L'AUTORITA' PER LE GARANZIE 
                         NELLE COMUNICAZIONI 
 
  Nella sua riunione del Consiglio del 28 novembre 2013; 
  Vista la legge 14 novembre 1995, n.  481,  recante  «Norme  per  la
concorrenza e  la  regolazione  dei  servizi  di  pubblica  utilita'.
Istituzione delle Autorita' di regolazione dei  servizi  di  pubblica
utilita'»,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana del 18 novembre 1995, n. 270 - supplemento ordinario n. 136; 
  Vista la  legge  31  luglio  1997,  n.  249,  recante  «Istituzione
dell'Autorita' per  le  garanzie  nelle  comunicazioni  e  norme  sui
sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo», pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 31 luglio  1997,  n.
177 - supplemento ordinario n. 154; 
  Vista la delibera  n.  223/12/CONS  del  27  aprile  2012,  recante
«Adozione del nuovo regolamento  concernente  l'organizzazione  e  il
funzionamento dell'Autorita'», pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana del 15 giugno 2012, n. 138; 
  Viste le direttive n. 2002/19/CE («direttiva accesso»),  2002/20/CE
(«direttiva  autorizzazioni»),   2002/21/CE   («direttiva   quadro»),
2002/22/CE  («direttiva  servizio   universale»)   pubblicate   nella
Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee  L  108/7  del  24  aprile
2002,  cosi'  come  modificate  dalle  direttive  nn.  2009/136/CE  e
2009/140/CE del Parlamento europeo e del Consiglio  del  25  novembre
2009, pubblicate  nella  Gazzetta  Ufficiale  dell'Unione  europea  L
337/11 del 18 dicembre 2009; 
  Visti il Regolamento (CE) n. 717/2007 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 27 giugno  2007  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
dell'Unione europea L 171/32 del 29 giugno  2007  ed  il  Regolamento
(CE) n. 544/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno
2009 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 167/12
del 29 giugno 2009 che modificano la  direttiva  n.  2002/21/CE  («la
direttiva quadro»); 
  Visto il decreto  legislativo  1°  agosto  2003,  n.  259,  recante
«Codice delle comunicazioni elettroniche» pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del 15 settembre  2003,  n.  214,
cosi' come modificato dal decreto legislativo 28 maggio 2012,  n.  70
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del  31
maggio 2012, n. 126 (il «Codice»); 
  Vista la Raccomandazione della Commissione  dell'11  febbraio  2003
(Raccomandazione  2003/311/EC)  relativa  ai  mercati  rilevanti   di
prodotti e  servizi  del  settore  delle  comunicazioni  elettroniche
suscettibili di una regolamentazione ex ante ai sensi della direttiva
2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che  istituisce  un
quadro normativo comune per le reti ed  i  servizi  di  comunicazione
elettronica, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione  europea
L 114/45 dell'8  maggio  2003  (la  «precedente  Raccomandazione  sui
mercati rilevanti»); 
  Vista la Raccomandazione della Commissione  del  17  dicembre  2007
(Raccomandazione  2007/879/CE)  relativa  ai  mercati  rilevanti   di
prodotti e servizi del settore delle comunicazioni  elettroniche  che
possono essere oggetto di una regolamentazione ex ante ai sensi della
direttiva 2002/21/CE del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  che
istituisce un quadro normativo comune per le reti  ed  i  servizi  di
comunicazione  elettronica,  pubblicata  nella   Gazzetta   Ufficiale
dell'Unione   europea   L   344/65   del   28   dicembre   2007   (la
«Raccomandazione sui mercati rilevanti»); 
  Vista la Raccomandazione della  Commissione  del  15  ottobre  2008
(Raccomandazione 2008/850/CE) relativa alle notifiche, ai  termini  e
alle consultazioni di cui all'art. 7 della direttiva  2002/21/CE  del
Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro normativo
comune  per  le  reti  e  i  servizi  di  comunicazione  elettronica,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 301/23  del
12 novembre 2008; 
  Vista la  Raccomandazione  della  Commissione  del  7  maggio  2009
(Raccomandazione 2009/396/CE) sulla regolamentazione delle tariffe di
terminazione su reti  fisse  e  mobili  nella  UE,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, L 124/67 del 20  maggio  2009
(la «Raccomandazione»); 
  Vista la  delibera  n.  217/01/CONS  del  24  maggio  2001  recante
«Regolamento concernente l'accesso ai  documenti»,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 20 giugno  2001,  n.
