IL CAPO DIPARTIMENTO 
                    delle politiche competitive, 
        della qualita' agroalimentare, ippiche e della pesca 
 
  Visto il Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre
2007,  recante  l'organizzazione  comune  dei  mercati   agricoli   e
disposizioni specifiche per  taluni  prodotti  agricoli,  Regolamento
unico OCM; 
  Visto il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del  29  aprile
2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo  ed
in particolare il titolo III, capo III, IV e V  recante  norme  sulle
denominazioni di origine e  indicazioni  geografiche  e  le  menzioni
tradizionali  e  il  capo  VI  recante  norme  sull'etichettatura   e
presentazione; 
  Visto il Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del  25  maggio
2009, che modifica il Regolamento (CE) del 1234/2007, con il quale il
Regolamento (CE) n. 479/2008 e' stato inserito nel citato Regolamento
(CE) 1234/2007 (Regolamento unico OCM)  a  decorrere  dal  1°  agosto
2009; 
  Visto il Regolamento (CE) n.  607/2009  della  Commissione  del  14
luglio  2009  che  stabilisce  talune  regole  di  applicazione   del
Regolamento del Consiglio n. 479/2008 riguardante le denominazioni di
origine   protette,   le   indicazioni   geografiche,   le   menzioni
tradizionali,  l'etichettatura  e  la  presentazione  di  determinati
prodotti del settore vitivinicolo; 
  Visto il Regolamento (CE)  n.  401/2010  della  Commissione  del  7
maggio 2010 che modifica e rettifica il Regolamento (CE) n.  607/2009
recante modalita' di applicazione del Regolamento (CE) 479/2008,  per
quanto riguarda le denominazioni di origine protette, le  indicazioni
geografiche,  le  menzioni   tradizionali,   l'etichettatura   e   la
presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo; 
  Visto l'art. 118-vicies del citato Regolamento  (CE)  n.  1234/2007
del Consiglio del 22 ottobre 2007, in base al quale le  denominazioni
di vini protette in virtu' degli articoli 51  e  54  del  Regolamento
(CE) n. 1493/1999 e dell'art. 28 del  Regolamento  (CE)  n.  753/2002
sono automaticamente protette  in  virtu'  del  Regolamento  (CE)  n.
1234/2007  e  la  Commissione   le   iscrive   nel   registro   delle
denominazioni di origine protette  e  delle  indicazioni  geografiche
protette dei vini; 
  Vista la legge 7 luglio  2009,  n.  88,  recante  disposizioni  per
l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee - legge comunitaria 2008,  ed  in  particolare
l'art. 15; 
  Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61,  recante  tutela
delle denominazioni di origine e delle  indicazioni  geografiche  dei
vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88; 
  Visto in particolare l'art. 17 del  decreto  legislativo  8  aprile
2010, n. 61, relativo ai consorzi di tutela per le  denominazioni  di
origine e le indicazioni geografiche dei vini; 
  Visto il decreto ministeriale 16 dicembre 2010 recante disposizioni
generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi  di
tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche
dei vini; 
  Visto  il  decreto  dipartimentale  del  12  maggio  2010   recante
disposizioni  generali  in  materia  di  verifica   delle   attivita'
attribuite ai consorzi di tutela ai sensi  dell'art.  14,  comma  15,
della legge 21 dicembre 1999, n.  526  e  dell'art.  17  del  decreto
legislativo 8 aprile 2010, n. 61; 
  Visto il decreto dipartimentale del 21 luglio 2011 recante le linee
guida per la predisposizione del programma di vigilanza sui vini  DOP
e IGP, previsto dall'art. 5 del decreto  16  dicembre  2010,  recante
disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei
consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni
geografiche dei vini; 
  Visto il decreto dipartimentale del  6  novembre  2012  recante  la
procedura per il riconoscimento degli agenti vigilatori dei  consorzi
di tutela di cui alla legge 21 dicembre 1999, n.  526  e  al  decreto
legislativo 8 aprile 2010, n. 61; 
  Visto il decreto ministeriale 7 novembre 2012 recante la  procedura
a livello nazionale per la presentazione e l'esame delle  domande  di
protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica  dei  disciplinari,
ai sensi del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e del decreto  legislativo
8 aprile 2010, n. 61; 
  Vista l'istanza presentata in data  16  maggio  2011  dall'Istituto
Marchigiano  di  tutela  vini,  con  sede  legale  in   Jesi,   Viale
dell'Industria n. 5, intesa ad ottenere il  riconoscimento  ai  sensi
dell'art. 17 comma  1  del  decreto  legislativo  n.  61/2010  ed  il
conferimento dell'incarico di cui al comma 4 del citato art.  17  per
le DOCG «Castelli di Jesi Verdicchio Riserva», «Conero»,  «Verdicchio
di Matelica Riserva»  e  «Vernaccia  di  Serrapetrona»,  per  le  DOC
«Bianchello  del  Metauro»,  «Colli  Maceratesi»,  «Colli  Pesaresi»,
«Esino», «I terreni di Sanseverino», «Lacrima di  Morro»,  «Pergola»,
«Rosso Conero», «Serrapetrona», «Verdicchio dei  Castelli  di  Jesi»,
«Verdicchio di Matelica» e «San Ginesio» e per la IGT «Marche»; 
  Considerato che le DOCG  «Castelli  di  Jesi  Verdicchio  Riserva»,
«Conero»,  «Verdicchio  di  Matelica   Riserva»   e   «Vernaccia   di
Serrapetrona», le DOC «Bianchello del Metauro»,  «Colli  Maceratesi»,
«Colli Pesaresi», «Esino», «I terreni di San Severino»,  «Lacrima  di
Morro», «Pergola», «Rosso Conero»,  «Serrapetrona»,  «Verdicchio  dei
Castelli di Jesi», «Verdicchio di Matelica» e «San Ginesio» e la  IGT
«Marche» sono state riconosciute a livello nazionale ai  sensi  della
legge n. 164/1992 e del decreto legislativo n. 61/2010  e,  pertanto,
sono denominazioni protette ai sensi dell'art. 118-vicies del  citato
Regolamento (CE) n. 1234/2007 e dell'art. 73 del Regolamento (CE)  n.
