IL RETTORE 
 
  Visto  lo  Statuto  della  libera  Universita'  Commerciale   Luigi
Bocconi, emanato con D.R. n. 44 dell'8 maggio 2012; 
  Visto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione   superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; 
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; 
  Vista la legge 29 luglio 1991, n. 243; 
  Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
  Visto il decreto ministeriale del 3 novembre 1999 n.  509,  recante
norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, come modificato
con decreto ministeriale del 22 ottobre 2004, n. 270; 
  Richiamata la proposta di modifiche al  vigente  Statuto  approvata
dal  Consiglio  di  Amministrazione  in  data   9   aprile   2013   e
successivamente    trasmessa    al     Ministero     dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, ai sensi dell'art. 6 della predetta
legge  9  maggio  1989,  n.  168  per  il  prescritto  controllo   di
legittimita' e di merito; 
  Considerato che il Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca non ha fatto  pervenire  osservazioni  con  riferimento
alle richiamate proposte di modifica dello Statuto nel termine di cui
all'art. 6, comma 9 della legge 9 maggio 1989, n. 168; 
 
                              Decreta: 
 
  Sono emanate le seguenti modifiche  allo  Statuto  dell'Universita'
Commerciale «Luigi Bocconi»: 
  Omissis. 
 
                               Art. 1. 
 
 
               Origine, istituzione e fonti normative 
 
  Comma 1 
  La libera Universita' Commerciale «Luigi  Bocconi»  di  Milano  (di
seguito denominata «Universita'»), fondata da Ferdinando Bocconi, con
statuto approvato con R.D. 29  settembre  1902,  e'  una  Universita'
legalmente riconosciuta, avente personalita' giuridica  ed  autonomia
didattica, scientifica, amministrativa, organizzativa e  disciplinare
come assicurato dall'art. 33 della Costituzione e a norma dell'art. 1
del Testo Unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato  con
R.D.  31  agosto  1933,  n.  1592  e  successive   modificazioni   ed
integrazioni. 
  L'«Universita'»  non  ha  fini  di  lucro.   Essa   e'   finanziata
prevalentemente con i proventi derivanti dall'attivita' svolta ed  e'
gestita da un Consiglio di  Amministrazione  i  cui  componenti  sono
nominati prevalentemente da soggetti privati. E' vietato distribuire,
anche in modo indiretto, utili e avanzi di  gestione  nonche'  fondi,
riserve o capitale durante la vita  dell'Universita',  in  favore  di
amministratori, soci, partecipanti,  lavoratori  o  collaboratori,  a
meno che la destinazione o la distribuzione  non  siano  imposte  per
legge.   Gli   eventuali   utili   e   avanzi   di   gestione    sono
obbligatoriamente reinvestiti esclusivamente per  lo  sviluppo  delle
attivita' funzionali al perseguimento dello  scopo  istituzionale  di
solidarieta' sociale. 
  Omissis. 
 
                              Art. 45. 
 
 
                     Devoluzione del patrimonio 
 
  Comma 1 
  Quando  l'«Universita'»  dovesse,  per  qualsiasi  motivo,  cessare
l'attivita'  o  essere  privata  della   personalita'   giuridica   o
dell'autonomia,  il  suo  patrimonio  sara'  devoluto   all'«Istituto
Javotte Bocconi», ente non commerciale che svolge  analoga  attivita'
istituzionale. 
  Omissis. 
  Il presente provvedimento e' pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica Italiana ed entra in vigore il  quindicesimo  giorno
successivo alla pubblicazione. 
  Il presente decreto e' pubblicato inoltre all'albo di Ateneo. 
    Milano, 26 novembre 2013 
 
                                                   Il rettore: Sironi