IL DIRETTORE GENERALE 
        per l'incentivazione delle attivita' imprenditoriali 
 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo  economico  29  luglio
2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana
dell'8 ottobre 2013, n. 236, recante le modalita' per la  concessione
delle agevolazioni in favore di programmi di investimento  innovativi
da realizzare nei territori delle Regioni dell'Obiettivo  Convergenza
(Calabria, Campania, Puglia e Sicilia); 
  Visto, in particolare, l'art. 8, comma 2, del predetto  decreto  29
luglio 2013, che prevede che il termine di apertura  e  le  modalita'
per la presentazione delle domande di agevolazioni siano definiti con
un  successivo  decreto  a   firma   del   Direttore   generale   per
l'incentivazione delle attivita' imprenditoriali del Ministero  dello
sviluppo economico; 
  Visto, altresi', che lo stesso art. 8, comma 2, prevede che con  il
medesimo provvedimento siano definiti le condizioni, i punteggi e  le
soglie minime per la  valutazione  delle  domande,  le  modalita'  di
presentazione delle  richieste  di  erogazione  e  che  ad  esso  sia
allegato, ai sensi dell'art. 34  del  decreto  legislativo  14  marzo
2013, n. 33, l'elenco degli  oneri  informativi  introdotti  ai  fini
della fruizione delle agevolazioni di cui al decreto 29 luglio 2013; 
  Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998,  n.  123  e  successive
modificazioni  e   integrazioni,   recante   "Disposizioni   per   la
razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese,
a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo  1997,
n. 59"; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                     Modalita' di presentazione 
                    delle domande di agevolazione 
 
  1. Ai fini dell'accesso alle agevolazioni finanziarie previste  dal
decreto del Ministro dello sviluppo economico 29 luglio 2013  di  cui
alle premesse  (nel  seguito  decreto),  le  imprese  sono  tenute  a
presentare, secondo le modalita' indicate al  comma  2,  la  seguente
documentazione: 
    a) domanda di agevolazione, redatta  secondo  lo  schema  di  cui
all'allegato n. 1, riportante anche i dati inerenti  alla  dimensione
dell'impresa proponente, alla tipologia e all'ambito tecnologico  del
programma  di  investimento  nonche'  al   personale   dipendente   e
qualificato dell'impresa proponente; 
    b)  relazione  tecnica  del  programma  di  investimento  redatta
secondo lo schema di cui all'allegato n. 2; 
    c) piano  di  investimento  redatto  secondo  lo  schema  di  cui
all'allegato n. 3; 
    d) la dichiarazione, resa secondo le  modalita'  stabilite  dalla
Prefettura competente, in merito ai dati necessari per  la  richiesta
delle informazioni antimafia per i soggetti sottoposti alla  verifica
di cui all'art. 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; 
    e) con riferimento a quanto previsto all'art. 8, comma 3, lettera
c),  del  decreto,  la  dichiarazione  sostitutiva   d'atto   notorio
concernente i dati,  relativi  agli  ultimi  due  esercizi  contabili
chiusi alla data di  presentazione  della  domanda  di  agevolazione,
utili per il calcolo della capacita' di rimborso di  cui  all'art.  9
del decreto e degli indicatori relativi ai criteri di cui all'art. 8,
comma 8, del  decreto  stesso,  redatta  secondo  lo  schema  di  cui
all'allegato  n.  4.  Tale   dichiarazione   e'   resa   dal   legale
rappresentante dell'impresa proponente e  controfirmata  digitalmente
dal presidente del Collegio sindacale ovvero, nel caso  in  cui  tale
organo sociale  non  sia  presente,  da  un  professionista  iscritto
nell'albo  dei  revisori  legali,  dei  dottori  commercialisti,  dei
ragionieri e periti  commerciali  o  in  quello  dei  consulenti  del
lavoro, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale. 
  2. La domanda di agevolazioni e la documentazione indicata al comma
1,   firmate   digitalmente,   devono   essere    presentate,    pena
l'invalidita', a partire  dalle  ore  10.00  del  27  febbraio  2014,
attraverso  un'apposita  procedura  informatica   accessibile   dalla
sezione   "Investimenti   innovativi   nelle   Regioni    Convergenza
(Macchinari)" del sito del Ministero dello  sviluppo  economico  (nel
seguito Ministero) www.mise.gov.it. 
  3. La procedura informatica di presentazione della domanda prevede,
secondo le istruzioni di dettaglio  contenute  nell'apposita  sezione
del sito di cui al comma 2, lo svolgimento delle seguenti attivita': 
    a) registrazione dell'impresa proponente; 
    b) compilazione della domanda e dei relativi allegati utilizzando
l'apposita procedura guidata; 
    c) acquisizione  del  codice  identificativo  della  domanda  che
attesta  il  completamento  delle  attivita'  di  compilazione  della
stessa; 
    d) invio della domanda, utilizzando il codice  identificativo  di
cui alla lettera c). 
  4. Nella fase di registrazione di  cui  al  comma  3,  lettera  a),
l'impresa proponente e' tenuta a inserire il proprio  codice  fiscale
in un'apposita area dedicata. La procedura  informatica  verifica  la
correttezza di tale  codice  e  invia  un  messaggio,  contenente  la
password  di  primo  accesso,  all'indirizzo  di  posta   elettronica
certificata (PEC) dell'impresa  proponente  risultante  dal  registro
delle imprese. 
  5. Le attivita' di cui al comma 3, lettere da a) a c) inerenti alla
predisposizione della domanda di agevolazione possono  essere  svolte
dalle imprese anche prima dell'apertura del termine di  presentazione
delle domande di cui al comma  2.  A  tal  fine  il  Ministero  rende
disponibile la procedura informatica  per  lo  svolgimento  di  dette
attivita' a partire dal 13 febbraio 2014. 
  6. La domanda predisposta dall'impresa ai sensi del  comma  5  puo'
essere presentata, mediante lo svolgimento dell'attivita' di  cui  al
comma 3, lettera d), solo a  partire  dal  termine  di  presentazione
delle domande di cui al comma 2. 
  7. La chiusura dello sportello per la presentazione  delle  domande
e'  disposta   con   provvedimento   del   Direttore   generale   per
l'incentivazione delle attivita'  imprenditoriali  e  comunicata  nel
sito  internet  del  Ministero  e  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana. 
  8.  Le  imprese,  ai  sensi  dell'art.  2,  comma  3,  del  decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 123, hanno  diritto  alle  agevolazioni
esclusivamente  nei  limiti  delle  disponibilita'  finanziarie.   Le
domande  presentate  nell'ultimo  giorno  in  cui  risultano  risorse
finanziarie disponibili sono ammesse all'istruttoria  secondo  quanto
previsto dall'art. 8 del decreto. Le domande  presentate  nelle  more
della chiusura dello sportello che non trovano copertura  finanziaria
si considerano decadute.