IL CAPO del Dipartimento della protezione civile Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, recante: «Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»; Visto l'art. 10 del decreto-legge del 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119; Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 19 novembre 2013 con la quale e' stato dichiarato, per centottanta giorni, lo stato d'emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel mese di novembre 2013 nel territorio della Regione Autonoma della Sardegna; Ravvisata la necessita' di procedere alla realizzazione, in termini di urgenza, di tutte le iniziative di carattere straordinario finalizzate alla gestione e al superamento dell'emergenza; Atteso che la situazione emergenziale in atto, per i caratteri d'urgenza, non consente l'espletamento di procedure ordinarie, bensi' richiede l'utilizzo di poteri straordinari in deroga alla vigente normativa; Acquisita l'intesa della Regione Autonoma della Sardegna; Dispone: Art. 1 Nomina Commissario e piano degli interventi 1. Per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi calamitosi di cui in premessa, il Direttore generale della protezione civile della Regione Autonoma della Sardegna e' nominato Commissario delegato. 2. Il Commissario delegato, previa individuazione dei Comuni danneggiati dall'evento in argomento, anche avvalendosi dei Centri di Coordinamento Soccorsi gia' istituiti e dei Sindaci dei predetti comuni, provvede: a) all'attuazione degli interventi necessari ad assicurare l'assistenza alla popolazione colpita dall'evento nonche' il rientro tempestivo della stessa nelle proprie abitazioni; b) all'esecuzione degli interventi provvisionali urgenti la cui mancata attuazione possa compromettere la pubblica incolumita' ovvero pregiudicare le operazioni di soccorso ed assistenza alla popolazione. 3. Il Commissario delegato ed i Soggetti di cui al comma 2, per l'espletamento delle attivita' di cui al medesimo comma, sono autorizzati all'acquisizione dei beni e servizi necessari, all'occupazione e requisizione di beni mobili ed immobili, alla movimentazione di mezzi e materiali, alla stipula di convenzioni per la sistemazione alloggiativa presso strutture pubbliche e private, anche di tipo alberghiero. 4. Il Commissario delegato, per l'espletamento delle attivita' di cui alla presente ordinanza, si avvale, altresi', delle strutture organizzative e del personale della Regione Autonoma della Sardegna, degli Enti e delle agenzie della Regione medesima nonche' della collaborazione delle Amministrazioni dello Stato e degli Enti locali. 5. Il Commissario delegato predispone, nel limite delle risorse finanziarie di cui all'art. 11, entro venti giorni dall'emanazione della presente ordinanza, un Piano degli interventi da sottoporre all'approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile. Tale piano deve contenere: a) gli interventi di soccorso e di assistenza alla popolazione; b) gli interventi di somma urgenza; c) gli interventi provvisionali urgenti. 6. Il piano di cui al comma 5 deve, altresi', contenere la descrizione tecnica di ciascun intervento con la relativa durata, nonche' l'indicazione delle singole voci di spesa. 7. Il predetto piano puo' essere successivamente rimodulato e integrato, nei limiti delle risorse di cui all'art. 11, previa approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile. 8. Le risorse sono erogate agli enti locali previo resoconto delle spese sostenute ed attestazione della sussistenza del nesso di causalita' tra l'evento calamitoso in argomento ed il danno subito. 9. Il Commissario delegato provvede altresi' all'individuazione di appositi siti di stoccaggio temporaneo ove ubicare i fanghi, i detriti ed i materiali rivenienti dalla situazione emergenziale in atto, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 3.