IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
 
                           di concerto con 
 
 
                   IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI 
 
 
                                  e 
 
 
              IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
 
 
                                  e 
 
 
                IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Vista la legge 14 aprile 1975, n.  103,  recante  "Nuove  norme  in
materia  di  diffusione  radiofonica  e  televisiva"   e   successive
modificazioni ed, in particolare, gli  articoli  19  e  20  che,  nel
disciplinare,  rispettivamente,  le  prestazioni  cui  e'  tenuta  la
societa' concessionaria nonche' i corrispettivi dovuti alla  societa'
stessa per gli adempimenti di cui al citato art.  19  prevedono,  tra
l'altro, che "la societa' concessionaria"  effettui,  sulla  base  di
"convenzioni   aggiuntive   da   stipularsi   con    le    competenti
amministrazioni dello Stato",  "programmi  televisivi  e  radiofonici
destinati a stazioni radiofoniche e televisive di altri Paesi per  la
diffusione e la conoscenza della lingua e della cultura italiana  nel
mondo ..."; 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  "Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri" e successive modificazioni; 
  Vista la legge 25 giugno 1993, n. 206 recante  "Disposizioni  sulla
societa' concessionaria  del  servizio  pubblico  radiotelevisivo"  e
successive modificazioni; 
  Vista  la  legge  31  luglio  1997,  n.  249  recante  "Istituzione
dell'Autorita' per  le  garanzie  nelle  comunicazioni  e  norme  sui
sistemi  delle  telecomunicazioni  e  radiotelevisivo"  e  successive
modificazioni; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  303,  recante
"Ordinamento  della  Presidenza  del  Consiglio   dei   ministri"   e
successive modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165  recante  "Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni  pubbliche"  e  successive   modificazioni   ed,   in
particolare, l'art. 16 che disciplina le funzioni  dei  dirigenti  di
uffici dirigenziali generali; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  22
novembre  2010,  recante  "Disciplina  dell'autonomia  finanziaria  e
contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri"; 
  Vista la legge 3 maggio 2004, n. 112 recante "Norme di principio in
materia   di   assetto   del   sistema   radiotelevisivo   e    della
RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., nonche' delega al  Governo  per
l'emanazione del testo unico  della  radiotelevisione"  e  successive
modificazioni; 
  Visto  il  "Testo  unico  dei  servizi  di  media   audiovisivi   e
radiofonici" di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n.  177  e
successive modificazioni ed, in particolare, l'art. 11 con  il  quale
vengono confermate le competenze  in  materia  di  servizi  di  media
audiovisivi  e  radiofonici  attribuite  dalle  vigenti  norme   alla
Presidenza del Consiglio dei ministri; 
  Visti, altresi', gli articoli 45 e 49 del suddetto "Testo unico dei
servizi  di  media  audiovisivi   e   radiofonici"   che   prevedono,
rispettivamente, la definizione dei  compiti  del  servizio  pubblico
generale  radiotelevisivo  nonche'  la   disciplina   della   Rai   -
Radiotelevisione italiana S.p.a., alla quale viene affidata, ai sensi
del comma 1 del citato art. 49, fino al 6 maggio 2016, la concessione
del servizio pubblico generale radiotelevisivo; 
  Vista la convenzione tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento    per    l'Informazione    e    l'Editoria     e     la
RAI-Radiotelevisione  italiana   Spa,   per   l'offerta   televisiva,
radiofonica e multimediale per l'estero stipulata il 5 luglio 2010 ed
approvata con Decreto del Presidente del Consiglio  dei  Ministri  di
concerto  con  il  Ministro  degli   affari   esteri,   il   Ministro
dell'economia e delle finanze e il Ministro dello sviluppo  economico
