IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli; Visto il regolamento (UE) di esecuzione n. 543/2011, della Commissione del 7 giugno 2011 recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati, modificato da ultimo con il regolamento (UE) di esecuzione n. 594/2013, della Commissione del 18 giugno 2013; Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunita' europea ed in particolare l'art. 4, che consente di adottare con decreto, provvedimenti amministrativi direttamente conseguenti a norme comunitarie di settore; Visto il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 e successive modifiche, concernente orientamento e modernizzazione del settore agricolo; Visto il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, che detta norme in materia di regolazione dei mercati, ed in particolare l'art. 3, comma 1, relativo alle forme giuridiche societarie che le organizzazioni di produttori devono assumere, ai fini del riconoscimento; Visto il decreto ministeriale 25 settembre 2008, n. 3417 e successive modifiche e integrazioni, con il quale e' stata adottata la Strategia Nazionale per il 2009-2013, in materia di programmi operativi sostenibili sul mercato ortofrutticolo; Visto il decreto ministeriale 9 agosto 2012, n. 4672, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 239 del 12 ottobre 2012 con il quale sono state fissate le disposizioni nazionali in materia di riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli e loro associazioni, di fondi di esercizio e di programmi operativi; Visto il decreto ministeriale 6 dicembre 2012, n. 18009, con il quale sono state, tra l'altro, emanate disposizioni in materia di interventi di gestione ecologica degli imballaggi nei programmi operativi e modificata la strategia nazionale; Considerato che l'art. 57 del regolamento (UE) di esecuzione n. 543/2011 della Commissione del 7 giugno 2011, consente allo Stato membro di adottare norme complementari a quelle del regolamento stesso, per quanto riguarda l'ammissibilita' delle misure, delle azioni o delle spese nell'ambito dei programmi operativi; Considerato che il termine del 15 settembre di ogni anno stabilito dagli articoli 63 e 65 del regolamento (UE) di esecuzione n. 543/2011 per la presentazione dei programmi operativi e delle loro modifiche per gli anni successivi, coincide con un periodo di intensa attivita' delle organizzazioni di produttori e che, pertanto e' necessario differire il predetto termine al 30 settembre di ogni anno, in conformita' a quanto previsto dagli stessi articoli 63 e 65 del regolamento (UE) di esecuzione n. 543/2011; Considerato che il differimento dal 15 al 30 settembre di ogni anno per la presentazione dei programmi operativi e delle loro modifiche per gli anni successivi, comporta la necessita' di differire anche il termine a disposizione delle Regioni e delle Province autonome per adottare le decisioni di competenza dal 15 dicembre al 31dicembre, in conformita' a quanto stabilito dagli articoli 64 e 65 del regolamento (UE) di esecuzione n. 543/2011; Ritenuto necessario modificare e aggiornare le disposizioni nazionali adottate con il decreto ministeriale 9 agosto 2012, n. 4672, adottando un nuovo provvedimento; Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 26 settembre 2013; Decreta: Art. 1 Definizioni 1. Le definizioni contenute nell'art. 19 del regolamento (UE) di esecuzione n. 543/2011 della Commissione del 7 giugno 2011, sono adottate mutatis mutandis per gli scopi del presente decreto. 2. Ad integrazione delle definizioni richiamate al comma 1, si adottano le seguenti ulteriori definizioni: a) "Ministero": il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; b) "AGEA": l'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura; c) " Regione": la Regione o la Provincia autonoma competenti per territorio; d) "Organismo pagatore": l'Organismo pagatore competente per territorio, riconosciuto ai sensi delle vigenti norme nazionali; e) "OP", "AOP": rispettivamente le organizzazioni di produttori riconosciute e le associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute; f) "regolamento": il regolamento (UE) di esecuzione n. 543/2011 della Commissione del 7 giugno 2011 e successive modifiche e integrazioni; g) "VPC": il valore della produzione commercializzata utilizzato per il calcolo del fondo di esercizio, determinato conformemente all'art. 50 del regolamento (UE) di esecuzione n. 543/2011 della Commissione del 7 giugno 2011.