IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
 
                           di concerto con 
 
 
              IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
 
 
                                e con 
 
 
                IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
                       ALIMENTARI E FORESTALI 
 
   Vista la legge 9 giugno 1964, n. 615, e successive  modificazioni,
recante: "Bonifica sanitaria degli allevamenti  dalla  tubercolosi  e
dalla brucellosi"; 
  Visto il decreto del  Ministro  della  sanita'  14  giugno  1968  e
successive modificazioni pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  237
del 17 settembre 1968, concernente norme per la corresponsione  delle
indennita' di abbattimento dei bovini infetti; 
  Visto l'art. 6 della legge 28 maggio 1981,  n.  296,  e  successive
modificazioni, recante: "Norme per l'attuazione delle direttive`  CEE
n. 77/391 del 17 maggio 1977, n. 78/52 del  13  dicembre  1977  e  n.
79/110 del  24  gennaio  1979,  e  norme  per  l'accelerazione  della
bonifica  sanitaria  degli  allevamenti  dalla  tubercolosi  e  dalla
brucellosi"; 
  Visti i criteri e le modalita' stabiliti con decreto  del  Ministro
della sanita' 30 luglio 1986 pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.
228 del 1° ottobre 1986 per  la  determinazione  delle  misure  delle
indennita' di abbattimento dei bovini, bufalini, ovini e caprini; 
  Vista la legge 2 giugno 1988, n. 218, e  successive  modificazioni,
recante: "Misure per la  lotta  contro  l'afta  epizootica  ed  altre
malattie epizootiche degli animali"; 
  Visto il decreto del Ministro della sanita' 2 luglio 1992, n.  453,
e successive modificazioni, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  23
novembre 1992, n.  276,  recante  regolamento  concernente  il  piano
nazionale per la  eradicazione  della  brucellosi  negli  allevamenti
ovini e caprini; 
  Visto il decreto del Ministro della sanita' 27 agosto 1994, n. 651,
e successive modificazioni, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  26
novembre 1994 n. 277, recante il  regolamento  concernente  il  piano
nazionale per la  eradicazione  della  brucellosi  negli  allevamenti
bovini; 
  Visto il decreto del Ministro della sanita' 15  dicembre  1995,  n.
592, e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
30 maggio 1996, n. 125,  recante  regolamento  concernente  il  piano
nazionale per la eradicazione  della  tubercolosi  negli  allevamenti
bovini e bufalini; 
  Visto il decreto del Ministro della sanita' 2 maggio 1996, n.  358,
e successive modificazioni, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  10
luglio 1996, n. 160, recante  il  regolamento  concernente  il  piano
nazionale per l'eradicazione della leucosi bovina enzootica; 
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  salute  9  luglio   2012,
pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  22  settembre  2012,  n.  222,
concernente  la  determinazione  della  misura  delle  indennita'  di
abbattimento degli animali della specie  bovina,  bufalina,  ovina  e
caprina per l'anno 2012; 
  Considerato che le Regioni predispongono, in collaborazione con gli
Istituti zooprofilattici  sperimentali  territorialmente  competenti,
specifici piani di sorveglianza  per  la  tubercolosi,  brucellosi  e
leucosi negli allevamenti bovini da ingrasso; 
  Ritenuto pertanto di non dover differenziare l'indennizzo di bovini
da allevamento e da riproduzione, rispetto a quelli da  ingrasso,  in
considerazione dell'esiguo  numero  di  questi  ultimi  eventualmente
interessati dai provvedimenti di abbattimento; 
  Considerato  che  le  spese  relative  alla  corresponsione   delle
indennita' di cui trattasi gravano sugli  stanziamenti  previsti  dal
Fondo sanitario nazionale; 
  Ritenuto che occorre procedere alla determinazione per l'anno  2013
della misura delle indennita' di abbattimento dei bovini  e  bufalini
infetti da tubercolosi, brucellosi e leucosi bovina enzootica e degli
ovini e caprini infetti da brucellosi; 
  Tenuto conto del parere  espresso  dal  Ministero  delle  politiche
agricole alimentari e  forestali  con  nota  prot.  n.  3828  del  27
febbraio 2013, e successiva nota prot. n. 4302 del 6 marzo 2013,  che
relativo alla definizione degli  aggiornamenti  delle  indennita'  di
abbattimento per l'anno 2013 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
             Indennizzi previsti per i bovini e bufalini 
 
  1. La  misura  massima  dell'indennita'  di  abbattimento  prevista
dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da  corrispondere  ai
proprietari dei bovini abbattuti perche' infetti da  tubercolosi,  da
brucellosi  e  da  leucosi  enzootica  dei  bovini  e'  stabilita  in
€ 473,81. 
  2. La  misura  massima  dell'indennita'  di  abbattimento  prevista
dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere  per
i bovini quando le carni ed  i  visceri  debbono  essere  interamente
distrutti e' stabilita in € 869,00. 
  3. La  misura  massima  dell'indennita'  di  abbattimento  prevista
dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da  corrispondere  ai
proprietari dei bufalini abbattuti perche'  infetti  da  tubercolosi,
brucellosi e leucosi, e' stabilita in € 452,18. 
  4. La  misura  massima  dell'indennita'  di  abbattimento  prevista
dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere  per
i bufalini quando le carni ed i visceri  debbono  essere  interamente
distrutti, e' stabilita in € 828,67. 
  5. La misura di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 e' aumentata del  50%  per
capo, negli allevamenti bovini e bufalini che non  superano  i  dieci
capi. 
  6. Nelle tabelle allegate  al  presente  decreto  sono  fissate  le
indennita' per categoria, eta' e sesso dei capi della specie bovina e
bufalina infetti e abbattuti o abbattuti e distrutti. 
  7. La misura delle indennita' di cui ai commi 1, 2, 3 e  4  decorre
dal 1° gennaio 2013 per gli animali  abbattuti  nel  corso  dell'anno
2013.