IL DIRETTORE GENERALE 
           per il mercato, la concorrenza, il consumatore 
                 la vigilanza e la normativa tecnica 
 
  Visto il Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e  del
Consiglio  del  9  luglio  2008  che  pone  norme   in   materia   di
accreditamento  e  vigilanza  del  mercato  per  quanto  riguarda  la
commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n.
339/93; 
  Vista la Decisione n. 768/2008/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 9 luglio 2008  relativa  a  un  quadro  comune  per  la
commercializzazione  dei  prodotti  e   che   abroga   la   decisione
93/465/CEE; 
  Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99 «Disposizioni  in  materia  di
sviluppo e internazionalizzazione delle imprese, nonche'  in  materia
di energia.», in particolare l'art. 4 (Attuazione  del  capo  II  del
regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del  Consiglio,
che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza  del  mercato
per la commercializzazione dei prodotti); 
  Visti il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300  «Riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge  15
marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni e integrazioni,  ed  in
particolare gli articoli da 27 e 28 e l'art. 55  di  istituzione  del
Ministero delle attivita' produttive e di trasferimento  allo  stesso
delle  funzioni  del  Ministero  dell'industria,  del   commercio   e
dell'artigianato, del  Ministero  del  commercio  con  l'estero,  del
Dipartimento del turismo istituito presso la Presidenza del Consiglio
dei Ministri; 
  Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 «Disposizioni urgenti
in materia  di  riordino  delle  attribuzioni  della  Presidenza  del
Consiglio dei Ministri e dei  Ministeri»  convertito  in  legge,  con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006,  n.  233,  in  particolare
l'art. 1 comma 12 con cui la denominazione «Ministero dello  sviluppo
economico» sostituisce,  ad  ogni  effetto  e  ovunque  presente,  la
denominazione «Ministero delle attivita' produttive»; 
  Vista la direttiva 97/23/CE  concernente  il  ravvicinamento  delle
legislazioni  degli  Stati  membri  relative  alle  attrezzature   in
pressione; 
  Visto il decreto legislativo 25 febbraio 2000,  n.  93,  pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana,  supplemento
ordinario n. 91 del 18 aprile 2000,  di  attuazione  della  direttiva
97/23/CE relativa alle attrezzature in pressione; 
  Visto l'art. 10 del decreto legislativo 25 febbraio  2000,  n.  93,
che  prevede  le  diverse  categorie  di  prodotto  ai   fini   della
valutazione di conformita'; 
  Visto  il  decreto  22   dicembre   2009   «Prescrizioni   relative
all'organizzazione ed al funzionamento dell'unico organismo nazionale
italiano  autorizzato  a  svolgere  attivita'  di  accreditamento  in
conformita' al regolamento (CE) n. 765/2008.»; 
  Visto il decreto 22 dicembre 2009 «Designazione di "Accredia" quale
unico organismo nazionale italiano autorizzato a  svolgere  attivita'
di accreditamento e vigilanza del mercato.»; 
  Vista la Convenzione, del 13 giugno  2011,  rinnovata  in  data  17
luglio 2013, con la quale il Ministero dello  sviluppo  economico  ha
affidato  all'Organismo  Nazionale  Italiano  di   Accreditamento   -
Accredia - il compito di  rilasciare  accreditamenti  in  conformita'
alle norme UNI CEI EN ISO IEC 17020, 17021, 17024, 17025, UNI CEI  EN
45011 e alle Guide europee  di  riferimento,  ove  applicabili,  agli
Organismi incaricati  di  svolgere  attivita'  di  valutazione  della
conformita' ai requisiti  essenziali  di  sicurezza  della  Direttiva
97/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del  29  maggio  1997
per il  ravvicinamento  delle  legislazioni  degli  Stati  membri  in
materia di attrezzature a pressione; 
  Vista l'istanza della societa' ICIM SPA del 18 ottobre 2013,  prot.
n. 171262, volta a svolgere attivita' di valutazione  di  conformita'
di cui alla direttiva 97/23/CE citata; 
  Vista la delibera del Comitato Settoriale di Accreditamento per gli
Organismi Notificati di Accredia dell'8 marzo 2012, acquisita in data
15 marzo 2012, al n. 66297 con la quale e' rilasciato  alla  societa'
ICIM SPA, con sede legale in piazza Don Enrico Mapelli,  75  -  20099
Sesto San Giovanni (Milano), l'accreditamento per la norma UNI CEI EN
45011:1999 per la direttiva 97/23/CE; 
  Vista  la  legge  6  febbraio  1996,  n.   52   «Disposizioni   per
l'adempimento di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia
alle  Comunita'  europee  -  legge  comunitaria  1994»  e  successive
modificazioni e integrazioni, in particolare l'art. 47, commi 2  e  4
secondo cui le spese, sulla base  dei  costi  effettivi  dei  servizi
resi, relative alle procedure  finalizzate  all'autorizzazione  degli
organismi  ad  effettuare  le  procedure  di  certificazione   e   ai
successivi controlli sono a carico degli organismi istanti; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. L'Organismo ICIM SPA, con  sede  legale  in  piazza  Don  Enrico
Mapelli, 75 - 20099 Sesto San Giovanni (Milano),  e'  autorizzato  ad
effettuare la valutazione di conformita'  ai  sensi  della  direttiva
97/23/CE relativa  alle  attrezzature  in  pressione  e  del  decreto
legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, di attuazione,  per  i  seguenti
moduli contenuti nell'allegato III al decreto legislativo: 
    Modulo A1 - controllo di  fabbricazione  interno  e  sorveglianza
verifica finale; 
    Modulo B - esame CE del tipo; 
    Modulo B1 - esame CE della progettazione; 
    Modulo C1 - conformita' al tipo; 
    Modulo D - garanzia qualita' produzione; 
    Modulo D1 - garanzia qualita' produzione; 
    Modulo E - garanzia qualita' prodotti; 
    Modulo E1 - garanzia qualita' prodotti; 
    Modulo F - verifica su prodotto; 
    Modulo G - verifica CE di un unico prodotto; 
    Modulo H - garanzia qualita' totale; 
    Modulo  H1  -  garanzia  qualita'  totale  con  controllo   della
progettazione e particolare sorveglianza della verifica finale. 
  2. La valutazione e' effettuata dall'Organismo  conformemente  alle
disposizioni  contenute  nell'art.  10  del  decreto  legislativo  25
febbraio 2000, n. 93, citato.