141 e s.m.i.; 
  Vista la delibera n.  453/03/CONS  del  23  dicembre  2003  recante
«Regolamento  concernente  la  procedura  di  consultazione  di   cui
all'art.  11  del  decreto  legislativo  1°  agosto  2003,  n.  259»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del  28
gennaio 2004, n. 22; 
  Vista  la  delibera  n.  118/04/CONS  del  5  maggio  2004  recante
«Disciplina dei procedimenti  istruttori,  di  cui  al  nuovo  quadro
regolamentare delle  comunicazioni  elettroniche»,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 19 maggio  2004,  n.
116 e s.m.i.; 
  Vista la delibera  n.  417/06/CONS  del  28  giugno  2006,  recante
«Mercati della raccolta, terminazione e transito delle chiamate nella
rete  telefonica  pubblica  fissa,  valutazione  di  sussistenza  del
significativo potere  di  mercato  per  le  imprese  ivi  operanti  e
obblighi regolamentari cui vanno soggette le imprese  che  dispongono
di un tale potere (Mercati n. 8, 9 e 10 fra quelli identificati dalla
raccomandazione sui mercati rilevanti  dei  prodotti  e  dei  servizi
della Commissione  europea)»,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana del 7 settembre 2006, n. 208 -  supplemento
ordinario n. 191; 
  Vista la delibera  n.  251/08/CONS  del  14  maggio  2008,  recante
«Modifiche all'art. 40  della  delibera  n.  417/06/CONS,  a  seguito
dell'applicazione del modello volto alla determinazione dei costi  di
terminazione per un  operatore  alternativo  efficiente»,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 4 giugno 2008,
n. 129; 
  Vista la delibera n. 26/08/CIR del 14 maggio 2008,  recante  «Piano
di numerazione  nel  settore  delle  telecomunicazioni  e  disciplina
attuativa», pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana del 24 luglio 2008, n. 172 - supplemento ordinario n. 181  e
s.m.i.; 
  Vista la  delibera  n.  407/08/CONS  del  17  luglio  2008  recante
«Procedimento di completamento dell'elenco degli operatori notificati
ai  sensi  della  delibera  n.   417/06/CONS   quali   detentori   di
significativo potere di mercato sul  mercato  della  terminazione  di
rete fissa», pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana del 14 agosto 2008, n. 190 - supplemento ordinario n. 194; 
  Vista la  delibera  n.  179/10/CONS  del  28  aprile  2010  recante
«Mercati dei servizi di raccolta e terminazione delle chiamate  nella
rete  telefonica  pubblica  fissa  (Mercati   nn.   2   e   3   della
Raccomandazione   della   Commissione   europea   n.    2007/879/CE):
identificazione ed analisi dei mercati,  valutazione  di  sussistenza
del significativo potere di mercato per le imprese  ivi  operanti  ed
individuazione degli eventuali  obblighi  regolamentari»,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  del  28  maggio
2010, n. 123 - supplemento ordinario n. 113; 
  Vista la  delibera  n.  180/10/CONS  del  28  aprile  2010  recante
«Mercato dei servizi di transito nella rete telefonica pubblica fissa
(mercato n. 10 della Raccomandazione  della  Commissione  europea  n.
