IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                       DELLA PROTEZIONE CIVILE 
 
  Visto l'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
  Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n.  343,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; 
  Visto l'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 31 maggio  2005,  n.
90, convertito, con modificazioni, dalla legge  26  luglio  2005,  n.
152,  nel  quale  si  dispone  che  agli  interventi  all'estero  del
Dipartimento della protezione civile si applicano le disposizioni  di
cui all'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
  Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  15  luglio  2012,  n.   100,   recante:
"Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile"; 
  Visto l'articolo 10 del decreto-legge del 14 agosto  2013,  n.  93,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119; 
  Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 15  novembre  2013
con cui e' stato dichiarato, fino al 14 gennaio  2014,  lo  stato  di
emergenza  in  conseguenza  del  tifone  Haiyan  che  ha  colpito  il
territorio della Repubblica delle  Filippine  il  giorno  8  novembre
2013; 
  Vista  la  Decisione  del  Consiglio  2007/779/EC,  Euratom  dell'8
novembre  2007,  che  ha  istituito  un  meccanismo  comunitario   di
protezione civile; 
  Considerato che il predetto evento ha causato un numero ingente  di
vittime, dispersi e  sfollati  nonche'  la  distruzione  di  numerosi
centri abitati e l'isolamento di molte parti del Paese; 
  Considerato che la Repubblica italiana, nell'ambito dei rapporti di
cooperazione internazionale e del richiamato meccanismo  comunitario,
partecipa alle attivita' di assistenza alle  popolazioni  colpite  da
eventi calamitosi di particolare gravita'; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n.  120  del  15  novembre  2013,  con  la  quale  si  e'  provveduto
all'attivazione delle strutture  e  delle  componenti  di  protezione
civile di cui agli articoli 6 e 11 della legge 24 febbraio  1992,  n.
225 al fine di assicurare il concorso dello  Stato  italiano,  in  un
contesto di solidarieta' internazionale, nell'adozione  di  tutte  le
iniziative urgenti di protezione civile finalizzate a fronteggiare la
grave situazione determinatasi nella Repubblica delle Filippine; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 121 del 18 novembre 2013, con la quale sono state apportate alcune
modifiche ed integrazioni alla sopra citata ordinanza n. 120/2013; 
  Considerato che le condizioni in cui versano le popolazioni  locali
e le strutture internazionali impegnate nelle attivita'  di  soccorso
ed  assistenza  sono  tali  da  richiedere  il  proseguimento   della
fruizione di parte delle attrezzature dispiegate nel territorio della
Repubblica delle Filippine in attuazione di quanto previsto dall'art.
2, comma 1, lettere a) e b) della richiamata ordinanza n. 120/2013; 
  Ritenuto, pertanto, di  procedere  alla  donazione  alle  comunita'
locali  di  parte  delle  attrezzature  di   cui   trattasi,   previa
ricostituzione  della  relativa  capacita'  operativa  da  parte  dei
rispettivi soggetti proprietari  componenti  del  Servizio  Nazionale
della protezione civile; 
  Considerato l'impegno straordinario del personale del  Dipartimento
della  protezione  civile   nelle   attivita'   esercitative   e   di
preparazione all'emergenza di rilievo nazionale poste in  essere,  in
particolare, nel periodo dal 1° settembre al 30 ottobre 2013; 
  Ritenuto che la  richiamata  circostanza  non  e'  compatibile  con
l'esigenza di garantire l'adeguata disponibilita' di personale idoneo
per assicurare, in relazione al presente  contesto  emergenziale,  la
necessaria presenza anche nelle ore notturne e nei giorni festivi,  e
che devono, conseguentemente, essere adottate specifiche  misure  per
l'assolvimento  delle  richiamate  finalita'   istituzionali,   senza
soluzioni di continuita'; 
  Sentito il Ministero degli affari esteri; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
 
Donazione di attrezzature e beni per il soccorso e l'assistenza delle
popolazioni della  Repubblica  delle  Filippine  colpite  dal  tifone
                               Haiyan 
 
  1. Per le finalita' di cui in premessa e' autorizzata la  donazione
a favore delle popolazioni colpite della Repubblica  delle  Filippine
di attrezzature e beni facenti parte del modulo posto medico avanzato
di cui all'art. 2, comma 1, lett.  a)  dell'ordinanza  del  Capo  del
Dipartimento della  protezione  civile  15  novembre  2013,  n.  120,
necessari ai fini della prosecuzione delle attivita' di assistenza  e
soccorso, anche in deroga all'art.  14  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 4 settembre 2002, n. 254. 
  2. Per le finalita' di cui in premessa e' autorizzata la  donazione
a favore delle popolazioni colpite della Repubblica  delle  Filippine
di attrezzature  e  beni  facenti  parte  del  modulo  di  assistenza
tecnico-operativa di cui all'art. 2, comma 1, lett. b) dell'ordinanza
del Capo del Dipartimento della protezione civile 15  novembre  2013,
n. 120, necessari ai  fini  della  prosecuzione  delle  attivita'  di
assistenza e soccorso, anche in deroga all'art. 14  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 4 settembre 2002, n. 254. 
  3. Il Dipartimento della protezione civile provvede alla  donazione
delle attrezzature e dei beni di cui ai commi 1 e 2 mediante  scambio
di note con l'Ambasciata della Repubblica delle Filippine  presso  la
Repubblica Italiana. 
  4. Il responsabile in loco delle attivita' del  modulo  di  cui  al
comma  1  procede,   conseguentemente,   alla   verbalizzazione   del
trasferimento delle attrezzature e dei  beni  di  cui  trattasi  alle
locali autorita' all'uopo individuate, in  accordo  con  la  predetta
Ambasciata. 
  5.  Il  funzionario  del  Dipartimento  della   protezione   civile
designato responsabile  dell'attivita'  di  supporto  del  modulo  di
assistenza tecnico-operativa  (TAST)  di  cui  al  comma  2  procede,
conseguentemente,  alla  verbalizzazione  del   trasferimento   delle
attrezzature e dei beni di cui trattasi al coordinatore dell'European
Union Civil Protection Team (EUCPT), per la successiva consegna  alle
locali autorita' all'uopo  individuate,  al  termine  della  missione
europea. 
  6. I soggetti proprietari delle attrezzature e dei beni oggetto  di
donazione  sono  autorizzati  al  relativo  discarico  dai   relativi
inventari. 
  7.  L'importo  corrispondente  al   costo   di   riacquisto   delle
attrezzature e dei beni oggetto di donazione e' posto a carico  delle
risorse di cui all'art. 6 della citata ordinanza n. 120/2013.