IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                           E DEI TRASPORTI 
 
 
                           di concerto con 
 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto l'art. 5 del decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, convertito,
con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1992, n. 217, che consente
l'affidamento in  concessione  dei  servizi  di  controllo  esistenti
nell'ambito aeroportuale per il cui  espletamento  non  e'  richiesto
l'esercizio di pubbliche podesta' o l'impiego  di  appartenenti  alle
forze di polizia; 
  Visto il decreto interministeriale  29  gennaio  1999,  n.  85,  di
approvazione del regolamento recante norme di attuazione dell'art. 5,
comma 2, della citata legge n. 217/1992, in  materia  di  affidamento
dei servizi di sicurezza negli aeroporti; 
  Visti l'art. 5, comma 3, del citato decreto-legge 18 gennaio  1992,
n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge n. 217/1992 e l'art.
8  del  citato  regolamento  di  attuazione,  approvato  con  decreto
interministeriale 29  gennaio  1999,  n.  85,  che  attribuiscono  al
Ministro dei  trasporti  e  della  navigazione,  ora  Ministro  delle
infrastrutture e dei trasporti, la  competenza  di  determinare,  con
proprio decreto, gli importi dovuti all'erario dal  concessionario  e
quelli posti a carico dell'utente che, effettivamente, ne  fruisce  a
copertura dei costi e quale corrispettivo del servizio reso; 
  Viste  le  disposizioni  del  Programma  Nazionale   di   Sicurezza
approvate, a seguito dei fatti dell'11 settembre 2001,  dal  Comitato
interministeriale per  la  sicurezza  dei  trasporti  aerei  e  degli
aeroporti (C.I.S.A.); 
  Visto il Regolamento n. 2320/2002  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 16 dicembre 2002, pubblicato nella GUCE del 30 dicembre
2002, che detta disposizioni comuni per la  sicurezza  dell'aviazione
civile, alle cui linee essenziali si e' gia' uniformato il  Programma
Nazionale  di  Sicurezza  in  precedenza  richiamato   e   successivi
aggiornamenti; 
  Visti i decreti ministeriali 5  luglio  1999 (Gazzetta Ufficiale n.
259 del 4 novembre 1999), 14 dicembre 2000 (Gazzetta  Ufficiale n.  3
del 4 gennaio 2001) 21 dicembre 2001 (Gazzetta Ufficiale n.  302  del
31 dicembre 2001), 14 marzo 2003 (Gazzetta Ufficiale  n.  126  del  3
giugno 2003), 31 marzo 2004 (Gazzetta Ufficiale  n. 169 del 21 luglio
2004), 23 dicembre 2004 (Gazzetta Ufficiale n. 50 del 2 marzo 2005) e
13 luglio 2005 (Gazzetta Ufficiale n. 221  del  22  settembre  2005),
relativi  alla  fissazione  dei  corrispettivi  per  il  servizio  di
controllo di sicurezza sul  passeggero  e  sul  bagaglio  a  mano  al
seguito  in  ambito  aeroportuale,  con  i  quali,  in  attesa  della
definitiva determinazione dei  corrispettivi  previsti  dall'art.  5,
comma  3  della  legge   217/1992   e   dell'art.   8   del   decreto
interministeriale n. 85/1999,  e'  stato  fissato  e  successivamente
prorogato, a titolo di contributo per  la  copertura  dei  costi  del
servizio di controllo di  sicurezza  relativo  ai  passeggeri  ed  al
bagaglio a mano al seguito, un onere aggiuntivo ai diritti di imbarco
passeggeri di cui alla legge 5 maggio  1976,  n.  324,  e  successive
modificazioni, pari a 1,81 €; 
  Visto il decreto ministeriale 13 luglio 2005 (Gazzetta Ufficiale n.
221 del 22 settembre 2005), con il quale e' stato fissato l'ammontare
del canone concessorio,  dovuto  all'erario  dal  concessionario  per
l'affidamento dei servizi di sicurezza in ambito aeroportuale; 
  Visto il decreto ministeriale 19 luglio 2006 (Gazzetta Ufficiale n.
212 del 12 settembre 2006),  che  ha  stabilito  che  la  misura  dei
corrispettivi  per  il  servizio  di  controllo  di   sicurezza   sui
passeggeri e sui bagagli a mano rimane  provvisoriamente  fissata  ai
valori gia' determinati con decreto ministeriale  21  dicembre  2001,
fino alla stipula dei contratti di programma tra  i  singoli  gestori
aeroportuali e l'ENAC; 
  Visto il decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, coordinato con la
legge di conversione 2 dicembre  2005,  n.  248,  ed  in  particolare
l'art. 11-duodecies che prevede che il Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti individui, mediante decreto, da emanarsi di  concerto
con il Ministero dell'Interno, le attivita' necessarie a garantire la
sicurezza aeroportuale, relative al controllo bagagli e  passeggeri -
lo svolgimento delle quali e' affidato ai gestori aeroportuali ed  ai
vettori - individuando le diverse competenze e  responsabilita'  agli
stessi assegnate; 
  Vista la nota n. 900216 del 17 gennaio 2006, con la quale l'ENAC e'
stato invitato a predisporre la  relazione  istruttoria,  cosi'  come
previsto nel medesimo art. 11-duodecies della sopra citata legge; 
  Visto l'art. 11-nonies, comma a) della citata legge n. 248/2005 che
