IL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300; 
  Visto l'art.  48  del  decreto-legge  30  settembre  2003  n.  269,
convertito nella legge 24  novembre  2003,  n.  326,  che  istituisce
l'Agenzia italiana del farmaco; 
  Visto il decreto del  Ministro  della  salute  di  concerto  con  i
Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20
settembre 2004,  n.  245  recante  norme  sull'organizzazione  ed  il
funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, a norma del comma 13
dell'art. 48 sopra citato come  modificato  dal  decreto  n.  53  del
Ministro della salute, di concerto con i  Ministri  per  la  pubblica
amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle  finanze
del 29 marzo 2012; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
  Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145; 
  Visto il decreto del Ministro della Salute  dell'8  novembre  2011,
registrato dall'Ufficio Centrale  del  Bilancio  al  Registro  «Visti
Semplici», Foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui e' stato
nominato Direttore Generale  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco  il
Prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011; 
  Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158,  convertito,  con
modificazioni  dalla  legge  8  novembre   2012   n.   189,   recante
«Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del  Paese  mediante
un piu' alto livello di tutela  della  salute»  ed,  in  particolare,
l'art. 12, comma 5; 
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n.  537,  concernente  «Interventi
correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento  all'art.
8; 
  Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23  dicembre  1996,  n.  662,
recante «Misure di razionalizzazione  della  finanza  pubblica»,  che
individua i margini della distribuzione  per  aziende  farmaceutiche,
grossisti e farmacisti; 
  Visto l'articolo 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326,  che
dispone la negoziazione del prezzo  per  i  prodotti  rimborsati  dal
S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni; 
  Visto il decreto legislativo 24 aprile  2006,  n.  219,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  Italiana  n.  142  del  21
giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva  2001/83/CE  (e
successive direttive di modifica) relativa ad un  codice  comunitario
concernenti i  medicinali  per  uso  umano  nonche'  della  direttiva
2003/94/CE; 
  Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001; 
  Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004  (Revisione
delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla  Gazzetta
Ufficiale n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni; 
  Vista la determinazione AIFA del 3  luglio  2006  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 156 del 7 luglio 2006; 
  Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n.  227,  del  29  settembre  2006
concernente  «Manovra  per  il  governo  della   spesa   farmaceutica
convenzionata e non convenzionata»; 
  Visto  il  decreto  con  il   quale   la   societa'   Bristol-Myers
Squibb/Pfizer EEIG e' stata autorizzata all'immissione  in  commercio
del medicinale ELIQUIS; 
  Vista la determinazione n. 292 del 14 marzo 2013, pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 74 del 28 marzo 2013,
relativa alla classificazione del medicinale ai sensi  dell'art.  12,
comma 5, legge 8 novembre 2012 n. 189 di  medicinali  per  uso  umano
approvati con procedura centralizzata; 
  Vista la domanda con la quale la ditta Bristol-Myers  Squibb/Pfizer
EEIG ha  chiesto  la  riclassificazione  delle  confezioni  da  5  mg
compressa rivestita con film uso orale blister (PVC/PVDC/ALU) da  10,
20, 56, 60 compresse; 
  Visto il parere della  Commissione  consultiva  tecnico-scientifica
nelle sedute del 10 aprile 2013 e 7 ottobre 2013; 
  Vista la  deliberazione  n.  23  in  data  12  settembre  2013  del
Consiglio di  Amministrazione  dell'AIFA  adottata  su  proposta  del
Direttore Generale; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
  Il medicinale ELIQUIS (apixaban) nelle confezioni sotto indicate e'
classificato come segue: 
  Confezione 
    «5 mg - compressa rivestita  con  film  -  uso  orale  -  blister
(PVC/PVDC/ALU) - 10 compresse -  AIC  n.  041225069/E  (in  base  10)
17B2VF (in base 32). 
  Classe di rimborsabilita' «A». 
  Prezzo ex factory (IVA esclusa) € 11,75. 
  Prezzo al pubblico (IVA inclusa) € 19,39. 
  Confezione 
    «5 mg - compressa rivestita  con  film  -  uso  orale  -  blister
(PVC/PVDC/ALU) - 20 compresse -  AIC  n.  041225071/E  (in  base  10)
17B2VH (in base 32). 
