IL DIRETTORE GENERALE per l'incentivazione delle attivita' imprenditoriali Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 29 luglio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell'8 ottobre 2013, n. 236, recante le modalita' per la concessione delle agevolazioni in favore di programmi di investimento innovativi da realizzare nei territori delle Regioni dell'Obiettivo Convergenza (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia); Visto, in particolare, l'art. 8, comma 2, del predetto decreto 29 luglio 2013, che prevede che il termine di apertura e le modalita' per la presentazione delle domande di agevolazioni siano definiti con un successivo decreto a firma del Direttore generale per l'incentivazione delle attivita' imprenditoriali del Ministero dello sviluppo economico; Visto, altresi', che lo stesso art. 8, comma 2, prevede che con il medesimo provvedimento siano definiti le condizioni, i punteggi e le soglie minime per la valutazione delle domande, le modalita' di presentazione delle richieste di erogazione e che ad esso sia allegato, ai sensi dell'art. 34 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, l'elenco degli oneri informativi introdotti ai fini della fruizione delle agevolazioni di cui al decreto 29 luglio 2013; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni, recante "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59"; Decreta: Art. 1 Modalita' di presentazione delle domande di agevolazione 1. Ai fini dell'accesso alle agevolazioni finanziarie previste dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 29 luglio 2013 di cui alle premesse (nel seguito decreto), le imprese sono tenute a presentare, secondo le modalita' indicate al comma 2, la seguente documentazione: a) domanda di agevolazione, redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 1, riportante anche i dati inerenti alla dimensione dell'impresa proponente, alla tipologia e all'ambito tecnologico del programma di investimento nonche' al personale dipendente e qualificato dell'impresa proponente; b) relazione tecnica del programma di investimento redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 2; c) piano di investimento redatto secondo lo schema di cui all'allegato n. 3; d) la dichiarazione, resa secondo le modalita' stabilite dalla Prefettura competente, in merito ai dati necessari per la richiesta delle informazioni antimafia per i soggetti sottoposti alla verifica di cui all'art. 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; e) con riferimento a quanto previsto all'art. 8, comma 3, lettera c), del decreto, la dichiarazione sostitutiva d'atto notorio concernente i dati, relativi agli ultimi due esercizi contabili chiusi alla data di presentazione della domanda di agevolazione, utili per il calcolo della capacita' di rimborso di cui all'art. 9 del decreto e degli indicatori relativi ai criteri di cui all'art. 8, comma 8, del decreto stesso, redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 4. Tale dichiarazione e' resa dal legale rappresentante dell'impresa proponente e controfirmata digitalmente dal presidente del Collegio sindacale ovvero, nel caso in cui tale organo sociale non sia presente, da un professionista iscritto nell'albo dei revisori legali, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale. 2. La domanda di agevolazioni e la documentazione indicata al comma 1, firmate digitalmente, devono essere presentate, pena l'invalidita', a partire dalle ore 10.00 del 27 febbraio 2014, attraverso un'apposita procedura informatica accessibile dalla sezione "Investimenti innovativi nelle Regioni Convergenza (Macchinari)" del sito del Ministero dello sviluppo economico (nel seguito Ministero) www.mise.gov.it. 3. La procedura informatica di presentazione della domanda prevede, secondo le istruzioni di dettaglio contenute nell'apposita sezione del sito di cui al comma 2, lo svolgimento delle seguenti attivita': a) registrazione dell'impresa proponente; b) compilazione della domanda e dei relativi allegati utilizzando l'apposita procedura guidata; c) acquisizione del codice identificativo della domanda che attesta il completamento delle attivita' di compilazione della stessa; d) invio della domanda, utilizzando il codice identificativo di cui alla lettera c). 4. Nella fase di registrazione di cui al comma 3, lettera a), l'impresa proponente e' tenuta a inserire il proprio codice fiscale in un'apposita area dedicata. La procedura informatica verifica la correttezza di tale codice e invia un messaggio, contenente la password di primo accesso, all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dell'impresa proponente risultante dal registro delle imprese. 5. Le attivita' di cui al comma 3, lettere da a) a c) inerenti alla predisposizione della domanda di agevolazione possono essere svolte dalle imprese anche prima dell'apertura del termine di presentazione delle domande di cui al comma 2. A tal fine il Ministero rende disponibile la procedura informatica per lo svolgimento di dette attivita' a partire dal 13 febbraio 2014. 6. La domanda predisposta dall'impresa ai sensi del comma 5 puo' essere presentata, mediante lo svolgimento dell'attivita' di cui al comma 3, lettera d), solo a partire dal termine di presentazione delle domande di cui al comma 2. 7. La chiusura dello sportello per la presentazione delle domande e' disposta con provvedimento del Direttore generale per l'incentivazione delle attivita' imprenditoriali e comunicata nel sito internet del Ministero e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 8. Le imprese, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, hanno diritto alle agevolazioni esclusivamente nei limiti delle disponibilita' finanziarie. Le domande presentate nell'ultimo giorno in cui risultano risorse finanziarie disponibili sono ammesse all'istruttoria secondo quanto previsto dall'art. 8 del decreto. Le domande presentate nelle more della chiusura dello sportello che non trovano copertura finanziaria si considerano decadute.