IL CONSIGLIO 
 
  Visto l'art. 12 della legge 29 luglio 2003 n. 229, in base al quale
le Autorita' Amministrative Indipendenti con funzioni  di  vigilanza,
di  controllo  o  regolatorie  si  dotano,  nei  modi  previsti   dai
rispettivi ordinamenti, di forme e metodi di analisi di impatto della
regolamentazione per l'emanazione degli  atti  di  competenza  e,  in
particolare, di atti amministrativi  generali,  di  programmazione  o
pianificazione, e, comunque, di regolazione; 
  Visto l'art. 25 comma 1 lettera c) della legge 18 aprile 2005 n. 62
«Disposizioni    per    l'adempimento    di    obblighi     derivanti
dall'appartenenza   dell'Italia   alle   Comunita'   europee.   Legge
comunitaria 2004» che prevede che l'Autorita' di vigilanza sui lavori
pubblici «si dota, nei modi  previsti  dal  proprio  ordinamento,  di
forme e metodi di organizzazione  e  di  analisi  dell'impatto  della
normazione per l'emanazione di atti di competenza e, in  particolare,
di atti amministrativi generali, di programmazione o  pianificazione.
I compiti di cui alla presente lettera sono svolti nell'ambito  delle
competenze istituzionali  dell'Autorita',  che  vi  provvede  con  le
strutture  umane  e  strumentali   disponibili   sulla   base   delle
disposizioni normative vigenti»; 
  Visto l'art. 8, comma 1 del decreto  legislativo 163/2006  per  cui
«L'Autorita' si dota, nei modi previsti dal proprio  ordinamento,  di
forme e metodi di organizzazione  e  di  analisi  dell'impatto  della
normazione per l'emanazione di atti di competenza e, in  particolare,
di atti amministrativi generali, di programmazione o  pianificazione.
Al fine di  migliorare  la  qualita'  dei  propri  atti,  l'Autorita'
utilizza metodi di consultazione  preventiva,  consistenti  nel  dare
preventivamente notizia del progetto di atto e  nel  consentire  agli
interessati di far pervenire le  proprie  osservazioni,  da  valutare
motivatamente»; 
  Considerata la consultazione  pubblica  avvenuta  a  seguito  della
pubblicazione, sul sito internet  dell'Autorita',  del  Documento  di
consultazione «Regolamento  -  Disciplina  dell'analisi  dell'impatto
della regolamentazione (AIR)  e  della  verifica  dell'impatto  della
regolamentazione (VIR)», conclusa il 5 settembre 2013; 
  Visto  il   Regolamento   di   organizzazione   sul   funzionamento
dell'Autorita' del  20  dicembre  2007,  come  da  ultimo  modificato
nell'adunanza del 17 ottobre 2012; 
  Visto  il  Regolamento  -  Disciplina   della   partecipazione   ai
procedimenti di  regolazione  dell'Autorita'  per  la  vigilanza  sui
contratti pubblici di lavori, servizi e  forniture  pubblicato  sulla
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 243 del 18 ottobre 2011  (di
seguito Regolamento di partecipazione); 
  Visto il Regolamento per la pubblicazione sul sito web  degli  Atti
dell'Autorita' approvato il 16 febbraio 2010; 
  Ritenuto di dover provvedere, nell'ambito del proprio  ordinamento,
all'adozione  di  un  regolamento  disciplinante  le   modalita'   di
svolgimento dell'AIR e della VIR; 
 
                                Emana 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
 
                               Oggetto 
 
  Il presente Regolamento  disciplina  le  attivita'  di  analisi  di
impatto della regolamentazione (AIR) e di verifica dell'impatto della
regolamentazione (VIR). 
  Sono oggetto di AIR e VIR gli atti di contenuto  generale  adottati
dell'Autorita' nell'esercizio delle funzioni di vigilanza  che  hanno
un impatto sul mercato degli appalti pubblici di  lavori,  servizi  e
forniture. 
  A titolo esemplificativo, gli atti  a  carattere  generale  possono
assumere  la  forma  di  determinazioni,  segnalazioni  a  Governo  e
Parlamento su elementi normativi o situazioni di fatto che ostacolano
il corretto svolgimento degli appalti, di bandi-tipo, istruzioni alle
SOA. 
  Sono escluse dall'attivita' di AIR e VIR le seguenti fattispecie: 
    •  gli  atti  emanati  al  termine  di  procedimenti  relativi  a
situazioni specifiche, sia ad iniziativa d'ufficio che su istanza  di
parte; 
    • gli atti emanati a seguito di richieste  specifiche,  quali,  a
titolo esemplificativo, i pareri di precontenzioso ed i pareri  sulla
normativa; 
    •  gli  atti  di  organizzazione  interna  e  quelli  non  aventi
rilevanza esterna; 
    • gli atti che hanno un limitato impatto sul mercato.