2003/311/CE): identificazione ed analisi dei mercati, valutazione  di
sussistenza del significativo potere di mercato per  le  imprese  ivi
operanti ed individuazione degli eventuali  obblighi  regolamentari»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del  28
maggio 2010, n. 123 - supplemento ordinario n. 113; 
  Vista la  delibera  n.  401/10/CONS  del  22  luglio  2010  recante
«Disciplina dei tempi dei procedimenti»,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del 6 settembre 2010, n.  208,  e
s.m.i.; 
  Vista la delibera n.  578/10/CONS  dell'11  novembre  2010  recante
«Definizione di un modello di costo per la determinazione dei  prezzi
dei servizi di accesso all'ingrosso alla rete fissa di Telecom Italia
S.p.A. e calcolo del valore del WACC, ai  sensi  dell'art.  73  della
delibera n. 731/09/CONS», pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana del  15  dicembre  2010,  n.  292  -  supplemento
ordinario n. 277; 
  Vista la  delibera  n.  229/11/CONS  del  28  aprile  2011  recante
«Definizione dei prezzi per l'anno 2011 dei  servizi  di  raccolta  e
transito distrettuale offerti da Telecom Italia  e  del  servizio  di
terminazione  su  rete  fissa  offerto   da   tutti   gli   operatori
notificati», pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana del 17 maggio 2011, n. 113; 
  Vista la  delibera  n.  128/11/CIR  del  3  novembre  2011  recante
«Disposizioni regolamentari in  merito  alla  interconnessione  IP  e
interoperabilita' per la fornitura di servizi VoIP»,  pubblicata  sul
sito web dell'Autorita' il 14 dicembre 2011; 
  Vista la  delibera  n.  92/12/CIR  del  4  settembre  2012  recante
«Approvazione dell'Offerta  di  Riferimento  di  Telecom  Italia  per
l'anno 2012 relativa ai servizi di raccolta, terminazione e  transito
delle chiamate nella rete telefonica pubblica  fissa  e  disposizioni
sulle condizioni economiche della portabilita'  del  numero  su  rete
fissa», pubblicata sul sito web dell'Autorita' il 21 settembre 2012; 
  Considerato in particolare che gli articoli 9, comma 4, e 24, comma
6, della delibera n. 179/10/CONS, l'art. 11, comma 4, della  delibera
n. 180/10/CONS, nonche' l'art. 4, commi 3  e  4,  della  delibera  n.
229/11/CONS, che prescrivono che  l'Autorita'  definisca  un  modello
Bottom-Up per la valutazione dei costi incrementali di lungo  periodo
(BU-LRIC) per determinare le tariffe dei servizi di  interconnessione
in modalita' IP a partire dall'anno 2012; 
  Ritenuto, in conformita' a quanto previsto dall'art. 25,  comma  1,
della delibera n. 179/10/CONS,  di  procedere  alla  definizione  del
modello in questione avvalendosi della collaborazione di un  soggetto
indipendente di comprovata esperienza nel settore; 
  Considerato che, in tal  senso,  l'Autorita'  con  la  delibera  n.
592/11/CONS ha conferito alla societa' «NERA  S.r.l.»  l'incarico  di
consulenza per la definizione del suddetto modello; 
  Vista la comunicazione di avvio del procedimento istruttorio  volto
alla realizzazione di un modello di costo per la  determinazione  dei
prezzi dei servizi  d'interconnessione  in  modalita'  IP,  ai  sensi
dell'art. 4, commi 3 e 4, della delibera n.  229/11/CONS,  pubblicata
sul sito web dell'Autorita' il 15 dicembre 2011; 
  Vista la comunicazione del 24  aprile  2012  recante  «Proroga  dei
termini del procedimento istruttorio volto alla realizzazione  di  un
modello di  costo  per  la  determinazione  dei  prezzi  dei  servizi
d'interconnessione  in  modalita'  IP»,  pubblicata  sul   sito   web
dell'Autorita' il 24 aprile 2012; 
  Vista la comunicazione del 28  giugno  2012  recante  «Proroga  dei
termini del procedimento istruttorio volto alla realizzazione  di  un
modello di  costo  per  la  determinazione  dei  prezzi  dei  servizi
d'interconnessione  in  modalita'  IP»,  pubblicata  sul   sito   web
dell'Autorita' il 6 luglio 2012; 
  Vista  la  delibera  n.  349/12/CONS  del  2  agosto  2012  recante
«Consultazione pubblica relativa alla realizzazione di un modello  di
costo per la determinazione dei prezzi dei servizi d'interconnessione
in modalita' IP su rete fissa», pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana del 16 agosto 2012, n. 190; 
  Vista la comunicazione del 26 ottobre  2012  recante  «Proroga  dei
termini del procedimento istruttorio volto alla realizzazione  di  un
modello di  costo  per  la  determinazione  dei  prezzi  dei  servizi