  Classe di rimborsabilita' «A». 
  Prezzo ex factory (IVA esclusa) € 23,50. 
  Prezzo al pubblico (IVA inclusa) € 38,78. 
  Confezione 
    «5 mg - compressa rivestita  con  film  -  uso  orale  -  blister
(PVC/PVDC/ALU) - 56 compresse -  AIC  n.  041225083/E  (in  base  10)
17B2VV (in base 32). 
  Classe di rimborsabilita' «A» 
  Prezzo ex factory (IVA esclusa) € 65,80. 
  Prezzo al pubblico (IVA inclusa) € 108,60. 
  Confezione 
    «5 mg - compressa rivestita  con  film  -  uso  orale  -  blister
(PVC/PVDC/ALU) - 60 compresse -  AIC  n.  041225095/E  (in  base  10)
17B2W7 (in base 32). 
  Classe di rimborsabilita' «A» 
  Prezzo ex factory (IVA esclusa) € 70,50. 
  Prezzo al pubblico (IVA inclusa) € 116,35. 
  Validita' del contratto: 12 mesi. 
  Sconto obbligatorio alle strutture pubbliche sul prezzo Ex  Factory
come da condizioni negozialin per la seguente indicazione: 
    Prevenzione dell'ictus  e  dell'embolia  sistemica  nei  pazienti
adulti affetti da fibrillazione atriale non valvolare (NVAF), con uno
o piu' fattori di  rischio,  quali  un  precedente  ictus  o  attacco
ischemico transitorio (TIA) eta' ≥  75  anni,  ipertensione,  diabete
mellito, insufficienza cardiaca sintomatica (Classe NYHA≥ II): 
      Tetto di spesa pari a Euro 60 milioni Ex Factory per  tutte  le
molecole (inibitori diretti della trombina  e  fattore  Xa)  indicate
nella specifica patologia, equivalenti a euro 5 milioni/mese. 
  Ai   fini   della   determinazione   dell'importo    dell'eventuale
sfondamento il calcolo dello stesso verra'  determinato  sui  consumi
trasmessi attraverso il flusso  della  tracciabilita'  per  i  canali
Ospedaliero e diretta, e il flusso OSMED per la Convenzionata. 
  L'eventuale sfondamento di spesa verra' ripianato con le  modalita'
dell'accordo negoziale sottoscritto. 
  E' fatto, comunque, obbligo alle Aziende di fornire  semestralmente
i dati di vendita relativi ai prodotti soggetti al vincolo del  tetto
e il relativo trend dei consumi nel periodo considerato,  segnalando,
nel  caso,  eventuali  sfondamenti   anche   prima   della   scadenza
contrattuale. 
  Qualora il tetto di spesa di 60 milioni di euro di fatturato EF  al
netto dell'iva sia  raggiunto  prima  dei  12  mesi  successivi  alla
commercializzazione, l'Azienda si impegna a trattare gratuitamente  i
pazienti gia' in terapia.  Il  costo  dei  nuovi  pazienti  arruolati
verra' comunque considerato al fine del calcolo dello sfondamento del
tetto di spesa. 
  Al fine di evitare uno sfondamento prima della  fine  dell'anno  di
commercializzazione, al raggiungimento  del  fatturato  EF  al  netto
di iva di euro 48 milioni per tutte le  molecole  (inibitori  diretti
della trombina e fattore Xa) indicate nella specifica  patologia,  si
provvedera'  alla  rinegoziazione  del  prezzo  e  delle   condizioni
negoziali. 
  Ai fini delle prescrizioni a carico del SSN, i centri  utilizzatori
specificatamente individuati dalle  Regioni,  dovranno  compilare  la
scheda raccolta dati informatizzata  di  arruolamento  che  indica  i
pazienti eleggibili, il piano terapeutico e la  scheda  di  follow-up
secondo le indicazioni pubblicate sul sito dell'Agenzia,  piattaforma
web - all'indirizzo https://www.agenziafarmaco.gov.it/registri/ e che
costituiscono parte integrante della presente determinazione.