prevede che la misura dei diritti aeroportuali di cui  alla  legge  5
maggio 1976, n. 324, venga  determinata,  per  i  singoli  aeroporti,
sulla base di criteri stabiliti dal CIPE; 
  Visto altresi' l'art. 11-nonies, comma b), che  stabilisce  che  la
sopra citata metodologia si applica anche per la  determinazione  dei
corrispettivi  di  sicurezza  previsti  dall'art.  5,  comma  3,  del
decreto-legge 18 gennaio 1992; 
  Visto il  foglio  prot.  4903  della  Direzione  Generale  per  gli
Aeroporti ed il Trasporto Aereo del 15 ottobre 2012, con il quale  e'
stato  chiesto  all'ENAC  l'aggiornamento  dei  corrispettivi  per  i
controlli di sicurezza  in  ambito  aeroportuale  per  gli  scali  di
Verona, Olbia, Treviso, Genova,  Trieste,  Forli',  Ancona  e  Parma,
anche alla luce di quanto rappresentato nella nota 27  ottobre  2008,
prot. 5363; 
  Vista la nota prot. 0013509/CSE  del  1°  febbraio  2013,  con  cui
l'Ente  ha  trasmesso   le   risultanze   dell'istruttoria   per   la
determinazione dei suddetti corrispettivi; 
  Considerato che in attesa  della  predetta  relazione  istruttoria,
richiesta all'ENAC con nota 900216 del 17 gennaio 2006,  propedeutica
all'emanazione  del  decreto  interministeriale  previsto   dall'art.
11-duodecies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito,
con modificazioni, nella legge 2 dicembre 2005, n.  248,  sono  state
determinate sulla base dell'istruttoria di cui al precedente «visto»,
le tariffe per il servizio di controllo di sicurezza sui passeggeri e
sui bagagli  a  mano,  che  risultano  integralmente  rispondenti  ai
criteri fissati dalla delibera CIPE 38/07, in  conformita'  a  quanto
previsto al paragrafo 5.3; 
  Visto il foglio prot. 14505 del 21 giugno 2013,  con  il  quale  il
Dicastero dell'economia e delle finanze, in risposta al foglio  prot.
5230 del 18 febbraio 2013 del Gabinetto/Trasporti, ha restituito, non
controfirmato  e,  con  alcune  osservazioni,  il  provvedimento   in
questione, per essere riproposto alla firma dei Ministri  attualmente
in carica; 
  Vista la nota prot. 3319 della Direzione Generale per gli Aeroporti
ed il Trasporto Aereo del 12 luglio 2013, con  la  quale  sono  stati
richiesti all'ENAC gli elementi di computo relativi all'aggiornamento
dei corrispettivi di ciascun singolo aeroporto; 
  Vista la nota di risposta, prot. 0091630-P del 31 luglio 2013,  con
cui  l'Ente  ha  trasmesso  i   dati   integrativi   dell'istruttoria
precedentemente inviata (nota ENAC n.  13509/CSE  dell'  1°  febbraio
2013); 
  Considerato che dalle analisi condotte dall'Ente, e' emerso che per
lo scalo di Parma, i ricavi totali relativi alla sicurezza coprono  i
costi sostenuti per l'espletamento del servizio e,  pertanto,  l'ENAC
ha ritenuto non necessario procedere alla revisione dei corrispettivi
per tale aeroporto; 
  Considerato  che  l'istruttoria  trasmessa  dall'ENAC  prevede  due
possibili soluzioni per le tariffe  di  controllo  di  sicurezza  sul
passeggero e sul bagaglio a mano nonche' su quelle di  controllo  del
bagaglio da stiva; la  prima  che  rispecchia  i  relativi  costi  di
produzione del servizio, la seconda che opera una  compensazione  tra
le due tariffe per evitare eventuali decrementi delle stesse; 
  Ritenuto in ottemperanza al disposto del citato art. 8  del decreto
ministeriale n. 85 del 29 gennaio 2009 nonche' a quanto previsto  dai
criteri fissati dalla delibera CIPE  38/07,  che  i  singoli  importi
tariffari devono essere fissati a copertura  dei  costi  connessi  al
servizio reso e, pertanto, non si debba operare la compensazione  tra
le due tariffe di sicurezza; 
  Ritenuta la necessita' di riconoscere agli scali di Verona,  Olbia,
Treviso,  Genova,  Trieste,  Forli'  ed  Ancona  la   revisione   dei
corrispettivi per il controllo di  sicurezza  sui  passeggeri  e  sui
bagagli a mano; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. In attesa dell'emanazione dei decreti di cui al  comma  1,  art.
11-nonies, del decreto-legge 30 settembre 2005,  n.  203,  coordinato
con la legge di conversione 2 dicembre  2005,  n.  248,  nonche'  del
decreto  ministeriale  di  cui  all'art.  11-duodecies  del  medesimo
decreto-legge, negli aeroporti di  Verona,  Olbia,  Treviso,  Genova,
Trieste, Forli' ed Ancona la «tariffa per il servizio di controllo di
sicurezza sui passeggeri e sui bagagli a mano» e'  determinata  nella
misura di seguito indicata: 
 
    

Aeroporto     Tariffa
    --           --
 Verona        € 3,11
 Olbia         € 2,61
 Treviso       € 2,20
 Genova        € 2,33
 Trieste       € 2,59
 Forli'        € 4,83
 Ancona        € 3,07

    
 
  2. I corrispettivi di cui al comma 1 avranno  validita'  fino  alla
stipula dei contratti di programma  tra  il  gestore  aeroportuale  e
l'ENAC, redatti sulla base dei parametri indicati nell'art. 11-nonies
della legge di conversione citata al precedente comma.