IL CAPO DEL DIPARTIMENTO della protezione civile Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Visto il decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100; Visto l'art. 10 del decreto-legge 14 agosto 2013 n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119; Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 9 maggio 2013 con la quale e' stato dichiarato, fino al 7 agosto 2013, lo stato di emergenza in conseguenza delle eccezionali avversita' atmosferiche verificatesi nel mese di marzo 2013 nel territorio della provincia di Pesaro ed Urbino nonche' la delibera del Consiglio dei ministri del 2 agosto 2013 con cui lo stato di emergenza e' stato prorogato fino al 6 ottobre 2013; Vista l'ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile del 29 maggio 2013, n. 85; Ravvisata la necessita' di promuovere l'attivita' di ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture pubbliche e private danneggiate nonche' dei danni subiti dalle attivita' economiche e produttive, dai beni culturali e dal patrimonio edilizio; Ritenuto, quindi, necessario, adottare un'ordinanza di protezione civile ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettera d), della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Acquisita l'intesa della regione Marche; Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze; Dispone: Art. 1 Patrimonio pubblico 1. Il commissario delegato, di cui all'art. 1 dell'ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile del 29 maggio 2013, n. 85, e' nominato soggetto responsabile del coordinamento dell'attivita' di ricognizione degli interventi sul patrimonio pubblico che sara' effettuata dalle amministrazioni competenti sui singoli beni. Il commissario delegato provvede all'attivita' di controllo, omogeneizzazione e rappresentazione dei dati e delle informazioni relative ai beni di cui al comma 2 nonche' al coordinamento delle relative procedure di acquisizione e al rispetto dei tempi di cui all'art. 4. 2. L'ambito della ricognizione comprende: a) il fabbisogno necessario per gli interventi edilizi di ripristino degli edifici pubblici strategici e rilevanti danneggiati, ivi compresi quelli del settore sanitario, degli edifici pubblici ad uso scolastico e dei beni culturali/vincolati; b) il fabbisogno necessario per gli interventi edilizi di ripristino delle infrastrutture a rete e delle relative attrezzature nei settori dell'elettricita', del gas, delle condutture idriche e fognarie, delle telecomunicazioni, dei trasporti e viarie; c) il fabbisogno necessario per gli interventi di sistemazione idraulica ed idrogeologica a tutela della pubblica incolumita'. 3. La quantificazione dei dati relativi ai fabbisogni finanziari avviene anche per stima quantitativa delle superfici e/o volumi interessati, con riferimento al prezzario regionale e, ove necessario, ad altri prezzari ufficiali di riferimento. 4. L'attivita' di ricognizione deve dar conto dell'eventuale copertura assicurativa, indicando la misura del risarcimento del danno ove riconosciuto dall'assicurazione, in conseguenza del sinistro e i premi sostenuti nel quinquennio precedente priorita' di intervento secondo le seguenti tre classi: a) interventi di prima emergenza disposti dai sindaci e dai presidenti delle province a tutela immediata della pubblica utilita' ed igiene; b) interventi di somma urgenza; c) interventi urgenti di carattere piu' strutturale finalizzati a limitare ulteriori danni o rischi e a consentire il ritorno alla normalita'.