IL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300; 
  Visto l'art.  48  del  decreto-legge  30  settembre  2003  n.  269,
convertito nella legge 24 novembre 2003,  n.  326  ,  che  istituisce
l'Agenzia Italiana del Farmaco; 
  Visto il decreto del  Ministro  della  salute  di  concerto  con  i
Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20
settembre 2004,  n.  245  recante  norme  sull'organizzazione  ed  il
funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, a norma del comma 13
dell'art. 48 sopra citato come  modificato  dal  decreto  n.  53  del
Ministro della salute, di concerto con i  Ministri  per  la  pubblica
amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle  finanze
del 29 marzo 2012; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
  Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145; 
  Vista la legge 289/2002 (finanziaria 2003); 
  Visto il decreto del Ministro della Salute  dell'8  novembre  2011,
registrato dall'Ufficio Centrale  del  Bilancio  al  Registro  «Visti
Semplici», Foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui e' stato
nominato Direttore Generale  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco  il
Prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011; 
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n.  537,  concernente  «Interventi
correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento  all'art.
8; 
  Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23  dicembre  1996,  n.  662,
recante «Misure di razionalizzazione  della  finanza  pubblica»,  che
individua i margini della distribuzione  per  aziende  farmaceutiche,
grossisti e farmacisti; 
  Visto l'art. 48, comma 33, legge 24  novembre  2003,  n.  326,  che
dispone la negoziazione del prezzo  per  i  prodotti  rimborsati  dal
S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni; 
  Visto l'art.  5  della  legge  222/2007  pubblicata nella  Gazzetta
Ufficiale n. 279 del 30 novembre 2007; 
  Visto  il   decreto   legislativo   24   aprile   2006,   n.   219,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  142
del  21  giugno  2006,  concernente  l'attuazione   della   Direttiva
2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice
comunitario concernenti i medicinali  per  uso  umano  nonche'  della
direttiva 2003/94/CE; 
  Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001; 
  Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004  (Revisione
delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla  Gazzetta
Ufficiale n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni; 
  Vista la determinazione AIFA del  3  luglio  2006  pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 156 del 7 luglio 2006; 
  Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n.  227,  del  29  settembre  2006
concernente  «Manovra  per  il  governo  della   spesa   farmaceutica
convenzionata e non convenzionata»; 
  Vista la determina con la quale la societa' Menarini  International
Operational Operations Luxembourg S.A. ha  ottenuto  l'autorizzazione
all'immissione in commercio del medicinale Adenuric; 
  Vista la domanda con  la  quale  la  ditta  Menarini  International
Operational Operations Luxembourg S.A. ha chiesto  la  rinegoziazione
del prezzo del medicinale; 
  Visto il parere della Commissione  consultiva  tecnico  scientifica
del 13 maggio 2013; 
  Visto il parere del Comitato Prezzi e Rimborso nella seduta del  28
ottobre 2013 ; 
  Vista la deliberazione n. 26 del 19 novembre 2013 del Consiglio  di
Amministrazione  dell'AIFA  adottata  su   proposta   del   Direttore
Generale; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
  Il medicinale ADENURIC (febuxostat) e' rinegoziato alle  condizioni
di seguito indicate: 
    Confezione: «80 mg-compressa rivestita con film-uso orale-blister
(PVC/ACLAR/ALL)» 28 compresse - A.I.C. n. 039538018/E  (in  base  10)
15QMC2 (in base 32). 
    Classe di rimborsabilita': A Nota 91. 
    Prezzo ex factory (I.V.A. esclusa): € 26,38. 
    Prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): € 43,54. 
    Confezione:   «120   mg-compressa    rivestita    con    film-uso
orale-blister (PVC/ACLAR/ALL)» 28 compresse - A.I.C.  n.  039538032/E
(in base 10) 15QMCJ (in base 32). 
    Classe di rimborsabilita': A Nota 91. 
    Prezzo ex factory (I.V.A. esclusa): € 26,38. 
    Prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): € 43,54. 
    Validita' del contratto: 24 mesi. 
  Eliminazione del tetto di spesa a partire da dicembre 2012. 
  Riduzione  del  prezzo  al  raggiungimento  di  570.001  confezioni
movimentate in Italia  a  partire  dalla  data  di  pubblicazione  in
Gazzetta Ufficiale come da condizioni negoziali. 
  Obbligo della  ditta  di  comunicazione  trimestrale  dei  dati  di
vendita.