IL CAPO del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante nuovo codice della strada, come da ultimo modificato dal decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 59, recante "Attuazione delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE concernenti le patenti di guida" e successive modifiche ed integrazioni; Visto in particolare l'allegato II, paragrafo B, del predetto decreto legislativo n. 59 del 2011, e successive modificazioni, il cui paragrafo 5.2, tra l'altro, prescrive che i veicoli di categoria BE, C, CE, C1E, DlE e DE, impiegati per effettuare la prova di verifica di capacita' e comportamento per il conseguimento delle patenti di corrispondente categoria, devono avere una massa totale effettiva minima; Considerato che, ai sensi di quanto disposto dall'ultimo capoverso del citato paragrafo 5.2 come prorogato dall' art. 1, comma 388, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 e dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 giugno 2013 - le prescrizioni relative al carico dei veicoli sopraindicati sono cogenti a far data dal 1° gennaio 2014; Ritenuto opportuno dettare istruzioni affinche' la massa totale effettiva dei predetti veicoli, come richiesta per l'espletamento delle prove d'esame, quando realizzata con zavorra rimovibile, sia attestata, una tantum e fino ad eventuali modifiche, da funzionari degli Uffici della motorizzazione, si' da agevolare la verifica di conformita' del veicolo alle citate prescrizioni in sede di esame; Decreta: Art. 1 Presentazione dei veicoli in sede d'esame con massa totale effettiva minima 1. Ai sensi dell'allegato II, paragrafo B, punto 5.2, del decreto legislativo n. 59 del 2011 e successive modificazioni, la massa totale effettiva, con la quale devono essere presentati in sede di esame, non deve essere inferiore a; a) 800 kg, per i rimorchi del complesso di veicoli utili a sostenere la prova di verifica delle capacita' e dei comportamenti per il conseguimento di una patente di categoria BE, C1E, D1E e DE; b) 10.000 Kg, per il veicolo utile a sostenere la prova di verifica delle capacita' e dei comportamenti per il conseguimento di una patente di categoria C; c) 15.000 kg, per l'autoarticolato o complesso di veicoli, utile a sostenere la prova di verifica delle capacita' e dei comportamenti per il conseguimento di una patente di categoria CE.