IL DIRETTORE GENERALE 
     per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione 
 
  Visto l'art. 6 della legge  30  aprile  1962,  n.  283,  modificato
dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del
Ministero della  salute  e  incremento  del  numero  complessivo  dei
sottosegretari di Stato». 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011,  n.
108, recante il regolamento di riorganizzazione del  Ministero  della
salute; 
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  salute  2   agosto   2011
concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo  del
Ministero della salute; 
  Visto il decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  194,  concernente
l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in  materia  d'immissione  in
commercio di prodotti fitosanitari; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di
autorizzazione alla produzione, all'immissione in  commercio  e  alla
vendita  di  prodotti  fitosanitari  e  relativi  coadiuvanti,   come
modificato dal decreto del Presidente della  Repubblica  28  febbraio
2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del  decreto  del
Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del
consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei
prodotti  fitosanitari  e  che  abroga  le  direttive  del  Consiglio
79/117/CEE e 91/414/CEE  ed  in  particolare  l'art.  80  concernente
«misure transitorie»; 
  Visti i regolamenti (UE) della Commissione n.  540/2011,  541/2011,
544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento
(CE) n. 1107/2009; 
  Visti il decreto legislativo 14 marzo  2003,  n.  65,  corretto  ed
integrato dal decreto legislativo  28  luglio  2004,  n.  260,  e  il
decreto ministeriale 3 aprile 2007,  concernenti  l'attuazione  delle
direttive  1999/45/CE,  2001/60/CE   e   2006/8/CE,   relative   alla
classificazione, all'imballaggio e  all'etichettatura  dei  preparati
pericolosi; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del
consiglio del  16  dicembre  2008  e  il  successivo  regolamento  n.
790/2009 della commissione del  10  agosto  2009  di  adeguamento  al
progresso  tecnico  e  scientifico,  relativi  alla  classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele; 
  Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e  del
consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti
i livelli massimi di residui di antiparassitari nei  o  sui  prodotti
alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica  la
direttiva 91/414/CEE del consiglio; 
  Vista la domanda presentata dall'Impresa Bayer CropScience  S.r.l.,
con sede legale in Milano Viale Certosa 130, finalizzata al  rilascio
dell'autorizzazione del prodotto fitosanitario MESUROL 500 FS, a base
della sostanza methiocarb,  come  repellente  per  la  protezione  di
sementi  di  mais  da  danni  provocati  dagli  uccelli,  secondo  la
procedura del riconoscimento reciproco prevista dagli articoli 40 del
regolamento (CE) n. 1107/2009; 
  Considerato che la documentazione presentata  dall'Impresa  per  il
rilascio di detta autorizzazione, gia' registrata per lo stesso uso e
con pratiche agricole comparabili in un altro Stato membro, e'  stata
esaminata e valutata positivamente nell'ambito di diverse riunioni da
parte di un  gruppo  di  esperti  che  afferiscono  alla  Commissione
consultiva dei prodotti fitosanitari di cui l'ultima tenutasi in data
31 maggio 2013; 
  Visto  il  mandato  conferito  dalla  Commissione  consultiva   dei
prodotti fitosanitari in data 12 giugno 2013 all'ufficio di acquisire
l'ulteriore  documentazione  richiesta  che,  in  caso  di  riscontro
positivo, le avrebbe permesso di procedere con l'iter autorizzativo; 
  Vista la domanda con la quale e' stata richiesta all'Impresa  Bayer
CropScience S.r.l. di inviare la pertinente documentazione necessaria
a completare il suddetto iter autorizzativo del prodotto; 
  Vista la nota con la  quale  l'Impresa  ha  trasmesso  la  suddetta
documentazione richiesta e necessaria al completamento  del  rilascio
dell'autorizzazione  all'immissione   in   commercio   del   prodotto
fitosanitario MESUROL 500 FS; 
  Ritenuto pertanto, di autorizzare il prodotto  fitosanitario,  fino
al 30  settembre  2017,  data  di  scadenza  dell'approvazione  della
sostanza attiva riportata nell'allegato del reg. (UE) n. 540/2011; 
  Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale  9
luglio 1999; 
 
                              Decreta: 
 
  L'Impresa Bayer CropScience S.r.l. con sede legale in Milano  Viale
Certosa 130 e' autorizzata ad  immettere  in  commercio  il  prodotto
fitosanitario  MESUROL  500  FS,  a  base   della   sostanza   attiva
methiocarb, come repellente per la protezione di sementi di  mais  da
danni provocati dagli uccelli, con la composizione e alle  condizioni
indicate nell'etichetta allegata al presente decreto. 
  Il prodotto fitosanitario MESUROL 500 FS e' autorizzato secondo  la
procedura del  riconoscimento  reciproco,  di  cui  all'art.  40  del
regolamento (CE) n. 1107/2009, pertanto, il prodotto fitosanitario di
riferimento e' autorizzato per lo stesso uso e con pratiche  agricole
comparabili in un altro Stato membro. 
  L'iscrizione e' valida fino al 30 settembre 2017, data di  scadenza
dell'approvazione della sostanza attiva riportata  nell'allegato  del
reg. (UE) n. 540/2011; 
  Il   prodotto   e'   confezionato    nella    taglia    da    litri
1-3-4-5-10-20-200-1000   ed   e'   preparato    nello    stabilimento
dell'Impresa Bayer  CropScience  AG-Dormagen  (Germania);  Schirm  AG
Schoenbeck (Germania) e Phyteurop- Montreuil Bellay (Francia). 
  Il prodotto fitosanitario suddetto e' registrato al n. 15575. 
  E' fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento
delle condizioni di autorizzazione  del  prodotto  fitosanitario,  in
conformita'  a  provvedimenti  comunitari  e  ulteriori  disposizioni
riguardanti la sostanza attiva componente. 
  E' approvato quale parte integrante del presente decreto l'allegato
fac-simile dell'etichetta con la quale il prodotto deve essere  posto
in commercio. 
  Il  presente  decreto  sara'  notificato  in   via   amministrativa
all'Impresa interessata e sara' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Roma, 11 novembre 2013 
 
                                      Il direttore generale: Borrello