d'interconnessione  in  modalita'  IP»,  pubblicata  sul   sito   web
dell'Autorita' il 29 ottobre 2012; 
  Vista la specifica  tecnica  ST  769  Versione  1  -  2012  recante
«Soluzioni tecniche di interconnessione in tecnologia a  commutazione
di pacchetto per servizi telefonici», pubblicata  sul  sito  web  del
Ministero dello sviluppo economico l'8 gennaio 2013; 
  Vista la decisione del  Consiglio  di  Stato  n.  932/2013  del  25
gennaio 2013; 
  Vista la delibera n.  187/13/CONS  del  28  febbraio  2013  recante
«Definizione dei prezzi per l'anno 2012 dei servizi  di  terminazione
su rete fissa offerti in modalita' TDM  dagli  operatori  alternativi
notificati», pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana del 25 marzo 2013, n. 71; 
  Vista la lettera della Commissione europea C(2013) 753 final del  7
febbraio 2013, relativa agli schemi di provvedimento  concernenti  la
definizione delle tariffe dei servizi di  terminazione  offerti,  per
l'anno 2012, su rete fissa dagli operatori alternativi  in  modalita'
TDM (caso IT/2013/1413) e la  definizione  di  un  modello  di  costo
BU-LRIC   per   la   determinazione   delle   tariffe   dei   servizi
d'interconnessione  offerti  in  modalita'  IP  (caso  IT/2013/1415),
adottati dall'Autorita' in data 20 dicembre 2012  e  notificati  alla
Commissione europea ed ai Paesi membri in data 7 gennaio 2013; 
  Considerato che la Commissione europea ha avanzato  seri  dubbi  in
merito alla metodologia di definizione dei  prezzi  del  servizio  di
terminazione, cosi' come indicata nel paragrafo  6  dello  schema  di
provvedimento notificato, in quanto le tariffe consentono il recupero
dei costi comuni e congiunti attribuibili  alla  terminazione  e,  di
conseguenza,  non  sono  in   linea   con   quanto   indicato   dalla
Raccomandazione sulle tariffe di terminazione, ed ha dato inizio alla
cosiddetta «Fase II»; 
  Vista l'Opinion del BEREC BoR (13) 40 del 25  marzo  2013,  recante
«BEREC Opinion on Phase II investigation pursuant to  Article  7a  of
Directive  2002/21/EC  as  amended  by  Directive  2009/140/EC:  Case
IT/2013/1415 Call termination on individual public telephone networks
provided at a fixed location (market 3) in Italy»; 
  Considerato, in particolare, che il BEREC ha condiviso i seri dubbi
della Commissione europea; 
  Considerato che in  un  successivo  incontro  con  i  rappresentati
dell'Autorita'  e  del  BEREC  la  Commissione  europea  ha  altresi'
invitato l'Autorita' a rispettare, con  riferimento  al  servizio  di
terminazione, il principio della neutralita'  tecnologica,  ossia  la
definizione  di  un'unica  tariffa  che  prescinda  dalla  tecnologia
sottostante la fornitura del servizio; 
  Ritenuto che il principio  di  neutralita'  tecnologica  richiamato
dalla Commissione europea con riferimento ai servizi di  terminazione
debba essere rispettato per tutti i servizi d'interconnessione; 
  Ritenuto   opportuno    definire    le    tariffe    dei    servizi
d'interconnessione  nel  rispetto  del   principio   di   neutralita'
tecnologica in un unico provvedimento; 
  Vista la delibera n. 12/13/CONS del 10 gennaio 2013 recante  «Avvio
del procedimento "Modifica dell'art. 4, comma 4,  della  delibera  n.
229/11/CONS in relazione ai servizi di interconnessione in  modalita'
TDM offerti dagli operatori notificati per l'anno 2013"»,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  del  1°  febbraio
2013, n. 27; 
  Vista  la  delibera  n.  333/13/CONS  dell'8  maggio  2013  recante
«Riunione dei procedimenti di cui  alle  delibere  nn.  349/12CONS  e
12/13/CONS e avvio del procedimento "Realizzazione di un  modello  di
costo per la determinazione dei prezzi dei servizi d'interconnessione
su rete fissa per gli  anni  2013-2015"»,  pubblicata  sul  sito  web
dell'Autorita' il 21 maggio 2013; 
  Vista la  delibera  n.  356/13/CONS  del  23  maggio  2013  recante
"Consultazione pubblica relativa alla realizzazione di un modello  di
costo per la determinazione dei prezzi dei servizi d'interconnessione
su rete fissa per  gli  anni  2013-2015",  pubblicata  sul  sito  web
dell'Autorita' il 4 giugno 2013; 
  Viste le istanze di audizione pervenute da parte delle societa'  BT
Italia S.p.A., Clouditalia  Communications  S.p.A.,  Fastweb  S.p.A.,
Telecom Italia S.p.A., Tiscali Italia S.p.A., Vodafone Omnitel N.V. e
Wind Telecomunicazioni S.p.A.; 
  Sentita,  in  data  28  giugno   2013   la   societa'   Clouditalia
