IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                       della protezione civile 
 
  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
  Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;  
  Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n.  343,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;   
  Visto il decreto-legge  15  maggio  2012,  n.  59  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100;  
  Visto l'art. 10 del decreto-legge 14 agosto 2013 n. 93, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;  
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 26 giugno 2013 con
la quale e' stato dichiarato, fino al 24 settembre 2013 lo  stato  di
emergenza in  conseguenza  dell'evento  sismico  che  ha  colpito  il
territorio delle province di Lucca  e  Massa  Carrara  il  21  giugno
2013;  
  Viste le ordinanze  del  Capo  del  Dipartimento  della  protezione
civile del 5 luglio 2013, n. 102 e del 24 luglio 2013, n. 108;  
  Ravvisata la necessita' di promuovere l'attivita'  di  ricognizione
dei  fabbisogni  per  il   ripristino   delle   strutture   e   delle
infrastrutture pubbliche e  private  danneggiate  nonche'  dei  danni
subiti dalle attivita' economiche e produttive, dai beni culturali  e
dal patrimonio edilizio;  
  Ritenuto, quindi, necessario, adottare un'ordinanza  di  protezione
civile ai sensi dell'art. 5, comma 2,  lettera  d),  della  legge  24
febbraio 1992, n. 225;  
  Acquisita l'intesa della Regione Toscana; 
  Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;  
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
 
                         Patrimonio pubblico 
 
  1. Il commissario delegato, di cui all'art.  1  dell'ordinanza  del
Capo del Dipartimento della protezione civile del 5  luglio  2013  n.
102,   e'   nominato   soggetto   responsabile   del    coordinamento
dell'attivita'  di  ricognizione  degli  interventi  sul   patrimonio
pubblico che sara' effettuata dalle  amministrazioni  competenti  sui
singoli beni. Il commissario delegato,  avvalendosi  prioritariamente
della strutture della  regione  Toscana,  provvede  all'attivita'  di
controllo, omogeneizzazione  e  rappresentazione  dei  dati  e  delle
informazioni  relative  ai  beni  di  cui  al  comma  2  nonche'   al
coordinamento delle relative procedure di acquisizione e al  rispetto
dei tempi di cui all'art. 4. 
  2. L'ambito della ricognizione comprende: 
    a) il fabbisogno necessario  per  gli  interventi  di  ripristino
degli  edifici  pubblici  strategici  e  rilevanti  danneggiati,  ivi
compresi quelli del settore sanitario, degli edifici pubblici ad  uso
scolastico e dei beni culturali/ vincolati; 
    b) il fabbisogno necessario  per  gli  interventi  di  ripristino
delle infrastrutture a rete e delle relative attrezzature nei settori
dell'elettricita', del gas,  delle  condutture  idriche  e  fognarie,
delle telecomunicazioni, dei trasporti e viario. 
  3. La quantificazione dei dati relativi  ai  fabbisogni  finanziari
avviene, anche per stima  quantitativa  delle  superfici  e/o  volumi
interessati,  con  riferimento  al   prezzario   regionale   e,   ove
necessario, ad altri prezzari ufficiali di riferimento. 
  4.  L'attivita'  di  ricognizione  deve  dar  conto  dell'eventuale
copertura assicurativa, indicando  la  misura  del  risarcimento  del
danno,  ove  riconosciuto  dall'assicurazione  in   conseguenza   del
sinistro e i premi sostenuti nel quinquennio precedente. 
  5. Nell'ambito della ricognizione  dei  fabbisogni  il  commissario
delegato indica le priorita' di intervento su tre classi: 
    a. interventi di prima  emergenza  disposti  dai  Sindaci  e  dai
Presidenti delle province a tutela immediata della pubblica  utilita'
ed igiene; 
    b. interventi di somma urgenza; 
    c. interventi urgenti di carattere piu' strutturale finalizzati a
limitare ulteriori danni o rischi e  a  consentire  il  ritorno  alla
normalita'.