IL MINISTRO DELLA SALUTE di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE e con IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI Vista la legge 9 giugno 1964, n. 615, e successive modificazioni, recante: "Bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi"; Visto il decreto del Ministro della sanita' 14 giugno 1968 e successive modificazioni pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 237 del 17 settembre 1968, concernente norme per la corresponsione delle indennita' di abbattimento dei bovini infetti; Visto l'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, e successive modificazioni, recante: "Norme per l'attuazione delle direttive` CEE n. 77/391 del 17 maggio 1977, n. 78/52 del 13 dicembre 1977 e n. 79/110 del 24 gennaio 1979, e norme per l'accelerazione della bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi"; Visti i criteri e le modalita' stabiliti con decreto del Ministro della sanita' 30 luglio 1986 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 228 del 1° ottobre 1986 per la determinazione delle misure delle indennita' di abbattimento dei bovini, bufalini, ovini e caprini; Vista la legge 2 giugno 1988, n. 218, e successive modificazioni, recante: "Misure per la lotta contro l'afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali"; Visto il decreto del Ministro della sanita' 2 luglio 1992, n. 453, e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 novembre 1992, n. 276, recante regolamento concernente il piano nazionale per la eradicazione della brucellosi negli allevamenti ovini e caprini; Visto il decreto del Ministro della sanita' 27 agosto 1994, n. 651, e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 novembre 1994 n. 277, recante il regolamento concernente il piano nazionale per la eradicazione della brucellosi negli allevamenti bovini; Visto il decreto del Ministro della sanita' 15 dicembre 1995, n. 592, e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 maggio 1996, n. 125, recante regolamento concernente il piano nazionale per la eradicazione della tubercolosi negli allevamenti bovini e bufalini; Visto il decreto del Ministro della sanita' 2 maggio 1996, n. 358, e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 luglio 1996, n. 160, recante il regolamento concernente il piano nazionale per l'eradicazione della leucosi bovina enzootica; Visto il decreto del Ministro della salute 9 luglio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 settembre 2012, n. 222, concernente la determinazione della misura delle indennita' di abbattimento degli animali della specie bovina, bufalina, ovina e caprina per l'anno 2012; Considerato che le Regioni predispongono, in collaborazione con gli Istituti zooprofilattici sperimentali territorialmente competenti, specifici piani di sorveglianza per la tubercolosi, brucellosi e leucosi negli allevamenti bovini da ingrasso; Ritenuto pertanto di non dover differenziare l'indennizzo di bovini da allevamento e da riproduzione, rispetto a quelli da ingrasso, in considerazione dell'esiguo numero di questi ultimi eventualmente interessati dai provvedimenti di abbattimento; Considerato che le spese relative alla corresponsione delle indennita' di cui trattasi gravano sugli stanziamenti previsti dal Fondo sanitario nazionale; Ritenuto che occorre procedere alla determinazione per l'anno 2013 della misura delle indennita' di abbattimento dei bovini e bufalini infetti da tubercolosi, brucellosi e leucosi bovina enzootica e degli ovini e caprini infetti da brucellosi; Tenuto conto del parere espresso dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali con nota prot. n. 3828 del 27 febbraio 2013, e successiva nota prot. n. 4302 del 6 marzo 2013, che relativo alla definizione degli aggiornamenti delle indennita' di abbattimento per l'anno 2013 Decreta: Art. 1 Indennizzi previsti per i bovini e bufalini 1. La misura massima dell'indennita' di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere ai proprietari dei bovini abbattuti perche' infetti da tubercolosi, da brucellosi e da leucosi enzootica dei bovini e' stabilita in € 473,81. 2. La misura massima dell'indennita' di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere per i bovini quando le carni ed i visceri debbono essere interamente distrutti e' stabilita in € 869,00. 3. La misura massima dell'indennita' di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere ai proprietari dei bufalini abbattuti perche' infetti da tubercolosi, brucellosi e leucosi, e' stabilita in € 452,18. 4. La misura massima dell'indennita' di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere per i bufalini quando le carni ed i visceri debbono essere interamente distrutti, e' stabilita in € 828,67. 5. La misura di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 e' aumentata del 50% per capo, negli allevamenti bovini e bufalini che non superano i dieci capi. 6. Nelle tabelle allegate al presente decreto sono fissate le indennita' per categoria, eta' e sesso dei capi della specie bovina e bufalina infetti e abbattuti o abbattuti e distrutti. 7. La misura delle indennita' di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 decorre dal 1° gennaio 2013 per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 2013.