IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
                       ALIMENTARI E FORESTALI 
 
  Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre
2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli; 
  Visto  il  regolamento  (UE)  di  esecuzione  n.  543/2011,   della
Commissione del 7 giugno 2011 recante modalita' di  applicazione  del
regolamento  (CE)  n.  1234/2007  nei  settori  degli  ortofrutticoli
freschi e degli ortofrutticoli trasformati, modificato da ultimo  con
il regolamento (UE) di esecuzione n. 594/2013, della Commissione  del
18 giugno 2013; 
  Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante  disposizioni  per
l'adempimento di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia
alla Comunita' europea ed in particolare l'art. 4,  che  consente  di
adottare  con  decreto,  provvedimenti  amministrativi   direttamente
conseguenti a norme comunitarie di settore; 
  Visto il decreto legislativo 18 maggio 2001, n.  228  e  successive
modifiche, concernente orientamento  e  modernizzazione  del  settore
agricolo; 
  Visto il decreto legislativo 27 maggio  2005,  n.  102,  che  detta
norme in materia di regolazione dei mercati, ed in particolare l'art.
3,  comma  1,  relativo  alle  forme  giuridiche  societarie  che  le
organizzazioni  di  produttori   devono   assumere,   ai   fini   del
riconoscimento; 
  Visto  il  decreto  ministeriale  25  settembre  2008,  n.  3417  e
successive modifiche e integrazioni, con il quale e'  stata  adottata
la Strategia Nazionale per il  2009-2013,  in  materia  di  programmi
operativi sostenibili sul mercato ortofrutticolo; 
  Visto il decreto ministeriale 9 agosto 2012,  n.  4672,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 239 del 12 ottobre 2012 con il quale sono
state fissate le disposizioni nazionali in materia di  riconoscimento
e controllo delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli e  loro
associazioni, di fondi di esercizio e di programmi operativi; 
  Visto il decreto ministeriale 6 dicembre 2012,  n.  18009,  con  il
quale sono state, tra l'altro, emanate  disposizioni  in  materia  di
interventi di  gestione  ecologica  degli  imballaggi  nei  programmi
operativi e modificata la strategia nazionale; 
  Considerato che l'art. 57 del regolamento  (UE)  di  esecuzione  n.
543/2011 della Commissione del 7 giugno  2011,  consente  allo  Stato
membro di adottare  norme  complementari  a  quelle  del  regolamento
stesso, per quanto  riguarda  l'ammissibilita'  delle  misure,  delle
azioni o delle spese nell'ambito dei programmi operativi; 
  Considerato che il termine del 15 settembre di ogni anno  stabilito
dagli articoli 63 e 65 del regolamento (UE) di esecuzione n. 543/2011
per la presentazione dei programmi operativi e delle  loro  modifiche
per gli anni successivi, coincide con un periodo di intensa attivita'
delle organizzazioni di produttori  e  che,  pertanto  e'  necessario
differire il predetto termine  al  30  settembre  di  ogni  anno,  in
conformita' a quanto previsto dagli  stessi  articoli  63  e  65  del
regolamento (UE) di esecuzione n. 543/2011; 
  Considerato che il differimento dal 15 al 30 settembre di ogni anno
per la presentazione dei programmi operativi e delle  loro  modifiche
per gli anni successivi, comporta la necessita' di differire anche il
termine a disposizione delle Regioni e delle  Province  autonome  per
adottare le decisioni di competenza dal 15 dicembre al 31dicembre, in
conformita' a quanto stabilito dagli articoli 64 e 65 del regolamento
(UE) di esecuzione n. 543/2011; 
  Ritenuto  necessario  modificare  e  aggiornare   le   disposizioni
nazionali adottate con il decreto  ministeriale  9  agosto  2012,  n.
4672, adottando un nuovo provvedimento; 
  Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i  rapporti  fra
lo Stato, le Regioni e le Province  autonome  di  Trento  e  Bolzano,
nella seduta del 26 settembre 2013; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                             Definizioni 
 
  1. Le definizioni contenute nell'art. 19 del  regolamento  (UE)  di
esecuzione n. 543/2011 della Commissione  del  7  giugno  2011,  sono
adottate mutatis mutandis per gli scopi del presente decreto. 
  2. Ad integrazione delle definizioni  richiamate  al  comma  1,  si
adottano le seguenti ulteriori definizioni: 
    a) "Ministero": il Ministero delle politiche agricole  alimentari
e forestali; 
    b) "AGEA": l'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura; 
    c) " Regione": la Regione o la Provincia autonoma competenti  per
territorio; 
    d) "Organismo  pagatore":  l'Organismo  pagatore  competente  per
territorio, riconosciuto ai sensi delle vigenti norme nazionali; 
    e) "OP", "AOP": rispettivamente le organizzazioni  di  produttori
riconosciute  e  le  associazioni  di  organizzazioni  di  produttori
riconosciute; 
    f) "regolamento": il regolamento (UE) di esecuzione  n.  543/2011
della  Commissione  del  7  giugno  2011  e  successive  modifiche  e
integrazioni; 
    g) "VPC": il valore della produzione commercializzata  utilizzato
per il calcolo del  fondo  di  esercizio,  determinato  conformemente
all'art. 50 del regolamento (UE)  di  esecuzione  n.  543/2011  della
Commissione del 7 giugno 2011.