in data 4 ottobre 2010; 
  Considerato  che  la  suddetta  convenzione,  ai  sensi  di  quanto
previsto all'art. 10, comma 1, ha una durata pari a  quella  prevista
dall'art. 49, comma 1, del testo unico della radiotelevisione di  cui
al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 in base  al  quale  "la
concessione  del  servizio  pubblico  generale   radiotelevisivo   e'
affidata, fino al 6 maggio 2016, alla  RAI-Radiotelevisione  italiana
Spa"; 
  Considerato, altresi', che l'anzidetto art. 10, prevede,  al  comma
2, che  "le  condizioni  e  le  modalita'  stabilite  nella  presente
convenzione sono comunque rinegoziate ogni triennio"; 
  Tenuto conto che il  suddetto  termine  per  la  rinegoziazione  e'
scaduto alla data del 31 dicembre 2012; 
  Visto il Contratto nazionale  di  servizio  pubblico,  relativo  al
triennio 2010 - 2012, stipulato  ai  sensi  dell'art.  45  del  sopra
citato Testo Unico tra il Ministero dello sviluppo economico e la Rai
Radiotelevisione italiana e approvato con decreto del Ministro  dello
sviluppo economico del 27 aprile 2011 ed  in  particolare  l'art.  14
recante "Offerta per l'estero"; 
  Visto che i servizi prestati dalla RAI - Radiotelevisione  italiana
S.p.a sono  di  natura  obbligatoria  e  continuativa  e  finalizzati
all'offerta televisiva e multimediale per l'estero,  ai  sensi  degli
articoli 19 e 20 della sopra menzionata legge 14 aprile 1975, n. 103; 
  Ritenuta la necessita' di stipulare  a  decorrere  dal  1°  gennaio
2013, con durata pari  a  quella  prevista  dall'art.  49,  comma  1,
dell'anzidetto "Testo  unico  dei  servizi  di  media  audiovisivi  e
radiofonici" di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n.  177  e
successive modificazioni, l'annessa convenzione; 
  Vista la nota con la quale la RAI - Radiotelevisione Italiana  Spa,
con riferimento alla Convenzione avente ad  oggetto  le  trasmissioni
per gli Italiani all'estero, ha richiesto a questa Amministrazione di
destinare  un   contributo   pluriennale   bloccato,   congruo   alla
programmazione richiesta e in linea con le  raccomandazioni  espresse
dalla Commissione permanente di  monitoraggio  prevista  dall'art.  5
della predetta Convenzione; 
  Vista la nota in data 10 dicembre 2012 al Segretario  Generale  con
la quale, al fine di assicurare la continuita'  della  programmazione
per le comunita' italiane all'estero e in  considerazione  del  fatto
che sia  la  produzione  dei  programmi  che  l'acquisto  di  diritti
televisivi richiedono una programmazione per un  periodo  piu'  lungo
del singolo anno, e' stata richiesto di autorizzare  l'assunzione  di
impegni pluriennali, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del  regolamento
di contabilita' della Presidenza del Consiglio; 
  Vista l'autorizzazione del Segretario Generale annotata in calce al
predetta nota; 
  Visto il d.P.C.M. del 14 dicembre 2012  concernente  l'approvazione
del  bilancio  di  previsione  della  Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri per l'anno 2013; 
  Visto  il  verbale  in  data  5  dicembre  2012  con  il  quale  la
Commissione permanente di monitoraggio, istituita ai sensi  dell'art.
5 della sopra citata convenzione, ha formulato indicazioni  volte  ad
un  miglioramento  dell'offerta  radiotelevisiva  e  multimediale  in
conformita' a quanto evidenziato nella Nota  informativa  predisposta
dal Ministero degli affari esteri con  particolare  riferimento  alla
valorizzazione di programmi a contenuto culturale  ed  informativo  e
con  una  connotazione   a   piu'   ampio   respiro   internazionale,
all'introduzione della sottotitolatura dei programmi nelle principali
lingue  per  un  maggior  coinvolgimento  dei   cittadini   stranieri
interessati all'Italia nonche' alla valorizzazione  delle  esperienze
degli Italiani all'estero; 
  Visto il prospetto del 21  dicembre  2012  presentato  da  RAI  per
l'alimentazione dell'offerta concernente la programmazione televisiva
e radiofonica per l'anno 2013 ed i relativi costi previsionali; 
