IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                       della protezione civile 
 
  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
  Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
  Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n.  343,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; 
  Visto il decreto-legge 15  maggio  2012,  n.  59,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100; 
  Visto  l'art.  10  del  decreto-legge  14  agosto  2013,   n.   93,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 26 giugno 2013 con
la quale e' stato dichiarato, fino al 23 settembre 2013, lo stato  di
emergenza in conseguenza delle  eccezionali  avversita'  atmosferiche
verificatesi  nei  giorni  dal  27  aprile  al  19  maggio  2013  nel
territorio della regione Piemonte; 
  Vista l'ordinanza del capo del Dipartimento del 23 luglio 2013,  n.
107; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 20 settembre  2013
con la quale e' stata estesa di ulteriori novanta  giorni  la  durata
dello stato di emergenza predetto; 
  Ravvisata la necessita' di promuovere l'attivita'  di  ricognizione
dei  fabbisogni  per  il   ripristino   delle   strutture   e   delle
infrastrutture pubbliche e  private  danneggiate  nonche'  dei  danni
subiti dalle attivita' economiche e produttive, dai beni culturali  e
dal patrimonio edilizio; 
  Ritenuto, quindi, necessario, adottare un'ordinanza  di  protezione
civile ai sensi dell'art. 5, comma 2,  lettera  d),  della  legge  24
febbraio 1992, n. 225; 
  Acquisita l'intesa della regione Piemonte; 
  Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
 
                         Patrimonio pubblico 
 
  1. Il commissario delegato, di cui all'art.  1  dell'ordinanza  del
capo del Dipartimento della protezione civile del 23 luglio 2013,  n.
107,   e'   nominato   soggetto   responsabile   del    coordinamento
dell'attivita'  di  ricognizione  degli  interventi  sul   patrimonio
pubblico che sara' effettuata dalle  amministrazioni  competenti  sui
singoli beni. Il commissario delegato,  avvalendosi  prioritariamente
delle strutture della regione  Piemonte,  provvede  all'attivita'  di
controllo, omogeneizzazione  e  rappresentazione  dei  dati  e  delle
informazioni  relative  ai  beni  di  cui  al  comma  2  nonche'   al
coordinamento delle relative procedure di acquisizione e al  rispetto
dei tempi di cui all'art. 4. 
  2. L'ambito della ricognizione comprende: 
  a)  il  fabbisogno  necessario  per  gli  interventi   edilizi   di
ripristino degli edifici pubblici strategici e dei servizi essenziali
danneggiati, ivi compresi quelli del settore sanitario, degli edifici
pubblici ad uso scolastico e dei beni culturali/vincolati/edifici  di
culto; 
  b)  il  fabbisogno  necessario  per  gli  interventi   edilizi   di
ripristino delle infrastrutture a rete e delle relative  attrezzature
nei settori dell'elettricita', del gas, delle  condutture  idriche  e
fognarie, delle telecomunicazioni, dei trasporti e viarie; 
  c) il fabbisogno necessario  per  gli  interventi  di  sistemazione
idraulica ed idrogeologica a tutela della pubblica incolumita'. 
  3. La quantificazione dei dati relativi  ai  fabbisogni  finanziari
avviene anche per  stima  quantitativa  delle  superfici  e/o  volumi
interessati,  con  riferimento  al   prezzario   regionale   e,   ove
necessario, ad altri prezzari ufficiali di riferimento. 
  4.  L'attivita'  di  ricognizione  deve  dar  conto  dell'eventuale
copertura assicurativa, indicando  la  misura  del  risarcimento  del
danno,  ove  riconosciuto  dall'assicurazione,  in  conseguenza   del
sinistro e i premi sostenuti nel quinquennio precedente. 
  5. Nell'ambito della ricognizione  dei  fabbisogni  il  commissario
delegato indica le priorita' di intervento secondo  le  seguenti  tre
classi: 
  a) interventi  di  prima  emergenza  disposti  dai  sindaci  e  dai
presidenti delle province a tutela immediata della pubblica  utilita'
ed igiene; 
  b) interventi di somma urgenza; 
  c) interventi urgenti di carattere piu' strutturale  finalizzati  a
limitare ulteriori danni o rischi e  a  consentire  il  ritorno  alla
normalita'.