IL RETTORE Visto lo Statuto della libera Universita' Commerciale Luigi Bocconi, emanato con D.R. n. 44 dell'8 maggio 2012; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Vista la legge 29 luglio 1991, n. 243; Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240; Visto il decreto ministeriale del 3 novembre 1999 n. 509, recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, come modificato con decreto ministeriale del 22 ottobre 2004, n. 270; Richiamata la proposta di modifiche al vigente Statuto approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 9 aprile 2013 e successivamente trasmessa al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, ai sensi dell'art. 6 della predetta legge 9 maggio 1989, n. 168 per il prescritto controllo di legittimita' e di merito; Considerato che il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca non ha fatto pervenire osservazioni con riferimento alle richiamate proposte di modifica dello Statuto nel termine di cui all'art. 6, comma 9 della legge 9 maggio 1989, n. 168; Decreta: Sono emanate le seguenti modifiche allo Statuto dell'Universita' Commerciale «Luigi Bocconi»: Omissis. Art. 1. Origine, istituzione e fonti normative Comma 1 La libera Universita' Commerciale «Luigi Bocconi» di Milano (di seguito denominata «Universita'»), fondata da Ferdinando Bocconi, con statuto approvato con R.D. 29 settembre 1902, e' una Universita' legalmente riconosciuta, avente personalita' giuridica ed autonomia didattica, scientifica, amministrativa, organizzativa e disciplinare come assicurato dall'art. 33 della Costituzione e a norma dell'art. 1 del Testo Unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con R.D. 31 agosto 1933, n. 1592 e successive modificazioni ed integrazioni. L'«Universita'» non ha fini di lucro. Essa e' finanziata prevalentemente con i proventi derivanti dall'attivita' svolta ed e' gestita da un Consiglio di Amministrazione i cui componenti sono nominati prevalentemente da soggetti privati. E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonche' fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Universita', in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. Gli eventuali utili e avanzi di gestione sono obbligatoriamente reinvestiti esclusivamente per lo sviluppo delle attivita' funzionali al perseguimento dello scopo istituzionale di solidarieta' sociale. Omissis. Art. 45. Devoluzione del patrimonio Comma 1 Quando l'«Universita'» dovesse, per qualsiasi motivo, cessare l'attivita' o essere privata della personalita' giuridica o dell'autonomia, il suo patrimonio sara' devoluto all'«Istituto Javotte Bocconi», ente non commerciale che svolge analoga attivita' istituzionale. Omissis. Il presente provvedimento e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione. Il presente decreto e' pubblicato inoltre all'albo di Ateneo. Milano, 26 novembre 2013 Il rettore: Sironi