Communications S.p.A.; 
  Sentita, in data 2 luglio 2013, la societa' Fastweb S.p.A.; 
  Sentite, in data 3  luglio  2013,  singolarmente,  le  societa'  BT
Italia S.p.A. e Tiscali Italia S.p.A.; 
  Sentite, in data 4 luglio 2013, singolarmente, le societa'  Telecom
Italia S.p.A., Vodafone Omnitel N.V. e Wind Telecomunicazioni S.p.A.; 
  Visti i contributi  prodotti,  congiuntamente,  dalle  societa'  BT
Italia  S.p.A.  (BT)   e   Verizon   Italia   S.p.A.   (Verizon)   e,
singolarmente, dall'Associazione Italiana Internet Provider (AIIP)  e
dalle  societa'  Clouditalia  Communications  S.p.A.   (Clouditalia),
Fastweb S.p.A. (Fastweb), PosteMobile S.p.A.  (PosteMobile),  Telecom
Italia S.p.A. (TI), Tiscali Italia S.p.A. (Tiscali), Vodafone Omnitel
N.V. (Vodafone) e Wind Telecomunicazioni S.p.A. (Wind); 
  Considerato quanto segue: 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
  Tutto cio' premesso e considerato; 
  Vista la lettera della Commissione europea C(2013) 7676 final del 6
novembre 2013, relativa allo schema di provvedimento  concernente  la
realizzazione di un modello di costo per la determinazione dei prezzi
dei servizi d'interconnessione su rete fissa per gli anni  2013-2015,
adottato dall'Autorita' in data 30 settembre 2013 e  notificato  alla
Commissione europea ed ai Paesi membri in data 7 ottobre 2013; 
  Considerato che la Commissione europea ha esaminato le informazioni
fornite in data 23 ottobre 2013  ed  ha  espresso  parere  favorevole
all'adozione del provvedimento finale; 
  Considerato che la Commissione europea ha osservato  che  «l'ultima
analisi completa dei mercati della raccolta, della terminazione e del
transito di chiamate in Italia risale  al  2009  e  che  gli  attuali
controlli delle tariffe proposti si applicano fino al 2015»; 
  Considerato, in particolare, che la Commissione europea,  prendendo
atto della circostanza che le condizioni di concorrenza  sul  mercato
del transito distrettuale  sono  invariate  rispetto  all'analisi  di
mercato, ha tuttavia osservato che l'Autorita',  con  il  glide  path
proposto, ha messo  in  moto  meccanismi  tali  da  incentivare  alla
migrazione verso una rete completamente IP "che possono avere,  prima
del  luglio  2015,  effetti  diretti  o  indiretti  sulle  condizioni
competitive  nel/nei  mercato/i  in   questione"   ed   ha   invitato
l'Autorita' a «effettuare il prima possibile una  nuova  analisi  dei
tre mercati rilevanti in questione»; 
  Ritenuto opportuno accogliere l'invito della Commissione ed assunto
l'impegno a valutare l'opportunita' di effettuare una  nuova  analisi
di mercato prima della scadenza  dei  glide  path  stabiliti  con  il
presente provvedimento, tenuto conto in  ogni  caso  delle  effettive
dinamiche dei processi di migrazione  verso  l'architettura  IP,  che
l'Autorita' provvedera' a monitorare; 
  Considerato, inoltre,  che  la  Commissione  europea,  al  fine  di
garantire la certezza del diritto degli  operatori  del  settore,  ha
invitato l'Autorita' a «precisare nel  provvedimento  definitivo,  in
particolare relativamente alle tariffe applicabili  nel  mercato  del
transito, che le misure  correttive  potrebbero  subire  modifiche  o
essere revocate anche prima del luglio 2015 nel caso in  cui  l'esito
della nuova analisi di mercato lo giustifichi»; 
  Ritenuto  di  accogliere  l'invito  della  Commissione  europea   a
prevedere tale precisazione nell'ambito del presente provvedimento; 
  Considerato,  infine,  che  la  Commissione  europea,  al  fine  di
garantire la trasparenza e la certezza del diritto agli operatori, ha
esortato l'Autorita' a «condurre una revisione tempestiva e  coerente
del WACC nei provvedimenti definitivi adottati, in linea con  l'esito
dei    casi    IT/2013/1489-1490»,    riguardanti,    tra    l'altro,
l'aggiornamento del WACC  relativo  ai  mercati  dell'accesso  fisico
all'ingrosso in postazione fissa ed alla banda larga all'ingrosso; 
  Ritenuto opportuno accogliere l'invito della Commissione europea ad
aggiornare il  valore  del  WACC  relativo  ai  mercati  dei  servizi
d'interconnessione su rete fissa al fine di definire un unico  valore
del WACC per tutti i mercati dell'accesso e dell'interconnessione  su
rete fissa, e tenuto conto che l'aggiornamento del WACC per i servizi
di accesso di rete fissa e' attualmente  sottoposto  a  consultazione
pubblica nell'ambito dell'analisi dei relativi mercati  (delibera  n.