  Vista la convenzione tra la Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento   per   l'informazione   e   l'editoria,   la   RAI    -
Radiotelevisione italiana S.p.a. e Rai  World  S.p.a.  per  l'offerta
televisiva e multimediale per l'estero, stipulata in data 31 dicembre
2012; 
  Considerato che l'anzidetta convenzione prevede all'art.  6,  comma
1, un corrispettivo definito, per il  triennio  2013  -  2015,  nella
misura di euro 7.000.000,00 annui compresa IVA di legge; 
  Visto l'art. 2, comma 131, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262
recante "Disposizioni urgenti in materia  tributaria  e  finanziaria"
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006,  n.  286
che dispone, tra l'altro, che: "Le convenzioni aggiuntive di cui agli
articoli 19 e 20 della legge 14 aprile 1975, n. 103,  sono  approvate
con decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri,  di  concerto
con i Ministri dell'economia e delle finanze e  delle  comunicazioni,
e, limitatamente alle convenzioni  aggiuntive  di  cui  all'art.  20,
terzo comma, della stessa legge, con il Ministro degli affari esteri.
Il pagamento dei corrispettivi  e'  effettuato  nell'anno  successivo
alla prestazione dei servizi derivanti dalle convenzioni."; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica in  data  3/5/2013
con il quale l'on. Giovanni Legnini e' stato nominato Sottosegretario
di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in  data
27 maggio 2013, registrato alla Corte dei conti  in  data  24  giugno
2013 reg. n. 6 - foglio n. 30, con cui al  Sottosegretario  di  Stato
alla Presidenza del Consiglio dei  ministri,  on.  Giovanni  Legnini,
sono state delegate le funzioni spettanti al Presidente del Consiglio
dei Ministri in materia di informazione, comunicazione ed editoria; 
  Visto il d.P.C.M. del 5 marzo 2012, registrato alla Corte dei Conti
il 10 maggio 2012, Registro 4, foglio  94,  con  il  quale  il  Cons.
Ferruccio Sepe e' nominato Capo del Dipartimento per l'Informazione e
l'Editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri e titolare del
centro di responsabilita' amministrativa  n.  9  -  "informazione  ed
editoria" - del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio
dei ministri; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. E' approvata, ai sensi degli articoli 19 e  20  della  legge  14
aprile 1975, n. 103 e successive modificazioni, l'annessa convenzione
stipulata, in data 31 dicembre 2012, tra la Presidenza del  Consiglio
dei ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria, la RAI -
Radiotelevisione italiana S.p.a. e Rai  World  S.p.a.  per  l'offerta
televisiva e multimediale per l'estero. 
  2. Ai sensi  del  decreto  legislativo  30  marzo  2001  n.  165  e
successive modificazioni, i relativi impegni di  spesa  sono  assunti
con decreti dirigenziali. 
  Il  presente  decreto  e'  trasmesso,  per   gli   adempimenti   di
competenza,  all'Ufficio  del  bilancio  e  per   il   riscontro   di
regolarita' amministrativo - contabile della Presidenza del Consiglio
dei ministri. 
  Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte  dei
Conti,  e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana. 
    Roma, 4 novembre 2013 
 
                          p. il Presidente 
                     il Sottosegretario di Stato 
             alla Presidenza del Consiglio dei ministri 
                               Legnini 
 
 
                   Il Ministro degli affari esteri 
                               Bonino 
 
 
                      Il Ministro dell'economia 
                           e delle finanze 
                             Saccomanni 
 
 
                           p. Il Ministro 
                      dello sviluppo economico 
                          il Vice Ministro 
                             Catricala' 
 

Registrato alla Corte dei conti il 9 dicembre 2013 
Presidenza del Consiglio dei ministri, registro n. 9, foglio n. 211