IL CAPO 
          del Dipartimento per i trasporti, la navigazione 
                ed i sistemi informativi e statistici 
 
  Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante  nuovo
codice  della  strada,  come  da  ultimo   modificato   dal   decreto
legislativo  11  aprile  2011,  n.  59,  recante  "Attuazione   delle
direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE concernenti le patenti di  guida"
e successive modifiche ed integrazioni; 
  Visto in particolare  l'allegato  II,  paragrafo  B,  del  predetto
decreto legislativo n. 59 del 2011, e  successive  modificazioni,  il
cui paragrafo 5.2, tra l'altro, prescrive che i veicoli di  categoria
BE, C, CE, C1E, DlE e  DE,  impiegati  per  effettuare  la  prova  di
verifica di capacita' e  comportamento  per  il  conseguimento  delle
patenti di corrispondente categoria, devono avere  una  massa  totale
effettiva minima; 
  Considerato che, ai sensi di quanto disposto dall'ultimo  capoverso
del citato paragrafo 5.2 come prorogato  dall'  art.  1,  comma  388,
della legge 24 dicembre 2012, n. 228 e dal decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 26 giugno 2013 - le prescrizioni  relative  al
carico dei veicoli sopraindicati sono  cogenti  a  far  data  dal  1°
gennaio 2014; 
  Ritenuto opportuno dettare istruzioni  affinche'  la  massa  totale
effettiva dei predetti veicoli,  come  richiesta  per  l'espletamento
delle prove d'esame, quando realizzata con  zavorra  rimovibile,  sia
attestata, una tantum e fino ad eventuali  modifiche,  da  funzionari
degli Uffici della motorizzazione, si' da agevolare  la  verifica  di
conformita' del veicolo alle citate prescrizioni in sede di esame; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
              Presentazione dei veicoli in sede d'esame 
                  con massa totale effettiva minima 
 
  1. Ai sensi dell'allegato II, paragrafo B, punto 5.2,  del  decreto
legislativo n. 59 del  2011  e  successive  modificazioni,  la  massa
totale effettiva, con la quale devono essere presentati  in  sede  di
esame, non deve essere inferiore a; 
    a) 800 kg, per i  rimorchi  del  complesso  di  veicoli  utili  a
sostenere la prova di verifica delle capacita'  e  dei  comportamenti
per il conseguimento di una patente di categoria BE, C1E, D1E e DE; 
    b) 10.000 Kg, per il  veicolo  utile  a  sostenere  la  prova  di
verifica delle capacita' e dei comportamenti per il conseguimento  di
una patente di categoria C; 
    c) 15.000 kg, per l'autoarticolato o complesso di veicoli,  utile
a sostenere la prova di verifica delle capacita' e dei  comportamenti
per il conseguimento di una patente di categoria CE.