IL CAPO del Dipartimento della protezione civile Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2012, n. 100, recante: «Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»; Visto l'art. 10 del decreto-legge del 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119; Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 15 novembre 2013 con la quale e' stato dichiarato, per centottanta giorni, lo stato d'emergenza in conseguenza delle eccezionali avversita' atmosferiche verificatesi nei giorni 7 ed 8 ottobre 2013 nei comuni di Ginosa, Castellaneta, Palagianello e Laterza in provincia di Taranto; Ravvisata la necessita' di disporre l'attuazione dei necessari interventi urgenti finalizzati a fronteggiare il sopra citato contesto emergenziale; Acquisita l'intesa della regione Puglia con nota del 26 novembre 2013; Dispone: Art. 1 Nomina Commissario e piano degli interventi 1. Per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi calamitosi di cui in premessa, il Dirigente del Servizio protezione civile della regione Puglia e' nominato Commissario delegato. 2. Per l'espletamento delle attivita' di cui alla presente ordinanza il Commissario delegato, a cui e' riconosciuto un compenso parametrato al 15% dell'ammontare complessivo del trattamento economico percepito a carico dell'Amministrazione di appartenenza, puo' avvalersi dei Sindaci dei comuni interessati dagli eventi meteorologici in argomento, delle strutture organizzative e del personale della regione Puglia, nonche' della collaborazione degli Enti locali della regione medesima. 3. Il Commissario delegato predispone, nel limite delle risorse finanziarie di cui all'art. 3, entro venti giorni dall'emanazione della presente ordinanza, un piano degli interventi da sottoporre all'approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile. Tale piano deve contenere: a) gli interventi realizzati dagli Enti locali nella fase di prima emergenza rivolti a rimuovere le situazioni di rischio, ad assicurare l'indispensabile assistenza e ricovero delle popolazioni colpite dai predetti eventi calamitosi; b) le attivita' poste in essere, anche in termini di somma urgenza, inerenti alla messa in sicurezza delle aree interessate dagli eventi calamitosi; c) gli interventi urgenti volti ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose. 4. Il piano di cui al comma 3 deve, altresi', contenere la descrizione tecnica di ciascun intervento con la relativa durata, nonche' l'indicazione delle singole voci di spesa. 5. Il predetto piano puo' essere successivamente rimodulato e integrato, nei limiti delle risorse di cui all'art. 3, previa approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile. 6. I contributi sono erogati agli Enti locali previo resoconto delle spese sostenute ed attestazione della sussistenza del nesso di causalita' tra l'evento calamitoso in argomento ed il danno subito.