607/2009; 
  Verificata la conformita' dello statuto  dell'Istituto  Marchigiano
di  tutela  vini  alle  prescrizioni  di  cui   al   citato   decreto
ministeriale 16 dicembre 2010; 
  Considerato che l'Istituto Marchigiano di tutela vini ha dimostrato
la rappresentativita' di cui al comma 1 ed al comma  4  dell'art.  17
del decreto legislativo n. 61/2010 per  le  DOCG  «Castelli  di  Jesi
Verdicchio Riserva», «Conero», «Verdicchio  di  Matelica  Riserva»  e
«Vernaccia di Serrapetrona» e per le DOC  «Bianchello  del  Metauro»,
«Colli Maceratesi», «Colli Pesaresi», «Esino»,  «Lacrima  di  Morro»,
«Pergola», «Rosso Conero», «Serrapetrona», «Verdicchio  dei  Castelli
di Jesi», «Verdicchio di Matelica» e «San Ginesio». Tale verifica  e'
stata   eseguita   sulla   base   delle    attestazioni    rilasciate
dall'organismo di controllo, Valoritalia S.r.l., con  note  Prot.  n.
S21/2013/72235 e Prot. n. S21/2013/77027, autorizzato a  svolgere  le
attivita' di controllo sulle denominazioni citate; 
  Considerato che l'Istituto Marchigiano tutela vini  non  ha  invece
dimostrato la rappresentativita' di cui al comma 1 e 4  dell'art.  17
del  decreto  legislativo  n.  61/2010  per  la  DOC  «I  Terreni  di
Sanseverino»; 
  Considerato che con riferimento alla IGT «Marche» non e'  possibile
procedere al conferimento dell'incarico all'Istituto  Marchigiano  di
tutela  vini  a  svolgere  le   funzioni   di   tutela,   promozione,
valorizzazione, informazione e cura generale degli interessi di  tale
denominazione in quanto non sono disponibili  i  dati  certificativi,
relativi agli ultimi due anni della produzione certificata, richiesti
per la rappresentativita' del Consorzio; 
  Ritenuto   pertanto   necessario   procedere   al    riconoscimento
dell'Istituto Marchigiano di tutela vini ai sensi dell'art. 17, comma
1 del decreto legislativo n. 61/2010 ed al conferimento dell'incarico
di cui al comma 4 del citato  art.  17  del  decreto  legislativo  n.
61/2010 a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione,
informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi
unicamente alle DOCG «Castelli di Jesi Verdicchio Riserva», «Conero»,
«Verdicchio di Matelica Riserva» e  «Vernaccia  di  Serrapetrona»  ed
alle  DOC  «Bianchello  del  Metauro»,  «Colli  Maceratesi»,   «Colli
Pesaresi», «Esino», «Lacrima di Morro»,  «Pergola»,  «Rosso  Conero»,
«Serrapetrona», «Verdicchio dei Castelli  di  Jesi»,  «Verdicchio  di
Matelica» e «San Ginesio», con esclusione della DOC «I Terreni di San
Severino» e della IGT «Marche»; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. L'Istituto Marchigiano di tutela vini e' riconosciuto  ai  sensi
dell'art. 17, comma 1, del decreto legislativo 8 aprile 2010,  n.  61
ed e' incaricato di svolgere le funzioni previste dal comma 1  e  dal
comma 4 del citato art. 17 per le DOCG «Castelli di  Jesi  Verdicchio
Riserva», «Conero», «Verdicchio di Matelica Riserva» e «Vernaccia  di
Serrapetrona»  e  per  le  DOC  «Bianchello  del   Metauro»,   «Colli
Maceratesi»,  «Colli  Pesaresi»,   «Esino»,   «Lacrima   di   Morro»,
«Pergola», «Rosso Conero», «Serrapetrona», «Verdicchio  dei  Castelli
di Jesi», «Verdicchio di Matelica»  e  «San  Ginesio»,  iscritte  nel
registro delle denominazioni di origine protette e delle  indicazioni
geografiche protette dei vini di cui all'art. 118-quindecies del Reg.
(CE) n. 1234/2007.