Estratto determinazione V & A n. 1962/2013 del 12 novembre 2013 
 
    Descrizione del medicinale e attribuzione n. AIC. 
    E'  autorizzata  l'immissione  in   commercio   del   medicinale:
COLISTIMETATO XELLIA, nella  forma  e  confezione:  «1  milione  U.I.
polvere per soluzione iniettabile o per infusione» 10  flaconcini  in
vetro; alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate. 
    Titolare AIC: XELLIA  PHARMACEUTICALS  APS,  con  sede  legale  e
domicilio fiscale in Copenaghen S -Danimarca, Dalslandsgade  11,  CAP
DK-2300, Danimarca (DK). 
    Confezione: «1 milione U.I. polvere per soluzione  iniettabile  o
per infusione» 10 flaconcini in vetro 
    AIC n. 042399016 (in base 10) 18FX98 (in base 32) 
    Forma Farmaceutica:  polvere  per  soluzione  iniettabile  o  per
infusione. 
    Validita' Prodotto Integro: 2 anni dalla data di fabbricazione. 
    Produttore del principio attivo: 
      XELLIA PHARMACEUTICALS APS stabilimento sito  in  Dalslandsgade
11, 2300 Copenaghen S - Danimarca. 
    Produttore del prodotto finito: 
      XELLIA PHARMACEUTICALS APS stabilimento sito  in  Dalslandsgade
11, 2300  Copenaghen  S  -  Danimarca  (produzione,  confezionamento,
controllo e rilascio lotti). 
    Composizione: 1 flaconcino di polvere per soluzione iniettabile o
per infusione contiene: 
      Principio Attivo: colistimetato sodico 80,0 mg (equivalenti a 1
milione di U.I.) 
      Eccipienti: non presenti. 
    Indicazioni terapeutiche: «Colistimetato Xellia» e' indicato  per
il trattamento delle seguenti infezioni causate da batteri  sensibili
gram-negativi aerobi: 
      polmonite nosocomiale 
      infezioni complicate delle vie urinarie. 
    Si raccomanda di usare «Colistimetato Xellia»  quando  i  farmaci
antibatterici comunemente utilizzati per  trattare  queste  infezioni
non sono  considerati  appropriati  per  il  paziente  e/o  per  il/i
patogeno/i scatenante/i in questione. 
    Prestare attenzione  alle  linee  guida  ufficiali  sull'utilizzo
appropriato dei farmaci antibatterici. 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
    Confezione: AIC n.  042399016  -  «1  milione  U.I.  polvere  per
soluzione iniettabile o per infusione» 10 flaconcini in vetro 
    Classe di rimborsabilita': 
      Apposita sezione della classe di  cui  all'art.  8,  comma  10,
lettera c)  della  legge  24  dicembre  1993,  n.  537  e  successive
modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini  della
rimborsabilita', denominata Classe C (nn). 
 
               Classificazione ai fini della fornitura 
 
    Confezione: AIC n.  042399016  -  «1  milione  U.I.  polvere  per
soluzione iniettabile o per infusione» 10 flaconcini in vetro  -  RR:
medicinale soggetto a prescrizione medica 
 
                              Stampati 
 
    Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con
etichette e  fogli  illustrativi  conformi  al  testo  allegato  alla
presente determinazione. 
    E' approvato il  riassunto  delle  caratteristiche  del  prodotto
allegato alla presente determinazione. 
    In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del  decreto  legislativo
24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette
devono  essere  redatti  in  lingua  italiana  e,  limitatamente   ai
medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche  in  lingua
tedesca.  Il  Titolare  dell'AIC  che  intende   avvalersi   dell'uso
complementare di lingue estere, deve darne  preventiva  comunicazione
all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei  testi  in
lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In  caso  di  inosservanza
delle disposizioni sull'etichettatura e sul  foglio  illustrativo  si
applicano le  sanzioni  di  cui  all'art.  82  del  suddetto  decreto
legislativo. 
 
     Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR 
 
    Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio  deve
fornire i rapporti periodici di  aggiornamento  sulla  sicurezza  per
questo medicinale conformemente  ai  requisiti  definiti  nell'elenco
delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD)  di  cui
all'articolo  107-quater,  par.  7)  della  direttiva  2010/84/CE   e
pubblicato sul portale web dell'Agenzia Europea dei medicinali. 
    Decorrenza  di  efficacia  della   determinazione:   dal   giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica Italiana.