IL CAPO DIPARTIMENTO 
 delle politiche competitive, della qualita' agroalimentare, ippiche 
                            e della pesca 
 
  Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di  qualita'  dei  prodotti
agricoli e alimentari; 
  Considerato  che,  con  Regolamento   (UE)   n.   1200/2013   della
commissione  del  25  novembre  2013,  la  denominazione  «Cozza   di
Scardovari» riferita  alla  categoria  «Pesci,  molluschi,  crostacei
freschi e prodotti  derivati»  e'  iscritta  quale  Denominazione  di
Origine Protetta nel registro delle denominazioni di origine protette
(D.O.P.) e delle indicazioni geografiche protette  (I.G.P.)  previsto
dall'art. 52, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) n. 1151/2012; 
  Ritenuto che  sussista  l'esigenza  di  pubblicare  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana  il  disciplinare  di  produzione
della  Denominazione  di  Origine  Protetta  «Cozza  di  Scardovari»,
affinche' le disposizioni  contenute  nel  predetto  documento  siano
accessibili per informazione erga omnes sul territorio nazionale: 
 
                              Provvede: 
 
  alla pubblicazione dell'allegato disciplinare di  produzione  della
denominazione di origine protetta «Cozza di  Scardovari»,  registrata
in sede comunitaria con Regolamento (UE) n. 1200/2013 del 25 novembre
2013. 
  I produttori che intendono  porre  in  commercio  la  denominazione
«Cozza di Scardovari», possono utilizzare, in sede di presentazione e
designazione del prodotto, la suddetta denominazione  e  la  menzione
«Denominazione di Origine Protetta» solo sulle produzioni conformi al
Regolamento (UE) n. 1151/2012 e sono tenuti al rispetto di  tutte  le
condizioni previste dalla normativa vigente in materia. 
    Roma, 29 novembre 2013 
 
                                       Il capo dipartimento: Esposito