238/13/CONS); 
  Udita la relazione del commissario Antonio Martusciello relatore ai
sensi dell'art. 31 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il
funzionamento dell'Autorita'; 
 
                              Delibera: 
 
                               Art. 1 
 
 
                 Prezzi dei servizi di terminazione 
                 offerti dagli operatori notificati 
 
  1. A partire dal 1° luglio 2013, tutti gli operatori notificati  ai
sensi dell'art. 3, comma  2,  della  delibera  n.  179/10/CONS  quali
detentori di significativo potere di mercato ciascuno nel mercato dei
servizi di terminazione delle chiamate telefoniche sulla propria rete
fissa - ossia Acantho S.p.A., Adr Tel S.p.A., Brennercom  S.p.A.,  BT
Italia S.p.A., Clouditalia  Telecomunicazioni  S.p.A.  (gia'  Eutelia
S.p.A.), Colt Telecom S.p.A., Decatel S.r.l., Estracom  S.p.A.  (gia'
Consiagnet S.p.A.), Fastweb S.p.A., Fly Net S.p.A.,  Freeway  S.r.l.,
Infracom Italia S.p.A.,  Intermatica  S.p.A.,  Mc-Link  S.p.A.  (gia'
Alpikom S.p.A.), Metropol Access Italia  S.p.A.,  Noatel  S.p.A.(gia'
Karupa S.p.A.), Okcom S.p.A., Orange Business Italy S.p.A., People  &
Communication S.r.l. (gia' TEX97 S.p.A.),  Phonica  S.p.A.,  Publicom
S.p.A. (gia' Vive La Vie S.p.A.), Rita S.r.l., Satcom S.p.A., Telecom
Italia S.p.A., TeleTu S.p.A. (gia' Opitel S.p.A.),  Teleunit  S.p.A.,
Terrecablate Reti e Servizi  S.r.l.  (gia'  Consorzio  Terrecablate),
Thunder S.p.A., Tiscali Italia  S.p.A.,  Trans  World  Communications
S.p.A.,   Trans   World   Telecomunications   (TWT)    S.r.l.,    Uno
Communications S.p.A., Verizon Italia S.p.A., Vodafone Omnitel  N.V.,
Wavecrest   Italia   S.r.l.,   Welcome   Italia   S.p.A.    e    Wind
Telecomunicazioni S.p.A., - praticano per i servizi di terminazione i
prezzi  riportati  nella  seguente  tabella,  indipendentemente   dal
livello di consegna del traffico. 
 
          Tariffe del servizio di terminazione (€ cent/min) 
    

                    |===============|===============|===============|
                    | dal 1° luglio | dal 1° luglio | dal 1° luglio |
                    |     2013      |     2014      |     2015      |
|===================|===============|===============|===============|
|    Servizio di    |     0,104     |     0,075     |     0,043     |
|   terminazione    |               |               |               |
|===================|===============|===============|===============|

    
  2. Per il periodo 1° gennaio 2013-30 giugno  2013,  Telecom  Italia
pratica i prezzi riportati all'art. 2, comma  1,  della  delibera  n.
92/12/CIR. 
  3. Telecom Italia adegua la propria Offerta di Riferimento  2013  a
quanto previsto nei commi  precedenti,  evidenziando  in  un'apposita
sezione le tariffe previste per i servizi  di  terminazione  su  rete
fissa. 
  4. Per il periodo 1° gennaio 2013-30  giugno  2013,  gli  operatori
alternativi  notificati  di  cui  al  comma  1  praticano  il  prezzo
riportato all'art. 1 della delibera n. 187/13/CONS.