IL DIRETTORE GENERALE 
                     per l'igiene e la sicurezza 
                  degli alimenti e della nutrizione 
 
  Visto l'art. 6 della Legge  30  aprile  1962,  n.  283,  modificato
dall'art. 4 della Legge 26 febbraio 1963, n. 441; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del
Ministero della  Salute  e  incremento  del  numero  complessivo  dei
Sottosegretari di Stato». 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011,  n.
108, recante il Regolamento di riorganizzazione del  Ministero  della
salute; 
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  salute  2   agosto   2011
concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo  del
Ministero della salute; 
  Visto il decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  194,  concernente
l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in  materia  d'immissione  in
commercio di prodotti  fitosanitari,  nonche'  la  circolare  del  10
giugno 1995, n. 17 (S.O. G.U. n. 145 del 23 giugno 1995)  concernenti
«Aspetti applicativi delle nuove norme in materia  di  autorizzazione
di prodotti fitosanitari»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di
autorizzazione alla produzione, all'immissione in  commercio  e  alla
vendita  di  prodotti  fitosanitari  e  relativi  coadiuvanti,   come
modificato dal Decreto del Presidente della  Repubblica  28  febbraio
2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del  decreto  del
Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del
consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei
prodotti  fitosanitari  e  che  abroga  le  direttive  del  Consiglio
79/117/CEE e 91/414/CEE  ed  in  particolare  l'art.  80  concernente
"misure transitorie"; 
  Visti i regolamenti (UE) della Commissione n.  540/2011,  541/2011,
544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento
(CE) n. 1107/2009; 
  Visti il decreto legislativo 14 marzo  2003,  n.  65,  corretto  ed
integrato dal decreto legislativo  28  luglio  2004,  n.  260,  e  il
decreto ministeriale 3 aprile 2007,  concernenti  l'attuazione  delle
direttive  1999/45/CE,  2001/60/CE   e   2006/8/CE,   relative   alla
classificazione, all'imballaggio e  all'etichettatura  dei  preparati
pericolosi; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del  16  dicembre  2008  e  il  successivo  regolamento  n.
790/2009 della Commissione del  10  agosto  2009  di  adeguamento  al
progresso  tecnico  e  scientifico,  relativi  alla  classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele; 
  Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e  del
Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti
i livelli massimi di residui di antiparassitari nei  o  sui  prodotti
alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica  la
direttiva 91/414/CEE del Consiglio; 
  Viste le convenzioni del 1° settembre e 23 dicembre  2010,  tra  il
Ministero  della  salute  ed  il  Centro   Internazionale   per   gli
Antiparassitari e la Prevenzione Sanitaria, per l'esame delle istanze
di prodotti fitosanitari corredati di dossier di allegato III di  cui
al decreto legislativo 194/95 
  Vista la nota dell'Ufficio del 2 maggio 2011 con la quale e'  stata
richiesta  documentazione  e  dati   tecnico-scientifici   aggiuntivi
indicati dall' Istituto valutatore da presentarsi entro 12 mesi dalla
data della suddetta nota; 
  Visto il decreto del 19 ottobre 2011, modificato successivamente ai
sensi del D.P.R. n. 55/2012 in data 30 settembre 2012, con  il  quale
e' stato registrato il prodotto  fitosanitario  denominato  GLIPHOGAN
TOP CL, a base della sostanza attiva glifosate, a  nome  dell'impresa
Feichemie Schwebda GmbH con sede legale in  Koln  (Germania),  Edmund
Rumpler Str.6, D-5114; 
  Vista la nota con la quale l'Impresa ha presentato, entro i termini
di tempo previsti, la documentazione ed i dati tecnico -  scientifici
aggiuntivi; 
  Vista la valutazione dell'Istituto  sopra  citato  in  merito  alla
documentazione presentata  dall'Impresa  medesima  a  sostegno  dell'
autorizzazione del prodotto fitosanitario in questione; 
  Vista la nota dell'Ufficio del 6 novembre  2012  con  la  quale  e'
stata  richiesta  la  documentazione  per  l'adeguamento  alle  nuove
condizioni di autorizzazione; 
  Vista la nota pervenuta in data 12 novembre 2012 da cui risulta che
la suddetta Impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio; 
  Vista l'ulteriore nota inoltrata dall'Impresa in data  12  dicembre
2012,  con  la  quale  viene  richiesta  la  sospensione   temporanea
dell'iter di autorizzazione del  prodotto  fitosanitario  in  oggetto
fino al 30 giugno 2013; 
 
                              Decreta: 
 
  E' autorizzata la modifica del testo dell'etichetta,  relativamente
alle dosi d'impiego, del prodotto fitosanitario denominato  GLIPHOGAN
TOP CL, registrato in data 19 ottobre 2011 al n. 15096, e  modificato
successivamente ai sensi del D.P.R. n. 55/2012 in data  30  settembre
2012, a nome dell'Impresa Feichemie Schwebda GmbH con sede legale  in
Koln  (Germania),  Edmund  Rumpler  Str.6,  D-5114,  preparato  negli
stabilimenti e nelle taglie gia' autorizzate. 
  E' approvato quale parte integrante del presente decreto l'allegato
fac-simile dell'etichetta con la quale il prodotto deve essere  posto
in commercio. 
  Entro 30 giorni dalla notifica del presente  decreto,  il  titolare
dell'autorizzazione   e'   tenuto   a   rietichettare   il   prodotto
fitosanitario  non  ancora  immesso  in  commercio  e  a  fornire  ai
rivenditori un facsimile della nuova etichetta per le  confezioni  di
prodotto giacenti presso gli esercizi di vendita al  fine  della  sua
consegna all'acquirente/utilizzatore finale. E'  altresi'  tenuto  ad
adottare ogni iniziativa, nei confronti degli utilizzatori, idonea ad
assicurare  un  corretto  impiego  del  prodotto   fitosanitario   in
conformita' alle nuove disposizioni. 
  Il presente decreto sara'  pubblicato  sul  portale  del  Ministero
della  Salute  www.salute.gov.it,  e   sara'   notificato,   in   via
amministrativa, all'Impresa interessata. 
    Roma, 5 agosto 2013 
 
                                      Il direttore generale: Borrello