aggiuntivi; 
  Sentita la Commissione Consultiva dei Prodotti Fitosanitari  (CCPF)
di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17  marzo  1995,  n.  194,
secondo le modalita' descritte nella procedura di cui  alla  riunione
plenaria del 12 aprile 2012; 
  Vista la nota dell'Ufficio in data 13 maggio 2013 con la  quale  e'
stata richiesta  la  documentazione  ed  i  dati  tecnico-scientifici
aggiuntivi indicati dal sopracitato Istituto, da presentarsi entro 12
mesi dalla sopra citata data del 13 maggio 2013; 
  Vista la nota pervenuta in data 24 maggio 2013 da cui  risulta  che
l'Impresa FMC Chemical SPRL ha presentato la documentazione richiesta
dall'Ufficio; 
  Ritenuto di autorizzare il prodotto «Alcanse CS» fino al 31 ottobre
2018  data  di  scadenza  dell'approvazione  della  sostanza   attiva
clomazone; 
  Visto il pagamento della tariffa a norma del decreto ministeriale 9
luglio 1999, in vigore alla data di presentazione della domanda; 
 
                              Decreta: 
 
  L'Impresa FMC Chemical SPRL, con sede legale  in  Boulevard  de  la
Plaine 9/3 1050 Brussells, e' autorizzata ad immettere  in  commercio
il prodotto fitosanitario denominato «Alcanse CS» con la composizione
e  alle  condizioni  indicate  nell'etichetta  allegata  al  presente
decreto, fino al 31 ottobre 2018, data  di  scadenza  dell'iscrizione
della  sostanza   attiva   clomazone   riportata   nell'Allegato   al
Regolamento UE n. 540/2011. 
  La  succitata  impresa  e'  tenuta  alla  presentazione  dei   dati
tecnico-scientifici aggiuntivi sopra indicati nel termine di  cui  in
premessa. 
  E' fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento
delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario,  anche
in conformita' a provvedimenti comunitari  e  ulteriori  disposizioni
riguardanti le sostanze attive componenti. 
  Il prodotto e' confezionato nelle taglie da L 1 - 5 - 10. 
  Il prodotto in questione e'  importato  in  confezioni  pronte  per
l'impiego dagli stabilimenti  delle  Imprese  estere  FMC  Middleport
Plant - 100 Niagara ST - Middleport  NY  (USA)  e  Kwizda  Agro  GmbH
-Kwizda Allee 1 - A-2100 Leobendorf/Korneuburg (Austria). 
  Il prodotto fitosanitario suddetto e' registrato al n. 15142. 
  E'  approvata  quale  parte   integrante   del   presente   decreto
l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve  essere  posto  in
commercio. 
  Il  presente  decreto  sara'  notificato,  in  via  amministrativa,
all'Impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
    Roma, 25 giugno 2013 
 
                                      Il direttore generale: Borrello